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Categoria: Dogane — D.Lgs. 141/2024

  • Art. 25 D.Lgs. 141/2024 — Vigilanza doganale negli aeroporti

    Art. 25 D.Lgs. 141/2024 — Vigilanza doganale negli aeroporti

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. All’arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, il personale dell’Agenzia e i militari della Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di competenza riguardanti l’aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.

    2. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabilite le modalità tecnico-operative per l’esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

  • Art. 26 D.Lgs. 141/2024 — Costruzione ed esercizio di aeroporti

    Art. 26 D.Lgs. 141/2024 — Costruzione ed esercizio di aeroporti

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

  • Art. 27 D.Lgs. 141/2024 — Diritti doganali e diritti di confine

    Art. 27 D.Lgs. 141/2024 — Diritti doganali e diritti di confine

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l’Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea o da disposizioni di legge.

    2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato.

    3. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea; b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

  • Art. 28 D.Lgs. 141/2024 — Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese

    Art. 28 D.Lgs. 141/2024 — Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I diritti doganali, diversi dai diritti di confine, sono accertati, liquidati e riscossi secondo le rispettive disposizioni nazionali.

    2. I diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa doganale unionale. Per gli aspetti non disciplinati dalla normativa doganale unionale si applicano le disposizioni del presente allegato e, in mancanza, le disposizioni di settore.

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano anche per quanto concerne i rimborsi e gli sgravi.

    4. Oltre ai diritti doganali, sono dovute le spese: a) per l’applicazione di sigilli o di altri contrassegni alle merci, ai colli e ai container che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti e negli altri casi in cui ne sia previsto l’utilizzo; b) per il compimento di lavori di facchinaggio nonché ogni altra spesa e indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

    5. Le disposizioni doganali unionali stabiliscono l’idoneità e le caratteristiche dei sigilli doganali. I sigilli certificati sulla base della norma internazionale ISO sono considerati conformi alle prescrizioni unionali e nazionali.

    6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l’Agenzia fissa e aggiorna l’importo dovuto per il pagamento da parte dei dichiaranti dei sigilli forniti dall’Agenzia. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabiliti il tipo, la forma e le modalità di applicazione dei sigilli, nei casi in cui il loro uso è prescritto.

    7. Sono altresì dovuti da parte dell’ente o dell’impresa che, nel proprio esclusivo interesse e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, richiede l’istituzione di un ufficio dell’Agenzia, la messa a disposizione gratuita dei locali da adibire a sede della struttura nonché le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurarne il funzionamento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di istituzione di un presidio della Guardia di finanza.

  • Art. 29 D.Lgs. 141/2024 — Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili

    Art. 29 D.Lgs. 141/2024 — Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa unionale, ai fini dell’estinzione dell’obbligazione doganale, i cali ammissibili sono determinati con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  • Art. 30 D.Lgs. 141/2024 — Soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine

    Art. 30 D.Lgs. 141/2024 — Soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine sono individuati in base alla normativa doganale unionale che regola l’obbligazione doganale.

  • Art. 31 D.Lgs. 141/2024 — Il rappresentante doganale

    Art. 31 D.Lgs. 141/2024 — Il rappresentante doganale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per l’espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che può essere con o senza rappresentanza.

    2. La rappresentanza doganale, diretta e indiretta, e i poteri del rappresentante sono definiti dalla normativa unionale. L’abilitazione per prestare i servizi di rappresentanza diretta è rilasciata dall’Agenzia, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia, alle seguenti condizioni: a) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui all’articolo 33, comma 1, lettere c) e d). b) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale; c) rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell’Agenzia.

    3. Le condizioni di cui al comma 2 si ritengono soddisfatte se il richiedente: a) è iscritto all’albo professionale degli spedizionieri doganali; b) è autorizzato quale centro di assistenza doganale; c) è in possesso di certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), prevista dalle disposizioni doganali unionali.

    4. Nei casi in cui la normativa doganale unionale prevede che il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione, un operatore non stabilito, per effettuare operazioni doganali, deve farsi rappresentare da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce con la modalità della rappresentanza indiretta.

    5. Gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell’Agenzia sono validamente notificati al rappresentante, se il rappresentato non ha comunicato per iscritto la revoca del mandato di cui al comma 1.

