Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Cedolare secca sulle locazioni 2026: aliquote e come optare

    In sintesi

    • Aliquota ordinaria 21% per i contratti a canone libero o disciplinati dal codice civile.
    • Aliquota agevolata 10% per i contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (es. Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Venezia e comuni confinanti).
    • L’opzione sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e imposta di bollo sul contratto di locazione.
    • Il canone tassato con cedolare è escluso dal reddito complessivo e non concorre alla progressività IRPEF.
    • Obbligatoria comunicazione preventiva al conduttore con lettera raccomandata e rinuncia agli aggiornamenti del canone.
    • Immobili C/1 (negozi fino a 600 m²) ammessi alla cedolare secca per contratti dal 2019 in avanti.

    Come funziona la cedolare secca sulle locazioni

    La cedolare secca è un regime di tassazione alternativo all’IRPEF riservato ai proprietari di immobili residenziali (e di negozi C/1 fino a 600 m²) che concedono l’unità in locazione a finalità abitative. L’imposta sostitutiva si calcola direttamente sul canone annuo concordato tra le parti, senza applicare le deduzioni forfettarie previste dal regime ordinario.

    L’opzione per la cedolare secca produce un effetto di azzeramento delle imposte ordinarie sul canone: niente IRPEF, niente addizionali regionale e comunale, niente imposta di registro né imposta di bollo al momento della registrazione e nelle annualità successive. Per il locatore è un risparmio amministrativo rilevante, oltre che spesso economico rispetto alle aliquote marginali IRPEF.

    Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo unicamente ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e pensione, delle detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio l’ISEE e gli assegni per il nucleo familiare). Questo dettaglio può incidere sul diritto a benefici apparentemente non correlati all’immobile.

    L’opzione si esercita in sede di registrazione del contratto per i contratti con obbligo di registrazione, oppure nella dichiarazione dei redditi per i contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno (per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione salvo caso d’uso). In entrambi i casi occorre compilare la colonna 11 ‘Cedolare secca’ del quadro B del modello 730 o Redditi PF.

    Aliquote cedolare secca per tipo di contratto
    Tipo di contratto Aliquota cedolare secca
    Canone libero (codice civile) o 'patti in deroga' 21%
    Canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (art. 2 c. 3, art. 5 c. 2 e art. 8 L. 431/1998) 10%
    Canone concordato in comuni colpiti da calamità (eventi sismici 2016, zone rosse) 10%
    Immobili C/1 fino a 600 m² (contratti dal 2019) 21%
    Immobili di interesse storico-artistico (canone ridotto al 65%) 21% (base imponibile ridotta)

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un appartamento a Milano e lo affitta a canone libero per 12.000 euro annui. Con cedolare secca al 21% paga 2.520 euro di imposta sostitutiva. Se avesse optato per la tassazione ordinaria, il canone rilevante sarebbe stato il 95% di 12.000 = 11.400 euro, da sommare agli altri redditi e tassare con aliquota IRPEF progressiva (minimo 23%). Con reddito complessivo superiore a 28.000 euro l’aliquota marginale IRPEF è del 33% (dal 2026), il che avrebbe prodotto un’imposta sul canone di circa 2.380 euro.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (o copia con estremi di registrazione)
    • Raccomandata di comunicazione della scelta cedolare al conduttore
    • Attestazione dell’accordo territoriale (per canone concordato ‘non assistito’)
    • Certificazione Unica 2026 del sostituto (se l’immobile è gestito tramite intermediario)
    • Codice Identificativo Nazionale (CIN) per immobili destinati a locazione turistica o breve

    Caso 1 – Appartamento a Roma con canone concordato

    Scenario. Caio è proprietario di un bilocale a Roma (comune ad alta tensione abitativa) e stipula nel 2025 un contratto a canone concordato ai sensi della legge n. 431/1998 per 7.200 euro annui. Il contratto è assistito dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale.

    Come si applica. Avendo optato per la cedolare secca in sede di registrazione e indicato il codice ‘8’ nella colonna 2 (Utilizzo) e il codice cedolare secca nella colonna 11 del quadro B, Caio applica l’aliquota agevolata del 10%. La base imponibile è il 100% del canone (7.200 euro). L’imposta sostitutiva è pari a 720 euro. Con la tassazione ordinaria il canone sarebbe ridotto al 30% (agevolazione di riduzione del reddito imponibile) ma poi tassato IRPEF; la cedolare è quasi sempre più conveniente nei comuni ad alta tensione.

