← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La revisione della dichiarazione doganale è lo strumento con cui l'ADM riesamina la correttezza della dichiarazione dopo lo svincolo delle merci, potendo rettificarla con recupero di maggiori dazi o rimborso a favore del dichiarante.
  • È competente l'ufficio dove la dichiarazione è stata registrata; in caso di dichiarazioni multi-ufficio, è competente l'ufficio nella cui circoscrizione si trova la sede legale della parte.
  • La revisione può essere avviata d'ufficio (a seguito di verbale di controllo ex art. 41) oppure su istanza della parte interessata.
  • La parte ha 30 giorni dalla notifica del verbale di constatazione per presentare osservazioni; in caso di revisione su istanza, l'ADM notifica un preavviso di diniego prima di adottare un provvedimento negativo.
  • Il procedimento si conclude con un provvedimento motivato entro i termini della normativa doganale unionale (Reg. UE 952/2013) e l'ADM può stabilire modalità semplificate per revisioni senza rimborso o sgravio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 D.Lgs. 141/2024 — Revisione della dichiarazione

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Per la revisione delle dichiarazioni è competente l’ufficio dell’Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata ovvero l’ufficio dell’Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte, qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell’Agenzia.

2. La revisione della dichiarazione è avviata dall’ufficio dell’Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di cui all’articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte.

3. A seguito di istanza di revisione della dichiarazione, l’ufficio dell’Agenzia opera con i poteri e le facoltà di cui all’articolo 40.

4. Il procedimento si conclude in ogni caso entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.

5. La parte può comunicare al competente ufficio dell’Agenzia, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta consegna del verbale di constatazione, osservazioni e richieste, di cui l’ufficio dell’Agenzia tiene conto nel provvedimento finale.

6. Nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte, l’Agenzia, se ritiene di non accogliere, anche solo parzialmente, detta istanza, notifica un preavviso di diniego alla parte che, entro il termine di cui al comma 5, può presentare osservazioni e richieste.

7. Decorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, l’Agenzia, entro il termine di cui al comma 4, notifica alla parte il provvedimento motivato recante l’esito dell’attività di controllo.

8. Nel caso in cui l’esito dell’attività di revisione si concluda con la rettifica della dichiarazione, l’Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti ovvero al rimborso.

9. L’Agenzia trasmette il provvedimento di cui al comma 7, unitamente alle eventuali osservazioni della parte, anche all’organo competente per l’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle doganali.

10. L’Agenzia può stabilire modalità semplificate per la revisione delle dichiarazioni che non comportano rimborsi o sgravi e nel rispetto della normativa doganale unionale.

Commento

La revisione della dichiarazione: natura e funzione nel sistema doganale

L'articolo 42 del D.Lgs. 141/2024 disciplina la revisione della dichiarazione doganale, procedimento amministrativo attraverso il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) riesamina la dichiarazione presentata dal dichiarante dopo che le merci sono già state svincolate. La revisione può portare a due esiti antitetici: il recupero di maggiori dazi a carico del dichiarante (qualora emergano elementi di sottodichiarazione del valore, della quantità o della classificazione tariffaria) ovvero il rimborso o sgravio a suo favore (qualora risulti che i dazi versati eccedano quelli dovuti).

La disposizione si inserisce nel quadro dell'articolo 173 del codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, «CDU»), che prevede la possibilità di modificare la dichiarazione doganale entro determinati termini, e degli articoli 191 ss. CDU sul rimborso e sgravio dei dazi, fornendo la disciplina procedurale nazionale di dettaglio.

Competenza territoriale

Il comma 1 stabilisce le regole di competenza per ufficio. Criterio principale: è competente l'ufficio dell'ADM presso il quale la dichiarazione è stata registrata (data di accettazione della dichiarazione doganale ai sensi dell'art. 172 CDU). Questo criterio garantisce che il procedimento di revisione sia gestito dall'ufficio che ha maggiore familiarità con i dati della dichiarazione originaria.

Criterio suppletivo per le dichiarazioni multi-ufficio: quando il controllo abbia riguardato dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell'ADM, la competenza si sposta sull'ufficio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della parte. Questa soluzione evita conflitti di competenza e garantisce alla parte un interlocutore unico nel caso di operazioni doganali condotte su più punti di ingresso.

