Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 28 D.Lgs. 141/2024 – Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. I diritti doganali, diversi dai diritti di confine, sono accertati, liquidati e riscossi secondo le rispettive disposizioni nazionali.

2. I diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa doganale unionale. Per gli aspetti non disciplinati dalla normativa doganale unionale si applicano le disposizioni del presente allegato e, in mancanza, le disposizioni di settore.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano anche per quanto concerne i rimborsi e gli sgravi.

4. Oltre ai diritti doganali, sono dovute le spese: a) per l’applicazione di sigilli o di altri contrassegni alle merci, ai colli e ai container che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti e negli altri casi in cui ne sia previsto l’utilizzo; b) per il compimento di lavori di facchinaggio nonché ogni altra spesa e indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

5. Le disposizioni doganali unionali stabiliscono l’idoneità e le caratteristiche dei sigilli doganali. I sigilli certificati sulla base della norma internazionale ISO sono considerati conformi alle prescrizioni unionali e nazionali.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l’Agenzia fissa e aggiorna l’importo dovuto per il pagamento da parte dei dichiaranti dei sigilli forniti dall’Agenzia. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabiliti il tipo, la forma e le modalità di applicazione dei sigilli, nei casi in cui il loro uso è prescritto.

7. Sono altresì dovuti da parte dell’ente o dell’impresa che, nel proprio esclusivo interesse e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, richiede l’istituzione di un ufficio dell’Agenzia, la messa a disposizione gratuita dei locali da adibire a sede della struttura nonché le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurarne il funzionamento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di istituzione di un presidio della Guardia di finanza.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • I diritti doganali diversi dai diritti di confine (es. IVA all'importazione, accise) seguono le rispettive norme nazionali per accertamento, liquidazione e riscossione.
  • I diritti di confine (dazi doganali) sono accertati e riscossi secondo la normativa doganale unionale (Reg. UE 952/2013); per gli aspetti non coperti, si applicano le norme nazionali.
  • Il regime si estende anche ai rimborsi e agli sgravi, garantendo coerenza tra riscossione e restituzione dei diritti.
  • Oltre ai diritti, sono dovute spese accessorie: apposizione di sigilli, facchinaggio e altre voci stabilite da leggi o regolamenti.
  • I sigilli doganali certificati ISO sono considerati conformi alle prescrizioni unionali e nazionali; il loro costo è fissato con decreto MEF e provvedimento ADM.
  • Chi richiede l'istituzione di un ufficio ADM nel proprio esclusivo interesse è tenuto a mettere a disposizione i locali e a sostenere le spese di impianto e di esercizio.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico: il doppio binario dei diritti doganali

L'articolo 28 del D.Lgs. 141/2024 costituisce una delle disposizioni cardine del sistema di riscossione doganale nazionale, in quanto definisce le regole applicabili all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione dei diritti dovuti all'importazione e all'esportazione, distinguendo in modo netto tra la componente unionale e quella puramente nazionale dell'obbligazione doganale.

La distinzione fondamentale che la norma opera è quella tra diritti di confine e altri diritti doganali:

  • I diritti di confine comprendono essenzialmente i dazi doganali - incluse le misure di politica commerciale come i dazi antidumping e compensativi - disciplinati direttamente dal codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, «CDU») e dalla tariffa doganale comune (Reg. CE 2658/1987 «TDC»). Essendo di natura unionale, la loro base giuridica primaria è europea.
  • Gli altri diritti doganali - IVA all'importazione, accise, diritti di licenza - pur riscossi dall'ADM in sede doganale, trovano la propria disciplina nelle rispettive normative nazionali (DPR 633/1972 per l'IVA; D.Lgs. 504/1995 per le accise).