    In pratica

    • Codice utilizzo ‘8’ in colonna 2 del quadro B per il canone concordato in comune ad alta tensione.
    • Aliquota 10%: imposta sostitutiva di 720 euro su 7.200 euro di canone annuo.
    • Per i contratti ‘non assistiti’ è necessaria l’attestazione delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale.

    Caso 2 – Negozio C/1 a Firenze

    Scenario. Sempronio è titolare di un locale commerciale (categoria catastale C/1) di 350 m² a Firenze, dato in locazione dal 2022. Nel 2025 vuole confermare l’opzione per la cedolare secca alla proroga del contratto.

    Come si applica. L’estensione della cedolare agli immobili C/1 vale per i contratti stipulati a partire dal 2019 e la superficie deve essere fino a 600 m² (escluse le pertinenze locate congiuntamente). L’aliquota applicabile è il 21%. Sempronio indica il codice ‘3’ nella colonna 2 del quadro B e il codice ‘1’ nella colonna 11 ‘Cedolare secca’. In sede di proroga del contratto deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione; la mancata comunicazione equivale a revoca.

    In pratica

    • La cedolare secca per i C/1 si applica solo se la superficie è fino a 600 m² (senza pertinenze).
    • Aliquota 21% anche per i negozi: non è prevista l’aliquota agevolata del 10%.
    • Alla proroga occorre comunicare all’AdE la conferma dell’opzione; la revoca è sempre possibile.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso optare per la cedolare secca solo per un anno?

    Sì, ma l’opzione produce effetti per l’intera durata del contratto salva la possibilità di revoca. Se si revoca, non è possibile tornare alla cedolare prima della scadenza del contratto (salvo nuova stipula o proroga).

    La cedolare secca si applica anche se affitto a una cooperativa o a un ente senza scopo di lucro?

    Sì, a condizione che l’immobile sia sublocato a studenti universitari e messo a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone.

    Il canone concordato esige sempre un contratto scritto e registrato?

    Sì, per fruire dell’aliquota del 10% occorre che il contratto sia stipulato secondo gli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini e, nei casi di contratti ‘non assistiti’, è necessaria l’attestazione di conformità all’accordo territoriale rilasciata dalle organizzazioni firmatarie.

    Se non percepisco il canone devo comunque dichiararlo?

    In caso di procedimento di convalida di sfratto per morosità concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure per canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020 se è stata effettuata l’intimazione di sfratto entro lo stesso termine, i canoni non percepiti non devono essere dichiarati. Si tassa comunque la rendita catastale.

    Il reddito in cedolare incide sul calcolo dell'ISEE?

    Sì: il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo ai fini della verifica delle agevolazioni collegate al reddito, tra cui l’ISEE e gli assegni per il nucleo familiare.

    Come si indica la cedolare secca nel quadro B?

    Si inserisce il codice opportuno nella colonna 11 ‘Cedolare secca’ del quadro B (righi B1-B5): codice ‘1’ per locazioni ordinarie (non brevi), codice ‘2’ per locazioni brevi con tassazione al 21%, codice ‘3’ per locazioni brevi con tassazione al 26%.

    Vedi anche: Cedolare secca o IRPEF sull’affitto, Acconto cedolare secca, Affitti brevi, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto e Affitto di azienda o ramo.

  • Art. 213 TUEL – Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

    Art. 213 TUEL – Articolo 213

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’articolo 226.

    2. La convenzione di tesoreria di cui all’articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

    3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con rilascio della quietanza di cui all’articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria.

  • Detrazione spese mediche 730/2026: la guida pratica

    In sintesi

    • Aliquota: la detrazione IRPEF spetta nella misura del 19% calcolata sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro.
    • Pagamento tracciabile: dal 2020 la detrazione richiede pagamento bancario o postale o altro mezzo tracciabile, salvo medicinali e strutture pubbliche/accreditate SSN.
    • Scontrino parlante: per i farmaci è obbligatorio lo scontrino con natura e quantità del prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del destinatario.
    • Rateizzazione: se le spese superano 15.493,71 euro è possibile ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti.
    • Familiari a carico: la detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, con documento intestato al contribuente o al figlio.
    • Familiari non a carico con patologie esenti: limite massimo di spesa detraibile 6.197,48 euro (rigo E2).

