Testo dell'articoloVigente
Art. 34 D.Lgs. 141/2024 – Verifica della merce e definizione dell’accertamento
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Nel caso in cui l’ufficio dell’Agenzia proceda alle analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione, il risultato delle analisi è notificato al dichiarante.
2. Entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1, la ripetizione delle analisi può essere richiesta dal dichiarante al quale è notificato il relativo esito.
3. Sulla base delle verifiche previste dalla normativa unionale in materia doganale, l’Agenzia redige un verbale di constatazione da notificare alla parte, in caso di: a) mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto; b) merci oggetto di divieti o restrizioni; c) determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.
4. Nel verbale di constatazione è data informazione alla parte in merito alle attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa unionale in materia doganale.
5. Dalla data di notifica del verbale di constatazione di cui al comma 3, la parte ha diritto al contraddittorio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, l’ufficio dell’Agenzia emette un provvedimento motivato di accertamento da notificare alla parte.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Struttura del procedimento di accertamento doganale
L'art. 34 del D.Lgs. 141/2024 disciplina la fase conclusiva del procedimento di controllo doganale: dalla verifica fisico-documentale della merce fino all'emissione dell'atto di accertamento definitivo. Si tratta di un procedimento bifasico: nella prima fase l'ADM raccoglie gli elementi istruttori (verifiche, analisi di laboratorio, riscontri documentali); nella seconda, sulla base di tali elementi, forma la propria determinazione e la notifica al dichiarante con atto motivato.
La disposizione funge da raccordo tra il diritto procedurale unionale e la disciplina nazionale. Il Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, CDU) agli artt. 22 e 29 garantisce il diritto al contraddittorio: prima che venga presa qualsiasi decisione sfavorevole, il destinatario deve essere messo in condizione di formulare le proprie osservazioni. L'art. 34 D.Lgs. 141/2024 attua questo principio identificando il verbale di constatazione come l'atto che apre formalmente il contraddittorio e stabilendo che solo dopo il suo decorso l'ufficio possa emettere l'accertamento definitivo.
Le analisi di laboratorio: procedura e diritto alla ripetizione
I commi 1 e 2 regolano la fase analitica. Quando l'ufficio ADM dispone analisi di laboratorio - tipicamente per accertare la composizione chimica della merce, la classificazione tariffaria o la conformità a normative di sicurezza prodotto - il risultato deve essere notificato al dichiarante. Entro dieci giorni dalla notifica, il dichiarante può richiedere la ripetizione delle analisi.
Il termine di dieci giorni è perentorio: la sua inosservanza comporta la preclusione del diritto alla controanalisi. Dal punto di vista pratico, il dichiarante che riceve l'esito dell'analisi deve valutare immediatamente se vi siano ragioni per contestarlo - ad esempio perché la classificazione tariffaria proposta dall'ADM è diversa da quella dichiarata, con conseguente applicazione di dazi più elevati. La richiesta di ripetizione, se fondata su una perizia tecnica della difesa, può modificare significativamente l'esito dell'accertamento.
Il verbale di constatazione: presupposti e contenuto
Il comma 3 individua tassativamente le tre ipotesi in cui l'ADM è tenuta a redigere il verbale di constatazione:
Il verbale deve essere notificato alla parte e deve contenere informazioni sulle attività che saranno poste in essere (comma 4): in questo modo la parte può anticipare le mosse dell'ufficio e prepararsi per il contraddittorio.
Il contraddittorio e i termini unionali
Il comma 5 stabilisce che dalla data di notifica del verbale di constatazione decorrono i termini per il contraddittorio «nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale». Il rinvio al CDU è deliberato: evita una frammentazione tra norme nazionali e unionali e assicura l'applicazione degli artt. 22 e 29 CDU, che prevedono ordinariamente un termine di trenta giorni per presentare osservazioni, salvo cause di urgenza.
Durante il contraddittorio il dichiarante può produrre documenti integrativi, perizie tecniche, prezzi di transazione documentati, certificati di origine o qualsiasi altra prova rilevante per supportare le proprie posizioni sulla classificazione, il valore doganale o l'origine delle merci. Il contraddittorio rappresenta la sede naturale per evitare l'accertamento definitivo o per ridurne l'impatto economico.
Il provvedimento motivato di accertamento
Il comma 6 chiude il procedimento: decorso il termine del contraddittorio, l'ufficio ADM emette un provvedimento motivato di accertamento da notificare alla parte. L'obbligo di motivazione è fondamentale: il provvedimento deve spiegare perché le osservazioni del dichiarante non sono state accolte (in tutto o in parte) e come l'ufficio ha determinato il quantum dei diritti di confine dovuti.
L'accertamento motivato è il presupposto per l'impugnazione in via amministrativa (ricorso gerarchico) o giurisdizionale (ricorso alla Commissione tributaria / Corte di giustizia tributaria). Un'insufficiente motivazione costituisce vizio di legittimità dell'atto, invocabile nella fase di impugnazione. Gli operatori e i loro legali devono analizzare attentamente la motivazione per individuare i profili di censura: errori nella classificazione tariffaria, errata determinazione del valore doganale, vizi procedurali nel contraddittorio.
Implicazioni pratiche per spedizionieri e importatori
Per gli spedizionieri doganali e per le imprese di import/export, l'art. 34 definisce i tempi e le forme del procedimento che può concludersi con un debito doganale aggiuntivo. Le best practice operative includono: (i) curare sin dall'origine la completezza e la correttezza della documentazione di supporto alla dichiarazione; (ii) monitorare i termini (dieci giorni per la controanalisi, termini CDU per il contraddittorio) con assoluta precisione; (iii) non sottovalutare la fase del contraddittorio, che è l'unica sede in cui il dialogo con l'ufficio può ancora modificare l'esito prima che il provvedimento diventi definitivo; (iv) conservare tutta la corrispondenza con ADM per l'eventuale fase contenziosa.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quando posso richiedere la ripetizione delle analisi di laboratorio?
Entro dieci giorni dalla notifica del risultato delle analisi da parte dell'ufficio ADM (comma 2). Il termine è perentorio: superato questo limite, il diritto alla controanalisi è precluso e l'ufficio può procedere sulla base del primo esito analitico.
Cosa contiene il verbale di constatazione e quando viene emesso?
Il verbale è redatto in tre casi: mancato soddisfacimento delle condizioni per il vincolo al regime, presenza di divieti o restrizioni, oppure divergenza tra i diritti di confine calcolati e quelli dichiarati. Deve essere notificato alla parte e informarla delle attività che seguiranno, aprendo così il contraddittorio.
Quanto tempo ho per rispondere nel contraddittorio doganale?
I termini sono quelli della normativa doganale unionale (CDU, artt. 22 e 29), ordinariamente trenta giorni dalla notifica del verbale. In casi di urgenza il termine può essere ridotto. È il momento fondamentale per produrre documenti e contestare la posizione dell'ufficio prima dell'accertamento definitivo.
Il provvedimento di accertamento deve essere motivato?
Sì. L'obbligo di motivazione (comma 6) è un requisito di legittimità del provvedimento. L'ufficio deve spiegare perché le osservazioni del dichiarante non sono state accolte. Una motivazione insufficiente o contraddittoria costituisce vizio censurabile in sede di impugnazione.
Posso impugnare il provvedimento di accertamento?
Sì. Il provvedimento motivato di accertamento è impugnabile in via amministrativa (ricorso gerarchico all'ADM) e, ove non accolto, in sede giurisdizionale davanti alla Corte di giustizia tributaria competente per territorio. I termini di impugnazione decorrono dalla notifica del provvedimento.