Il regime dei diritti di confine: primato unionale e integrazioni nazionali

Il comma 2 afferma il principio della primazia della normativa unionale per i diritti di confine: accertamento, liquidazione e riscossione seguono le disposizioni del CDU e dei suoi regolamenti delegati e di esecuzione. Questo significa che le procedure di determinazione del valore in dogana (artt. 69-76 CDU), di classificazione tariffaria (art. 57 CDU) e di calcolo dei dazi sono interamente regolate dal diritto europeo.

La norma nazionale interviene tuttavia per due funzioni complementari:

  • Integrazione: per gli aspetti che il CDU non disciplina compiutamente - ad esempio, specifiche procedure esecutive di riscossione coattiva, termini di decadenza o prescrizione non armonizzati, modalità di notifica degli avvisi di rettifica - si applicano le disposizioni del D.Lgs. 141/2024 e, in subordine, le disposizioni di settore.
  • Coordinamento con i rimborsi e gli sgravi (comma 3): il medesimo regime si applica specularmente alle procedure di restituzione dei diritti indebitamente pagati e agli sgravi totali o parziali dell'obbligazione doganale, disciplinati dagli articoli 116-123 CDU. Sul piano nazionale, le modalità procedurali di tali operazioni sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo.

Le spese accessorie: tipologie e natura giuridica

Il comma 4 introduce una categoria distinta dall'obbligazione tributaria doganale: le spese accessorie che l'operatore è tenuto a sostenere in aggiunta ai diritti. La norma ne fornisce un'elencazione esemplificativa:

  • Spese per sigilli e altri contrassegni: quando l'ADM appone sigilli doganali su merci, colli, container, mezzi di trasporto o boccaporti - per garantire la integrità del carico durante il transito o il deposito sotto vigilanza doganale - il relativo costo è addebitato all'operatore.
  • Spese di facchinaggio: operazioni materiali di movimentazione delle merci richieste o rese necessarie dall'attività di controllo doganale.
  • Altre spese e indennità stabilite da leggi speciali o regolamenti.

La natura giuridica di queste spese è quella di corrispettivi per prestazioni erogate dall'ADM nell'interesse dell'operatore (o per le esigenze del servizio doganale), distinti dall'obbligazione tributaria vera e propria. Non si tratta di sanzioni né di tributi autonomi, ma di rimborsi di costi sostenuti dall'Amministrazione.

I sigilli doganali: regime tecnico e normativo

I commi 5 e 6 disciplinano specificamente i sigilli doganali, che svolgono una funzione essenziale nella catena logistica internazionale: garantiscono che il carico non venga manipolato durante il trasporto e attestano lo status doganale delle merci (non unionale, in transito, sotto vincolo doganale).

Il comma 5 richiama le disposizioni del CDU per la definizione delle caratteristiche tecniche dei sigilli e introduce una clausola di equivalenza: i sigilli certificati secondo la norma internazionale ISO sono automaticamente considerati conformi alle prescrizioni sia unionali sia nazionali. Questa disposizione facilita l'utilizzo di sigilli certificati da operatori privati (vettori, gestori di magazzini doganali) nell'ambito dei regimi doganali che ne consentono l'impiego.

Il comma 6 prevede un meccanismo bifase per la determinazione del costo dei sigilli forniti dall'ADM:

  • Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce i criteri generali per la fissazione e l'aggiornamento dell'importo;
  • Un provvedimento dell'Agenzia determina il tipo, la forma e le modalità di applicazione, con la flessibilità operativa necessaria ad adeguarsi all'evoluzione tecnologica dei sistemi di sigillatura.

L'istituzione di uffici ADM su richiesta privata: oneri a carico del richiedente

Il comma 7 regola una fattispecie particolare ma economicamente rilevante: l'istituzione di un ufficio ADM (o di un presidio della Guardia di finanza) richiesta da un ente o impresa nel proprio esclusivo interesse. Si tratta tipicamente di operatori che, per volumi di traffico o esigenze logistiche specifiche, richiedono la presenza permanente o stabile di un ufficio doganale in una sede privata (magazzino generale, zona franca privata, porto privato).