    Come funziona la detrazione del 19% sulle spese sanitarie

    Nel quadro E del modello 730/2026 si indicano le spese sostenute nel 2025 che danno diritto a una detrazione d’imposta. Le spese sanitarie ordinarie vanno nel rigo E1 e danno diritto a una detrazione del 19 per cento calcolata sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Chi presta l’assistenza fiscale – CAF, professionista o sostituto d’imposta – esegue automaticamente il calcolo.

    Dal 2020 la detrazione del 19 per cento è condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili: versamento bancario o postale, bancomat, carta di credito, PagoPA. La prova si dà conservando la ricevuta del pagamento o richiedendo al fornitore di annotare il mezzo di pagamento sulla fattura o sul documento commerciale. Fanno eccezione le spese per medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, per le quali la tracciabilità non è richiesta.

    L’importo da indicare nel rigo E1 deve comprendere le spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari fiscalmente a carico. La detrazione si applica però solo sulla parte eccedente i 129,11 euro: se un contribuente ha speso 600 euro in visite e farmaci, la base di calcolo sarà 470,89 euro e la detrazione effettiva ammonterà a circa 89 euro (19% di 470,89). In caso di incapienza – ovvero quando l’imposta dovuta è inferiore alla detrazione spettante – la parte eccedente non viene rimborsata, salvo per specifici casi come le patologie esenti.

    Principali soglie e limiti per le spese sanitarie (730/2026)
    Voce Importo / Regola
    Franchigia (non detraibile) 129,11 euro
    Aliquota di detrazione 19%
    Soglia per la rateizzazione Spese superiori a 15.493,71 euro
    Numero rate in caso di rateizzazione 4 quote annuali costanti
    Limite spese patologie esenti (familiari non a carico, rigo E2) Massimo 6.197,48 euro
    Disabilità (rigo E3): base di calcolo Intero importo, nessuna franchigia

    Esempio pratico

    • Tizio ha sostenuto nel 2025 spese sanitarie per 1.800 euro (visite specialistiche e farmaci), tutte pagate con bancomat o carta di credito. Il CAF calcola la detrazione sulla parte eccedente la franchigia: 1.800 – 129,11 = 1.670,89 euro. Detrazione spettante: 1.670,89 x 19% = 317,47 euro, che vengono restituiti direttamente in busta paga a partire da luglio 2026.

    Documenti necessari

    • Fatture e ricevute fiscali per visite mediche e prestazioni specialistiche
    • Scontrino parlante per l’acquisto di medicinali (con codice fiscale, codice alfanumerico e quantità)
    • Estratto conto o ricevuta del mezzo di pagamento tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico)
    • Certificazione Unica del datore di lavoro (punti da 341 a 352, codice onere 1)
    • Documentazione relativa alle spese per familiari a carico (con indicazione della percentuale di ripartizione se diversa dal 50%)
    • Certificazione medica per patologie esenti o disabilità (L. 104/1992 o commissioni mediche competenti)

    Caso 1 – Spese sanitarie con ripartizione tra coniugi

    Scenario. Caio e sua moglie sono entrambi contribuenti non a carico l’uno dell’altro. Il figlio di 10 anni ha sostenuto spese mediche per 900 euro, con scontrini e fatture intestate al bambino. I genitori decidono di ripartire la spesa al 70% Caio e al 30% la moglie.

    Come si applica. Entrambi i genitori possono detrarre la quota di spesa effettivamente sostenuta. Poiché la percentuale di ripartizione è diversa dal 50%, è necessario che tale percentuale sia annotata sul documento di spesa. Caio detrae il 19% su (630 – quota proporzionale della franchigia), la moglie il 19% sulla propria quota. La franchigia di 129,11 euro si applica proporzionalmente alla spesa complessiva che ciascuno indica nel proprio rigo E1.

    In pratica

    • Annotare la percentuale di ripartizione (70/30) direttamente su fatture e scontrini prima di consegnarli al CAF.
    • Ciascun coniuge indica nel proprio 730 solo la quota di spesa effettivamente a proprio carico; chi presta l’assistenza fiscale calcola la detrazione del 19% sulla parte eccedente 129,11 euro.

    Caso 2 – Spese sanitarie superiori alla soglia di rateizzazione

    Scenario. Sempronio ha affrontato nel 2025 un intervento chirurgico con degenza in clinica privata accreditata SSN e terapie successive. Le spese sanitarie complessive ammontano a 18.000 euro.

