Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 100 D.Lgs. 141/2024 – Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi o il comandante di aeromobili che: a) viola le disposizioni di cui all’articolo 60 ovvero omette di denunciare l’approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale; b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell’aeroporto doganale e non segnala l’atterraggio ai sensi dell’articolo 65; c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti; d) effettua l’imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000: a) il comandante di aeromobili che atterra fuori dell’aeroporto doganale, ancorché ne segnali l’atterraggio alle Autorità di cui all’articolo 65; b) il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell’Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l’aeromobile senza il relativo permesso.

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In sintesi

  • L'art. 100 sanziona con sanzione amministrativa pecuniaria i capitani di navi e i comandanti di aeromobili che violano specifici obblighi doganali, distinguendo due fasce di gravità.
  • La fascia base (da €150 a €1.000) riguarda: violazione degli obblighi di approdo/atterraggio e di denuncia; atterraggio d'emergenza fuori aeroporto doganale con segnalazione; mancanza o ritardo nella presentazione di manifesto e documenti di carico; imbarco, sbarco o trasbordo senza permesso.
  • La fascia aggravata (da €300 a €2.000) si applica per: atterraggio fuori aeroporto doganale senza forza maggiore; opposizione o trasgressione agli ordini dell'ADM o della Guardia di finanza; partenza senza il permesso doganale.
  • La norma non si applica quando la condotta integra contrabbando o altra violazione di cui all'art. 96, comma 1 (che prevede sanzioni più severe): si tratta di un criterio di sussidiarietà esplicita.
Indice dei contenuti

La posizione del capitano e del comandante nel diritto doganale

L'art. 100 del D.Lgs. 141/2024 disciplina il regime sanzionatorio applicabile ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili che non rispettano gli obblighi doganali previsti a loro carico. La scelta di individuare nel capitano/comandante il destinatario diretto delle sanzioni riflette un principio consolidato nel diritto doganale: il vettore - e, al suo vertice operativo, il comandante del mezzo di trasporto - è il primo soggetto responsabile del rispetto delle formalità doganali connesse all'entrata, al transito e all'uscita delle merci e delle persone dal territorio doganale.

Il capitano o comandante non è, di regola, il proprietario della merce trasportata né il dichiarante doganale della stessa; tuttavia, è il responsabile della conduzione del mezzo, della presentazione delle dichiarazioni di bordo (manifesto, dichiarazione sommaria di entrata) e del rispetto delle prescrizioni dell'autorità doganale durante le operazioni di controllo. Per questo motivo, la norma gli imputa direttamente le violazioni procedurali connesse alla gestione del mezzo di trasporto.

Le violazioni della fascia base: da €150 a €1.000

Il comma 1 elenca quattro categorie di violazioni soggette alla sanzione base:

a) Violazione degli obblighi di approdo/atterraggio e di denuncia. Il richiamo è all'art. 60 (per le navi) e alle «prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale». L'omessa denuncia dell'approdo entro il giorno lavorativo successivo è una violazione procedurale che compromette la capacità dell'ADM di pianificare i controlli sul naviglio in arrivo.

b) Atterraggio d'emergenza fuori aeroporto doganale con segnalazione. Il richiamo è all'art. 65: quando un aeromobile atterra d'emergenza fuori dall'aeroporto doganale ma segnala tempestivamente l'atterraggio all'autorità competente, la sanzione è quella più lieve. La segnalazione tempestiva è dunque un elemento che attenua l'entità della sanzione rispetto alla fascia aggravata.

c) Mancanza o ritardo nella presentazione del manifesto e dei documenti di carico. Il manifesto di carico è il documento che elenca tutte le merci a bordo del mezzo di trasporto; la dichiarazione sommaria di entrata è obbligatoria ai sensi degli artt. 127 e segg. del Reg. UE 952/2013 per i mezzi che entrano nel territorio doganale dell'UE da Paesi terzi. La loro mancanza o il ritardo nella presentazione impede le verifiche dell'ADM e giustifica la sanzione.

d) Imbarco, sbarco e trasbordo senza permesso. Queste operazioni richiedono, ove previsto, il preventivo permesso dell'ufficio doganale. Effettuarle senza autorizzazione viola le procedure di controllo e può consentire la sottrazione di merci alla vigilanza doganale.

Le violazioni della fascia aggravata: da €300 a €2.000

Il comma 2 disciplina due fattispecie di maggiore gravità:

a) Atterraggio fuori aeroporto doganale senza forza maggiore. A differenza dell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), qui l'atterraggio fuori sede non è giustificato da cause di forza maggiore ma è una scelta volontaria (anche se magari non fraudolenta). La sanzione è doppia rispetto all'analogo caso d'emergenza. Questa distinzione rispecchia il principio che la violazione volontaria degli obblighi è sempre più grave di quella determinata da cause esterne non controllabili dal comandante.

b) Opposizione ai controlli o trasgressione agli ordini; partenza senza permesso. Queste sono le violazioni più gravi della fascia amministrativa: chi si oppone attivamente ai funzionari dell'ADM o della Guardia di finanza, o trasgredisce i loro ordini nel corso dei controlli, o fa partire il mezzo senza aver ottenuto il relativo permesso di partenza, commette condotte che ostacolano direttamente l'esercizio della funzione doganale. La sanzione massima di €2.000 si applica nei casi più gravi di questa categoria.

