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Art. 32 D.Lgs. 141/2024 — Sospensione della rappresentanza diretta

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Art. 32 D.Lgs. 141/2024 — Sospensione della rappresentanza diretta

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Il direttore territoriale dell’Agenzia, su proposta del direttore del locale ufficio, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’abilitazione alla rappresentanza diretta, nei casi di: a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo doganale; b) condanna non definitiva alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno, per un delitto previsto dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti indicati nell’articolo 33, comma 1, lettere c) e d).

2. La sospensione è disposta: a) per un periodo non superiore a due mesi, prorogabili fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi doganali, nei casi di cui al comma 1, lettera a); b) per un periodo non superiore a sei mesi, salvo quanto stabilito dal comma 3, nel caso di cui al comma 1, lettera b), e cessa in ogni caso in presenza di una pronuncia, ancorché non definitiva, di proscioglimento.

3. È sempre disposta la sospensione dell’abilitazione alla rappresentanza diretta quando è applicata nei confronti del rappresentante diretto la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari. La revoca della misura cautelare comporta la cessazione del provvedimento di sospensione, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento ai sensi del comma 1.

4. Il provvedimento di sospensione relativo ai soggetti di cui all’articolo 31, comma 3, lettera a), è comunicato al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.