    Come si applica. Poiché le spese indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente 15.493,71 euro, Sempronio può scegliere di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Per esercitare l’opzione è sufficiente barrare l’apposita casella nel modello 730: il CAF o il professionista calcola automaticamente la quota annua spettante. Le spese per prestazioni rese da strutture accreditate SSN non richiedono pagamento tracciabile.

    In pratica

    • Barrare la casella ‘rateizzazione’ nel rigo E1 del 730: la detrazione viene divisa in 4 rate annuali uguali a partire dalla dichiarazione 2026.
    • Nelle dichiarazioni successive (730/2027, 2028, 2029) compilare il rigo E6 indicando il numero della rata e l’importo originario delle spese.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae sulle spese sanitarie nel 730/2026?

    Si detrae il 19% della spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. Su 500 euro di spesa, ad esempio, la detrazione è il 19% di 370,89 euro, pari a circa 70 euro.

    Le spese per i farmaci devono essere pagate con bancomat?

    No: i medicinali sono espressamente esclusi dall’obbligo di pagamento tracciabile. Occorre però conservare lo scontrino parlante con codice fiscale del destinatario, codice alfanumerico del farmaco e quantità acquistata.

    Posso detrarre le spese sanitarie del figlio a carico?

    Sì. Le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione del 19%, anche se il documento è intestato al figlio. In quel caso la spesa va suddivisa tra i genitori in base all’effettivo sostenimento.

    Cosa succede se le spese sono state rimborsate dal datore di lavoro o dall'assicurazione?

    Le spese rimborsate non possono essere detratte. Fanno eccezione le spese rimborsate da assicurazioni sanitarie i cui premi non hanno dato diritto a detrazione d’imposta del 19%: in quel caso la spesa rimane a carico del contribuente e può essere portata in detrazione.

    Esiste un limite massimo di spesa sanitaria detraibile?

    Non esiste un tetto massimo per le spese ordinarie (rigo E1). Il limite di 6.197,48 euro riguarda solo le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (rigo E2). Per le persone con disabilità (rigo E3) la detrazione spetta sull’intero importo senza franchigia.

    Quando conviene scegliere la rateizzazione in quattro quote?

    La rateizzazione è possibile quando le spese sanitarie complessive superano 15.493,71 euro. Conviene valutare con il CAF se distribuire la detrazione in quattro anni sia più vantaggioso rispetto all’utilizzo integrale in un unico anno, tenendo conto dell’imposta dovuta in ciascun periodo.

    Vedi anche: Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro, Spese mediche per patologie esenti e Celiachia.

  • Art. 116 L. 633/1941

    Art. 116 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

    Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita all' Società italiana degli autori ed editori (SIAE) , con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'Ente medesimo.

    La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 237 Cod. Amb. – Criteri direttivi dei sistemi di gestione

    Art. 237 Cod. Amb. – Criteri direttivi dei sistemi di gestione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di migliorare la qualità dell’ambiente e per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, i sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell’obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all’articolo 178 e dei criteri di cui all’articolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull’intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue.

    2. I sistemi di gestione adottati devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione, garantiscono la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull’anno solare di riferimento, ancorché siano stati conseguiti gli obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonché adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi.

    3. I produttori del prodotto, dispongono dei mezzi finanziari ovvero dei mezzi finanziari e organizzativi della gestione del ciclo di vita in cui il prodotto diventa rifiuto; tale responsabilità finanziaria non supera i costi necessari per la prestazione di tali servizi; i costi sono determinati in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori di prodotti, i sistemi collettivi che operano per loro conto e le autorità pubbliche; a tal fine, i produttori del prodotto, ovvero i sistemi collettivi, determinano il contributo ambientale secondo le modalità di cui al comma

    4. 4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per unità o per peso del prodotto immesso sul mercato nazionale, assicura la copertura dei costi di gestione del rifiuto da esso generato in conformità ai principi di cui all’articolo 178, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai prodotti , nonché da eventuali cauzioni di deposito non reclamate. Esso è modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenuto conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato sul ciclo di vita del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno.

    5. Il contributo è inoltre impiegato per accrescere l’efficienza della filiera, mediante attività di ricerca scientifica applicata all’ecodesign dei prodotti e allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei relativi rifiuti.

