Art. 31 D.Lgs. 141/2024 — Il rappresentante doganale
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Per l’espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che può essere con o senza rappresentanza.
2. La rappresentanza doganale, diretta e indiretta, e i poteri del rappresentante sono definiti dalla normativa unionale. L’abilitazione per prestare i servizi di rappresentanza diretta è rilasciata dall’Agenzia, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia, alle seguenti condizioni: a) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui all’articolo 33, comma 1, lettere c) e d). b) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale; c) rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell’Agenzia.
3. Le condizioni di cui al comma 2 si ritengono soddisfatte se il richiedente: a) è iscritto all’albo professionale degli spedizionieri doganali; b) è autorizzato quale centro di assistenza doganale; c) è in possesso di certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), prevista dalle disposizioni doganali unionali.
4. Nei casi in cui la normativa doganale unionale prevede che il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione, un operatore non stabilito, per effettuare operazioni doganali, deve farsi rappresentare da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce con la modalità della rappresentanza indiretta.
5. Gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell’Agenzia sono validamente notificati al rappresentante, se il rappresentato non ha comunicato per iscritto la revoca del mandato di cui al comma 1.
6. Per l’espletamento di mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte operazioni doganali per le quali è richiesta la presenza fisica, il rappresentante doganale può avvalersi di personale ausiliario che agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto responsabilità del rappresentante ed è tenuto, a richiesta dell’Agenzia e della Guardia di finanza, a esibire prova dell’incarico affidatogli.
7. Gli appartenenti all’amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, non possono esercitare le funzioni di rappresentante doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal primo periodo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 31 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura
- Articolo 31 L. 184/1983: Incarico all'ente autorizzato e svolgimento della procedura
- Art. 31 Reg. (UE) 2024/1689 — Requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 31 Cod. Amb. — Attribuzione competenze
- Art. 31 D.Lgs. 148/2015 — Assegno di solidarietà
- Art. 31 D.Lgs. 159/2011 — Cauzione. Garanzie reali