In questi casi, l'operatore è tenuto a:

  • Mettere gratuitamente a disposizione i locali idonei a ospitare la struttura;
  • Sostenere le spese di impianto (allestimento, arredi, attrezzature);
  • Coprire le spese di esercizio dei servizi necessari al funzionamento dell'ufficio.

Il limite è costituito dal rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, che impedisce che tali accordi possano compromettere l'indipendenza e l'imparzialità dell'azione dell'ADM. La norma si applica anche in caso di presidio della Guardia di finanza richiesto per le medesime esigenze.

Rilevanza operativa per gli importatori ed esportatori

Per l'operatore doganale pratico, l'articolo 28 ha implicazioni dirette su almeno tre fronti:

  • Pianificazione dei costi: i dazi sono calcolati sulla base del valore in dogana secondo le regole del CDU, ma le spese accessorie - sigilli, facchinaggio, indennità - si aggiungono al costo totale dell'operazione doganale e devono essere incluse nelle previsioni di costo logistico.
  • Gestione dei rimborsi: la disposizione del comma 3 garantisce che le stesse regole applicabili alla riscossione si applichino alla restituzione dei diritti, facilitando il coordinamento tra le procedure di rimborso ex CDU e le modalità procedurali nazionali.
  • Contratti con l'ADM: gli operatori che valutano l'opportunità di richiedere l'istituzione di un presidio doganale nella propria struttura logistica devono considerare gli oneri economici previsti dal comma 7 e il fatto che tali accordi devono essere compatibili con il diritto UE.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra diritti di confine e altri diritti doganali ai fini della liquidazione?

I diritti di confine - essenzialmente i dazi doganali e le misure di politica commerciale - sono disciplinati dalla normativa unionale (CDU e Tariffa doganale comune) per accertamento, liquidazione e riscossione. Gli altri diritti doganali (IVA all'importazione, accise, diritti di licenza) sono invece regolati dalle rispettive normative nazionali, pur essendo riscossi dall'ADM allo sportello doganale.

Il rimborso dei dazi pagati in eccesso segue le stesse regole della riscossione?

Sì. Il comma 3 prevede espressamente che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rimborsi e agli sgravi. Per i dazi di confine, le procedure di rimborso sono disciplinate dagli articoli 116-123 del CDU; per gli aspetti procedurali non coperti dal diritto unionale, si applicano le norme nazionali del D.Lgs. 141/2024.

Un operatore è sempre tenuto a pagare le spese per i sigilli doganali?

Le spese per i sigilli sono dovute quando l'ADM procede all'apposizione nell'esercizio delle proprie funzioni. Il costo unitario dei sigilli forniti dall'Agenzia è determinato con provvedimento ADM, secondo i criteri stabiliti con decreto MEF. I sigilli certificati ISO sono considerati conformi alle prescrizioni doganali, il che consente in alcuni regimi l'utilizzo di sigilli di operatori privati certificati.

Come si calcola il costo dei sigilli doganali addebitato dall'ADM?

Il comma 6 prevede un meccanismo in due livelli: un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce i criteri generali per la fissazione e l'aggiornamento dell'importo; un provvedimento dell'ADM determina il tipo, la forma e le modalità di applicazione. L'importo effettivo è quindi quello indicato nel provvedimento ADM vigente al momento dell'operazione.

Quali obblighi assume un'impresa che richiede l'istituzione di un presidio ADM nella propria struttura?

Ai sensi del comma 7, l'ente o l'impresa che richiede l'istituzione di un ufficio ADM (o di un presidio della Guardia di finanza) nel proprio esclusivo interesse deve: (a) mettere gratuitamente a disposizione i locali adibiti a sede della struttura; (b) sostenere le spese di impianto; (c) farsi carico delle spese di esercizio dei servizi necessari al funzionamento. Il tutto nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.