    6. Annualmente, entro il 30 settembre , i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, nonché, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all’anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell’ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione; l’accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantità di prodotti non riutilizzabili; l’accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantità di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La relazione sulla gestione relativa all’anno solare precedente, inoltre, riporta : a) l’indicazione nominativa degli operatori economici che partecipano al sistema; b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati; c) le modalità di determinazione del contributo ambientale; d) le finalità per le quali è utilizzato il contributo ambientale; e) l’indicazione delle procedure di selezione dei gestori di rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonché dell’elenco degli stessi gestori individuati per area geografica e che operano sull’intero territorio nazionale; f) le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi. In presenza di più attività produttive, il centro di costo afferente all’attività di gestione del fine vita del prodotto è evidenziato in una contabilità dedicata, tale da mostrare tutte le componenti di costo associate al contributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. L’avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l’esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo.

    7. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove non ritenga congruo il contributo determinato, provvede a nuova determinazione. I sistemi collettivi si conformano alle indicazioni del Ministero ed applicano il contributo come determinato nell’esercizio finanziario successivo.

    8. Il contributo ambientale versato in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo ad un sistema collettivo , ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo, esclude l’assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva.

    9. I sistemi collettivi già istituiti si conformano ai principi e criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio

    2023. 10. I produttori che non intendono aderire ai sistemi collettivi esistenti di cui al Titolo III, presentano al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una apposita istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, retto da uno statuto conforme ai principi del presente decreto, nonché allo statuto tipo. Il riconoscimento è effettuato secondo le modalità contenute nell’articolo 221-bis, in quanto compatibili con il regime specifico applicabile.

  • Detrazione cani guida 2026: i 1.100 euro forfettari nel 730

    In sintesi

    • Importo fisso di 1.100 euro: la detrazione per il mantenimento del cane guida è forfettaria, cioè spetta nella misura fissa di 1.100 euro indipendentemente da quanto hai speso davvero.
    • Nessun documento di spesa richiesto: non serve conservare scontrini o fatture. Basta barrare la casella nel rigo E81 del 730.
    • Spetta solo al non vedente: la detrazione non si trasferisce a chi ha il cieco fiscalmente a carico. Deve essere il cieco stesso a dichiararla.
    • È diversa dalla detrazione per l’acquisto: per l’acquisto del cane (rigo E5) la detrazione riguarda il costo effettivo dell’animale; per il mantenimento si usa il rigo E81 con l’importo forfettario.
    • Reddito complessivo oltre 120.000 euro: la detrazione si riduce progressivamente e si azzera al raggiungimento di 240.000 euro di reddito.

    Come funziona la detrazione forfettaria per il mantenimento del cane guida

    Se sei una persona non vedente e hai un cane guida, ogni anno puoi detrarre dall’IRPEF un importo fisso di 1.100 euro per le spese di mantenimento dell’animale. Questa agevolazione si chiama ‘detrazione forfettaria’ perché l’importo è stabilito dalla legge a prescindere da quanto hai speso realmente: non devi raccogliere scontrini del veterinario, ricevute del cibo o altre ricevute.

    La detrazione per il mantenimento (rigo E81) è distinta da quella per l’acquisto del cane guida (rigo E5). Se nell’anno hai comprato un cane, puoi detrarre il costo effettivo dell’acquisto in E5, e separatamente hai diritto anche ai 1.100 euro forfettari del rigo E81 per le spese di mantenimento. Le due detrazioni coesistono e si cumulano nella stessa dichiarazione.

    Il beneficio spetta esclusivamente al cieco, non alla persona che eventualmente lo ha fiscalmente a carico. Se un figlio non vedente, ad esempio, è a carico del genitore, solo il figlio può usufruire di questa detrazione nel proprio 730, non il genitore. Per chi ha un reddito complessivo fino a 120.000 euro la detrazione spetta per intero; sopra quella soglia si riduce gradualmente fino ad azzerarsi a 240.000 euro.

    Riepilogo detrazione mantenimento cane guida
    Voce Dettaglio
    Importo forfettario 1.100 euro
    Rigo del 730 E81 (Sezione VI)
    Documenti richiesti Nessuno (basta barrare la casella)
    Chi può usarla Solo il cieco (non chi lo ha a carico)
    Reddito per detrazione intera Fino a 120.000 euro
    Reddito a cui si azzera 240.000 euro

    Esempio pratico

    • Tizio è non vedente e ha un reddito complessivo di 22.000 euro. Nel 2025 ha speso circa 1.800 euro tra cibo, visite veterinarie e accessori per il suo cane guida. Nel 730/2026 barra la casella E81: il CAF calcola automaticamente una detrazione di 1.100 euro (importo forfettario), che viene sottratta dall’IRPEF dovuta. Tizio non deve allegare alcun documento di spesa: il risparmio fiscale è garantito per il solo fatto di essere cieco e avere un cane guida.

