Testo dell'articoloVigente
Art. 19 Bis Rev. Leg. – Enti sottoposti a regime intermedio
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato
1. Sono enti sottoposti a regime intermedio: a) […] b) le società di gestione dei mercati regolamentati; c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; e) le società di intermediazione mobiliare; f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti; f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE; g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso; g-bis) le società di partenariato; h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; i) gli istituti di moneta elettronica; l) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB; l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 del TUB; l-ter) emittenti di token collegati ad attività autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023; l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina enti sottoposti a regime intermedio. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.
Inquadramento sistematico
Art. 19-bis si colloca nell'impianto del D.Lgs. 39/2010 che disciplina l'attivita di revisione legale e l'attestazione di sostenibilita. La norma e da leggere in coordinamento con il Reg. UE 537/2014 e con i principi ISA Italia.
Contenuto della disposizione
La disposizione riguarda enti sottoposti a regime intermedio. La formulazione legislativa e integrata da regolamenti attuativi del MEF e, per gli EIP, da provvedimenti Consob, che definiscono dettagli operativi e modalita di adempimento.
Operativo / Casi tipici
Per gli operatori (revisori, societa di revisione, organi di controllo dei revisionati) la corretta applicazione richiede aggiornamento periodico, verifica della documentazione e tracciamento delle scelte professionali nelle carte di lavoro.
Sanzioni e responsabilita
L'inosservanza puo determinare contestazioni disciplinari MEF o Consob, fino a sospensione e cancellazione dal Registro, oltre a responsabilita civile verso societa e terzi danneggiati.
Coordinamento UE e prassi nazionale
La lettura dell art. 19-bis non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 19-bis del D.Lgs. 39/2010?
Art. 19-bis regola enti sottoposti a regime intermedio nell'ambito della revisione legale dei conti.
Quali sono i riferimenti UE?
Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).
Quali autorita vigilano?
Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.