    6. Per l’espletamento di mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte operazioni doganali per le quali è richiesta la presenza fisica, il rappresentante doganale può avvalersi di personale ausiliario che agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto responsabilità del rappresentante ed è tenuto, a richiesta dell’Agenzia e della Guardia di finanza, a esibire prova dell’incarico affidatogli.

    7. Gli appartenenti all’amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, non possono esercitare le funzioni di rappresentante doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal primo periodo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

  • Art. 32 D.Lgs. 141/2024 — Sospensione della rappresentanza diretta

    Art. 32 D.Lgs. 141/2024 — Sospensione della rappresentanza diretta

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il direttore territoriale dell’Agenzia, su proposta del direttore del locale ufficio, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’abilitazione alla rappresentanza diretta, nei casi di: a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo doganale; b) condanna non definitiva alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno, per un delitto previsto dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti indicati nell’articolo 33, comma 1, lettere c) e d).

    2. La sospensione è disposta: a) per un periodo non superiore a due mesi, prorogabili fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi doganali, nei casi di cui al comma 1, lettera a); b) per un periodo non superiore a sei mesi, salvo quanto stabilito dal comma 3, nel caso di cui al comma 1, lettera b), e cessa in ogni caso in presenza di una pronuncia, ancorché non definitiva, di proscioglimento.

    3. È sempre disposta la sospensione dell’abilitazione alla rappresentanza diretta quando è applicata nei confronti del rappresentante diretto la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari. La revoca della misura cautelare comporta la cessazione del provvedimento di sospensione, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento ai sensi del comma 1.

    4. Il provvedimento di sospensione relativo ai soggetti di cui all’articolo 31, comma 3, lettera a), è comunicato al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.

  • Art. 33 D.Lgs. 141/2024 — Revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta

    Art. 33 D.Lgs. 141/2024 — Revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È sempre disposta dal direttore territoriale dell’Agenzia la revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta nei casi di: a) radiazione dall’albo professionale degli spedizionieri doganali; b) perdita dei requisiti previsti dall’articolo 31, comma 2, lettere b) e c); c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale; d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

    2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca è disposta soltanto a seguito di condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno anche se sostituita ai sensi dell’ articolo 545-bis del codice di procedura penale.

    3. Per gli spedizionieri doganali iscritti all’albo, il provvedimento di revoca è adottato dall’Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

  • Art. 34 D.Lgs. 141/2024 — Verifica della merce e definizione dell’accertamento

    Art. 34 D.Lgs. 141/2024 — Verifica della merce e definizione dell’accertamento

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Nel caso in cui l’ufficio dell’Agenzia proceda alle analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione, il risultato delle analisi è notificato al dichiarante.

    2. Entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1, la ripetizione delle analisi può essere richiesta dal dichiarante al quale è notificato il relativo esito.

    3. Sulla base delle verifiche previste dalla normativa unionale in materia doganale, l’Agenzia redige un verbale di constatazione da notificare alla parte, in caso di: a) mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto; b) merci oggetto di divieti o restrizioni; c) determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.

    4. Nel verbale di constatazione è data informazione alla parte in merito alle attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa unionale in materia doganale.

    5. Dalla data di notifica del verbale di constatazione di cui al comma 3, la parte ha diritto al contraddittorio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.

    6. Decorso il termine di cui al comma 5, l’ufficio dell’Agenzia emette un provvedimento motivato di accertamento da notificare alla parte.

  • Art. 35 D.Lgs. 141/2024 — Custodia e distruzione di campioni di merci

    Art. 35 D.Lgs. 141/2024 — Custodia e distruzione di campioni di merci

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, l’Agenzia può esigere che l’operatore provveda, entro il termine fissato dall’ufficio stesso, al ritiro dei campioni prelevati per l’effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci. Decorso inutilmente tale termine, l’Agenzia procede, a spese dell’operatore, alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione non sia possibile, alla loro conservazione presso istituti specializzati.

  • Art. 36 D.Lgs. 141/2024 — Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare

    Art. 36 D.Lgs. 141/2024 — Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia può consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l’imbarco.

    2. Le modalità per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento dell’Agenzia.