    Documenti necessari

    • Certificazione di cecità rilasciata dalla commissione medica o dall’ente competente
    • Libretto sanitario del cane guida (per documentare il possesso dell’animale in caso di controllo)
    • 730 precompilato o modello 730 cartaceo: barrare la casella del rigo E81

    Caso 1: il cieco dichiara in autonomia

    Scenario. Caio è non vedente con reddito da pensione di 18.000 euro. Presenta il 730 tramite CAF.

    Come si applica. Caio ha diritto ai 1.100 euro forfettari perché il suo reddito è ben al di sotto dei 120.000 euro. Comunica al CAF di avere un cane guida: il compilatore barra la casella E81. La detrazione del 19% di 1.100 euro equivale a 209 euro di IRPEF risparmiata, che viene sottratta dall’imposta dovuta o aggiunta al rimborso.

    In pratica

    • Nessun documento di spesa da portare al CAF.
    • Basta la certificazione di cecità e comunicare di avere il cane.
    • Risparmio fiscale effettivo: 209 euro (19% × 1.100).

    Caso 2: figlio cieco a carico del genitore

    Scenario. Sempronio ha una figlia non vedente di 19 anni, fiscalmente a carico sua. La figlia non ha redditi propri e non presenta il 730.

    Come si applica. La detrazione per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al cieco, non a chi lo ha a carico. Poiché la figlia non ha redditi propri e non presenta una dichiarazione, la detrazione in questo caso non è fruibile da nessuno dei due: Sempronio non può inserirla nel suo 730 e la figlia non ha imposta dalla quale scomputarla.

    In pratica

    • La detrazione E81 NON si trasferisce al genitore che ha il cieco a carico.
    • Se la figlia avesse anche un piccolo reddito e presentasse il 730, potrebbe usarla lei.
    • La detrazione per l’acquisto del cane (E5) segue la stessa regola: spetta solo al cieco.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto vale la detrazione forfettaria per il mantenimento del cane guida?

    Vale 1.100 euro: è un importo fisso stabilito dalla legge. Applicando l’aliquota del 19%, si traduce in un risparmio fiscale di 209 euro sull’IRPEF.

    Devo conservare scontrini o fatture delle spese per il cane?

    No. La detrazione è forfettaria: spetta a prescindere dall’importo effettivo speso e non richiede documentazione delle spese di mantenimento. Basta barrare la casella del rigo E81.

    Posso usare sia la detrazione per l'acquisto (E5) sia quella per il mantenimento (E81) nello stesso anno?

    Sì, le due detrazioni sono distinte e cumulabili. Se hai comprato il cane nel 2025, puoi detrarre il costo di acquisto in E5 e contemporaneamente i 1.100 euro forfettari in E81.

    Se mio figlio non vedente è a mio carico, posso detrarre io i 1.100 euro?

    No. La detrazione per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al cieco, anche se è fiscalmente a carico di un altro soggetto.

    Quanto reddito posso avere per ricevere la detrazione per intero?

    La detrazione spetta per intero fino a un reddito complessivo di 120.000 euro. Sopra quella soglia si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a 240.000 euro.

    Dove si indica nel 730?

    Nel rigo E81, Sezione VI del Quadro E. Si tratta di una semplice casella da barrare: nessun importo da digitare, perché il CAF o il sostituto calcola automaticamente i 1.100 euro.

  • Disdetta utenze e abbonamenti (luce, gas, telefono): fac-simile

    Modelli e fac-simile · Consumatori e reclami

    In sintesi

    Per contratti di durata come utenze e abbonamenti il consumatore può recedere con un preavviso massimo di 30 giorni e senza penali, secondo la disciplina di settore. La disdetta va comunicata per iscritto al gestore.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per chiudere un’utenza o un abbonamento
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R, PEC o canale del gestore)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R, PEC o modulo del gestore
    Riferimenti
    Art. 1, c. 3, L. 40/2007; D.Lgs. 206/2005

    Cos’è e quando si usa

    I contratti di telefonia, energia, pay-tv e simili sono contratti di durata che il consumatore può sciogliere recedendo. Per i servizi di comunicazione elettronica e per molte utenze, la normativa (a partire dalla L. 40/2007, “decreto Bersani”) prevede un preavviso non superiore a 30 giorni e il divieto di costi ingiustificati di recesso.

