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Art. 34 D.Lgs. 141/2024 — Verifica della merce e definizione dell’accertamento

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Art. 34 D.Lgs. 141/2024 — Verifica della merce e definizione dell’accertamento

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Nel caso in cui l’ufficio dell’Agenzia proceda alle analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione, il risultato delle analisi è notificato al dichiarante.

2. Entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1, la ripetizione delle analisi può essere richiesta dal dichiarante al quale è notificato il relativo esito.

3. Sulla base delle verifiche previste dalla normativa unionale in materia doganale, l’Agenzia redige un verbale di constatazione da notificare alla parte, in caso di: a) mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto; b) merci oggetto di divieti o restrizioni; c) determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.

4. Nel verbale di constatazione è data informazione alla parte in merito alle attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa unionale in materia doganale.

5. Dalla data di notifica del verbale di constatazione di cui al comma 3, la parte ha diritto al contraddittorio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, l’ufficio dell’Agenzia emette un provvedimento motivato di accertamento da notificare alla parte.