Il principio di sussidiarietà: il limite «salvo che il fatto costituisca contrabbando»

L'incipit del comma 1 - «salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1» - introduce un fondamentale criterio di sussidiarietà. Le sanzioni dell'art. 100 si applicano solo quando la condotta del comandante non integra fattispecie più gravi: il contrabbando (Titolo VI, Capo II) o le violazioni amministrative gravi previste dall'art. 96, comma 1, che contemplano sanzioni decisamente più severe.

In pratica: se il comandante non presenta il manifesto di carico per coprire un carico di merce di contrabbando, non si applica l'art. 100 (sanzione da €150 a €1.000) ma le sanzioni del contrabbando, che prevedono misure ben più incisive. L'art. 100 copre le situazioni di «inadempimento procedurale» non fraudolento: il comandante distratto, negligente o impreparato, non il complice di un'organizzazione di contrabbandieri.

Raccordo con la normativa doganale unionale

Gli obblighi procedurali dei vettori sono disciplinati dagli artt. 127-132 del Reg. UE 952/2013 (dichiarazione sommaria di entrata, presentazione delle merci) e dall'art. 267 (presentazione della dichiarazione sommaria di uscita). L'art. 100 del D.Lgs. 141/2024 sanziona sul piano nazionale le violazioni di questi obblighi unionali, nonché quelle degli obblighi puramente nazionali (manifesto doganale, denuncia dell'approdo). Il sistema è quindi composito: una parte degli obblighi sanzionati trova la propria fonte nella normativa unionale direttamente applicabile, un'altra parte nella disciplina nazionale complementare.

Implicazioni operative per i vettori

Per le compagnie di navigazione e le compagnie aeree, l'art. 100 impone la formazione e la preparazione dei propri comandanti sulle procedure doganali applicabili nei porti e negli aeroporti italiani. In particolare:

  • Il manifesto di carico deve essere pronto e presentabile all'arrivo; la sua trasmissione elettronica anticipata (come richiesto dalla normativa UE per la dichiarazione sommaria di entrata) è la prassi consolidata per evitare sanzioni da ritardo.
  • Il comandante deve conoscere i limiti dei propri poteri rispetto all'ADM: non può imporre limitazioni ai controlli né far partire il mezzo senza il permesso dell'ufficio doganale.
  • In caso di emergenza che impone l'atterraggio o l'approdo fuori sede, la segnalazione tempestiva all'autorità è cruciale per beneficiare del regime sanzionatorio più lieve.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'art. 100 si applica anche se la violazione integra contrabbando?

No. La norma prevede espressamente la clausola 'salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'art. 96, comma 1'. In questi casi si applicano le norme più severe del Titolo VI, Capo II (contrabbando) o dell'art. 96. L'art. 100 copre solo le violazioni procedurali non fraudolente.

Qual è la differenza di sanzione tra l'atterraggio d'emergenza con segnalazione e quello senza emergenza?

L'atterraggio d'emergenza con segnalazione (art. 65) è punito con la sanzione base da €150 a €1.000 (comma 1, lett. b). L'atterraggio volontario fuori aeroporto doganale - anche senza dolo di frode - è punito con la fascia aggravata da €300 a €2.000 (comma 2, lett. a), perché riflette una scelta del comandante non giustificata da cause esterne.

Il capitano può fare partire la nave senza attendere il permesso doganale?

No. Far partire la nave senza il relativo permesso dell'ufficio doganale è una violazione sanzionata dal comma 2, lett. b), con sanzione da €300 a €2.000. L'ADM ha il potere di trattenere il mezzo fino al completamento dei controlli e alla concessione del permesso.

La mancanza del manifesto di carico è sempre sanzionata?

È sanzionata 'quando previsto' dalla normativa doganale unionale e nazionale. Per i voli/traversate intra-UE il manifesto non è sempre richiesto; per quelli extra-UE è obbligatorio ai sensi del Reg. UE 952/2013 (dichiarazione sommaria di entrata). La sanzione si applica sia per la mancanza assoluta sia per il ritardo nella presentazione.

Chi risponde delle sanzioni dell'art. 100: il comandante personalmente o la compagnia?

La norma individua come destinatario diretto il capitano di navi o il comandante di aeromobili, che risponde personalmente. La compagnia di navigazione o aerea può essere chiamata a rispondere in solido ai sensi delle norme generali sulla responsabilità del datore di lavoro per le violazioni del dipendente, ma la sanzione è formalmente irrogata al comandante.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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