    La disdetta va comunicata al gestore con un mezzo che dia prova della data (raccomandata, PEC o il canale ufficiale indicato in contratto). Per il cambio di fornitore di luce e gas spesso è il nuovo operatore a gestire lo switch; in altri casi (palestra, pay-tv) serve la comunicazione diretta. La lettera qui sotto è il modello generale.

    Cosa deve contenere

    • Dati dell’intestatario del contratto
    • Numero del contratto/cliente o codice utenza (POD/PDR per luce e gas)
    • Servizio oggetto di disdetta
    • Manifestazione della volontà di recedere
    • Data di efficacia richiesta, nel rispetto del preavviso
    • Richiesta di conferma e di assenza di penali; luogo, data e firma

    Fac-simile: comunicazione di disdetta

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME GESTORE / OPERATORE]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: disdetta del contratto n. [NUMERO] - codice cliente [CODICE]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], intestatario/a del contratto in oggetto relativo al servizio di [INDICARE: energia elettrica / gas / telefonia / internet / pay-tv / abbonamento] [eventuale codice POD/PDR/utenza: ___],
    
    COMUNICO
    
    la volontà di recedere dal contratto. Chiedo che il recesso abbia efficacia decorso il preavviso di legge (massimo 30 giorni) e comunque a partire dal [DATA].
    
    Chiedo conferma scritta della cessazione, l'invio della fattura di chiusura e l'assenza di costi di recesso non dovuti. Chiedo inoltre il rimborso di eventuali importi anticipati o del deposito cauzionale.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Verifica nel contratto il canale di disdetta ammesso: molti operatori accettano PEC, raccomandata o moduli online. Usa sempre un mezzo tracciabile e conserva la prova. Indica con precisione codice cliente e, per luce e gas, i codici POD (elettricità) e PDR (gas).

    Per il cambio fornitore di energia in genere basta attivare il nuovo contratto: sarà il nuovo operatore a gestire lo switch senza interruzione. Per abbonamenti come palestra o pay-tv, controlla le condizioni sul rinnovo automatico e invia la disdetta entro i termini per evitare il tacito rinnovo.

    Errori da evitare

    • Inviare la disdetta con mezzi non tracciabili
    • Dimenticare il codice cliente o i codici POD/PDR
    • Non rispettare i termini per evitare il rinnovo automatico
    • Accettare il pagamento di penali di recesso non previste dalla legge

    Domande frequenti

    Quanto preavviso serve per disdire un'utenza?
    Per i servizi di comunicazione elettronica e molte utenze il preavviso non può superare i 30 giorni, senza penali ingiustificate. Verifica comunque le condizioni del singolo contratto.
    Posso essere costretto a pagare una penale di recesso?
    Sono vietati i costi di recesso non giustificati. Possono essere addebitati solo i costi effettivamente sostenuti dall’operatore per la disattivazione, se previsti e proporzionati.
    Per cambiare operatore di luce o gas devo disdire io?
    Di norma no: attivando il contratto con il nuovo fornitore, è quest’ultimo a gestire il passaggio (switch) senza interruzione del servizio.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Dimissioni per giusta causa: fac-simile e motivi validi

    Modelli e fac-simile · Lavoro

    In sintesi

    Le dimissioni per giusta causa consentono di lasciare il lavoro senza preavviso e, di norma, con diritto alla NASpI, quando il datore commette un grave inadempimento (stipendi non pagati, molestie, demansionamento, mancato versamento dei contributi).

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per gravi inadempimenti del datore
    Forma
    Comunicazione telematica + lettera motivata
    Invio consigliato
    Procedura telematica + raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Art. 2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015

    Cos’è e quando si usa

    L’art. 2119 c.c. consente di recedere dal rapporto senza preavviso quando si verifica una causa che non permette la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Sono considerati giusta causa, ad esempio, il mancato pagamento della retribuzione, il mancato versamento dei contributi, le molestie e il mobbing, l’assegnazione a mansioni dequalificanti, gravi violazioni in materia di sicurezza.

    A differenza delle dimissioni ordinarie, quelle per giusta causa danno generalmente diritto alla NASpI (l’indennità di disoccupazione) e all’indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso resta obbligatoria la convalida telematica.

