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Categoria: Dogane — D.Lgs. 141/2024

  • Art. 1 D.Lgs. 141/2024 — Fonti della disciplina doganale e definizioni

    Art. 1 D.Lgs. 141/2024 — Fonti della disciplina doganale e definizioni

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Costituiscono fonti della disciplina doganale le direttive e i regolamenti dell’Unione europea e, in particolare: a) il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione; b) il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’unione; c) il regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione;

    2. Per quanto non espressamente previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, si applicano: a) le norme del diritto internazionale, generale e pattizio; b) le disposizioni contenute nel presente allegato, che costituisce la disciplina nazionale di riferimento in materia doganale, e in ogni altro provvedimento normativo contenente disposizioni rilevanti ai fini doganali; c) i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti di carattere attuativo.

    3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa doganale unionale, ai fini del presente allegato si intende per: a) Codice: il codice doganale dell’Unione di cui al citato regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013; b) Agenzia: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) Guardia di finanza: il Corpo della Guardia di finanza; d) parte: il dichiarante, il rappresentante, i soggetti obbligati o ogni altro soggetto interessato dall’applicazione della normativa doganale unionale; e) circuito doganale: le aree e i locali, all’interno degli spazi doganali, destinati dall’Agenzia al compimento delle operazioni doganali; f) spazi doganali: i locali nonché le aree sulle quali l’Agenzia esercita la vigilanza e il controllo direttamente o a mezzo della Guardia di finanza; g) tabacchi lavorati: i tabacchi lavorati non unionali, ai sensi della normativa doganale unionale; h) comandanti e capitani: rispettivamente, i conduttori di aeromobili e i conduttori di navi utilizzati per il trasporto di persone e cose; i) navi: le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe e ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.

  • Art. 2 D.Lgs. 141/2024 — Linea di vigilanza doganale

    Art. 2 D.Lgs. 141/2024 — Linea di vigilanza doganale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali costituiscono la linea di vigilanza doganale.

    2. La linea di vigilanza doganale: a) lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d’acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; b) in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d’acqua dei porti medesimi.

    3. Per Livigno la linea di vigilanza doganale, anziché il confine politico, segue la delimitazione del territorio del comune verso i comuni italiani a esso limitrofi.

  • Art. 3 D.Lgs. 141/2024 — Territori extra-doganali e punti franchi

    Art. 3 D.Lgs. 141/2024 — Territori extra-doganali e punti franchi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il territorio extra-doganale e i punti franchi sono disciplinati dalle speciali disposizioni di legge che li riguardano, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

  • Art. 4 D.Lgs. 141/2024 — Coordinamento delle attività

    Art. 4 D.Lgs. 141/2024 — Coordinamento delle attività

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia e la Guardia di finanza si coordinano al fine di assicurare un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali e di contrastare le minacce alla sicurezza dell’Unione europea e dei suoi cittadini.

    2. L’Agenzia e la Guardia di finanza assicurano, sulla base di apposite intese, il coordinamento delle attività di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli.

  • Art. 5 D.Lgs. 141/2024 — Orario degli uffici dell’Agenzia

    Art. 5 D.Lgs. 141/2024 — Orario degli uffici dell’Agenzia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia, compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l’orario ordinario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale verso il pagamento del costo del servizio, previo parere favorevole delle altre autorità competenti per lo svolgimento delle formalità doganali. Gli oneri ovvero il costo dei servizi per le attività di cui al primo periodo sono determinati dall’Agenzia.

  • Art. 6 D.Lgs. 141/2024 — Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza

    Art. 6 D.Lgs. 141/2024 — Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. In caso di insufficienza di personale dell’Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine può essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell’Agenzia, alla Guardia di finanza medesima.

  • Art. 7 D.Lgs. 141/2024 — Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale

    Art. 7 D.Lgs. 141/2024 — Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell’ufficio dell’Agenzia… competente per territorio, che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell’ambito del procedimento di cui all’ articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l’autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell’ articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    2. L’autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all’esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti.

  • Art. 8 D.Lgs. 141/2024 — Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali

    Art. 8 D.Lgs. 141/2024 — Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere all’espropriazione o all’occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all’esercizio della vigilanza doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.

  • Art. 9 D.Lgs. 141/2024 — Restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali

    Art. 9 D.Lgs. 141/2024 — Restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la costituzione, in territori extra-doganali, di depositi di determinate merci non unionali, può essere vietata ovvero limitata al bisogno degli abitanti.

  • Art. 10 D.Lgs. 141/2024 — Spazi doganali

    Art. 10 D.Lgs. 141/2024 — Spazi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia delimita gli spazi doganali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località.

    2. Nei porti e negli aeroporti, nonché dove è presente una struttura stabile dell’Agenzia o della Guardia di finanza, la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall’Agenzia, sentita la Guardia di finanza in caso di istituzione o soppressione di varchi.

  • Art. 11 D.Lgs. 141/2024 — Circuito doganale

    Art. 11 D.Lgs. 141/2024 — Circuito doganale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia delimita il circuito doganale, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

  • Art. 12 D.Lgs. 141/2024 — Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone

    Art. 12 D.Lgs. 141/2024 — Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il personale dell’Agenzia, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata all’Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

    2. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

    3. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l’esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.

    4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.