    Cosa deve contenere

    • Dati del lavoratore e del datore
    • Qualifica e data di assunzione
    • Descrizione precisa dei fatti che integrano la giusta causa
    • Dichiarazione di dimissioni con effetto immediato, senza preavviso
    • Richiesta dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle competenze
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: dimissioni per giusta causa

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME AZIENDA / DATORE DI LAVORO]
    
    Oggetto: dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], dipendente con qualifica di [QUALIFICA] dal [DATA ASSUNZIONE], rilevo quanto segue: [DESCRIVERE I FATTI, es. mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di ___; omesso versamento dei contributi; demansionamento; condotte vessatorie].
    
    Tali condotte costituiscono grave inadempimento e non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Pertanto
    
    RASSEGNO
    
    le mie dimissioni per giusta causa, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso ai sensi dell'art. 2119 c.c.
    
    Chiedo il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR e di tutte le competenze maturate. Provvedo contestualmente alla trasmissione telematica delle dimissioni indicandone la causa.
    
    Mi riservo ogni azione a tutela dei miei diritti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Esegui la comunicazione telematica selezionando la causale “giusta causa”, poi invia la lettera motivata con raccomandata A/R o PEC: la descrizione precisa dei fatti è essenziale, perché in caso di contestazione spetta al lavoratore provare la gravità dell’inadempimento.

    Vista la delicatezza (NASpI, eventuale causa per le somme dovute), è consigliabile farsi assistere preventivamente da un sindacato o da un avvocato giuslavorista, soprattutto se i fatti sono complessi o documentabili solo in parte.

    Errori da evitare

    • Indicare motivi generici o non documentati
    • Dimettersi per giusta causa per ragioni che non integrano un grave inadempimento
    • Saltare la procedura telematica con la corretta causale
    • Non conservare le prove dei fatti (buste paga, email, certificati)

    Domande frequenti

    Con le dimissioni per giusta causa ho diritto alla NASpI?
    Di norma sì: le dimissioni per giusta causa sono equiparate alla disoccupazione involontaria e danno diritto alla NASpI, a differenza delle dimissioni volontarie ordinarie.
    Devo dare il preavviso?
    No. La giusta causa consente di recedere con effetto immediato. Hai anzi diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore.
    Cosa rischio se la giusta causa non viene riconosciuta?
    Se i fatti non vengono ritenuti sufficientemente gravi, le dimissioni possono essere riqualificate come volontarie, con perdita della NASpI e possibile addebito del mancato preavviso. Per questo è bene documentare tutto e farsi assistere.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 212 TUEL – Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

    Art. 212 TUEL – Articolo 212

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. I soggetti di cui all’articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

  • Art. 236 Cod. Amb. – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati

    Art. 236 Cod. Amb. – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare all’assolvimento dei compiti previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , . I consorzio adottano sistemi di gestione conformi ai principi di cui all’articolo

    237. 2. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

    3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 . Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all’uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzio di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinchè tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell’obbligo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 258 per la mancata comunicazione di cui all’articolo 189, comma

    3. 4. Ai consorzio partecipano in forma Paritetica tutte le imprese che: a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini; b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione; c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati; d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

    5. Le quote di partecipazione ai consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell’ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.

    6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 .

    7. I consorzio determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell’anno al netto dei ricavi per l’assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dell’olio lubrificante che sarà messo a consumo nell’anno successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all’atto del pagamento dell’imposta di consumo.

    8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma

    9. 9. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall’approvazione dello statuto del consorzio.

    10. Il consorzio di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzio di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive una relazione tecnica sull’attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell’anno solare precedente.

    11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi dei consorzio e le relative modalità di nomina.

    12. I consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti: a) promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche della raccolta; b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate; c) espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa; d) selezionare gli oli usati raccolti ai fmi della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento; e) cedere gli oli usati raccolti: 1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base; 2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento; 3) in difetto dei requisiti per l’avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente; f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi; g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell’ambiente da ogni inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo; h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , affinchè tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa; i) concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l’avvio alla rigenerazione; l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili; l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo; l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall’avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all’impresa stessa; l-quater) assicurare l’avvio alla combustione dell’olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell’olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell’olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento.

    13. I consorzio possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L’attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità dei consorzio stessi.

    14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzio di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4

    15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento ai consorzio di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L’obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

    16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzio di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.

  • Art. 211 TUEL – Responsabilità del tesoriere

    Art. 211 TUEL – Articolo 211

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

    2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’ente.

  • Art. 235 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 235 D.Lgs. 152/2006

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188. Fonte: Normattiva.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.