Avvio del procedimento: d'ufficio e su istanza di parte

Il comma 2 individua le due modalità di avvio:

  • D'ufficio: la revisione è avviata a seguito della ricezione dei verbali di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 141/2024, vale a dire i verbali di controllo redatti a conclusione delle operazioni di verifica delle merci o di altri accertamenti doganali. In questo caso, l'iniziativa è dell'ADM, che ha già acquisito elementi tali da giustificare una riesame della dichiarazione.
  • Su istanza di parte: il dichiarante (o il suo rappresentante doganale) può presentare all'ufficio competente una istanza di revisione, chiedendo la rettifica della propria dichiarazione — ad esempio per correggere un errore materiale, per modificare la classificazione tariffaria o per ottenere il rimborso di dazi versati in eccesso.
I poteri dell'ADM nella revisione su istanza

Il comma 3 stabilisce che, a seguito di istanza di parte, l'ufficio dell'ADM opera con gli stessi poteri e facoltà di cui all'articolo 40 del decreto, relativi all'accertamento doganale. Ciò significa che l'Agenzia può svolgere indagini approfondite, richiedere documenti aggiuntivi, effettuare verifiche e — se necessario — disporre nuovi controlli, anche fisici, sulle merci (se ancora disponibili) o sulla documentazione commerciale. La revisione su istanza non è quindi un procedimento meramente «cartolare» ma può sfociare in attività istruttorie di portata equivalente a quelle dell'accertamento originario.

I termini del procedimento e il contraddittorio

Il legislatore ha introdotto significative garanzie procedurali a tutela della parte:

  • Termine per le osservazioni (comma 5): entro 30 giorni dalla notifica o consegna del verbale di constatazione, la parte può presentare osservazioni e richieste all'ufficio competente, che è tenuto a tenerne conto nel provvedimento finale.
  • Preavviso di diniego (comma 6): nel caso di revisione su istanza di parte, se l'ADM intende non accogliere l'istanza, anche solo parzialmente, deve notificare un preavviso di diniego. La parte ha poi lo stesso termine di 30 giorni per presentare ulteriori osservazioni e richieste. Questo istituto richiama il «preavviso di accertamento» tipico del diritto tributario e rafforza il contraddittorio nel procedimento doganale.
  • Termine di conclusione (comma 4): il procedimento si conclude in ogni caso entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale. I termini specifici sono quelli del CDU e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione (Reg. delegato UE 2015/2446 e Reg. di esecuzione UE 2015/2447).
Il provvedimento finale e le sue conseguenze

Il comma 7 prevede che l'ADM notifichi alla parte un provvedimento motivato recante l'esito dell'attività di controllo, corredato dalle eventuali osservazioni della parte. In caso di rettifica della dichiarazione (comma 8), l'Agenzia procede:

  • al recupero dei maggiori diritti doganali (dazi all'importazione, IVA all'importazione, accise), qualora dalla revisione risulti che i diritti dovuti sono superiori a quelli dichiarati e versati;
  • al rimborso, qualora i diritti versati risultino superiori a quelli dovuti.

Il comma 9 aggiunge una disposizione di raccordo sanzionatorio: l'ADM trasmette il provvedimento di revisione, unitamente alle osservazioni della parte, all'organo competente per l'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle doganali (ad esempio sanzioni tributarie per l'IVA all'importazione). Questo meccanismo di coordinamento tra procedimenti evita disparità di trattamento e garantisce la coerenza del complessivo sistema repressivo.

Le procedure semplificate (comma 10)

Il comma 10 attribuisce all'ADM la facoltà di stabilire modalità semplificate per la revisione delle dichiarazioni che non comportano rimborsi o sgravi. Si tratta di una norma di semplificazione amministrativa: quando la revisione si chiude senza esborso a carico dell'Erario (ma anche senza rimborso al dichiarante), l'Agenzia può adottare procedure più snelle, nel rispetto della normativa doganale unionale. Questa previsione è coerente con la logica della semplificazione amministrativa che permea il D.Lgs. 141/2024 e risponde alle esigenze degli operatori economici che richiedono procedure rapide e proporzionate.

Raccordo con il contenzioso doganale

Il provvedimento conclusivo della revisione è un atto amministrativo impugnabile. In caso di esito sfavorevole, la parte può attivare i rimedi previsti dal D.Lgs. 141/2024 in materia di contenzioso doganale, nonché — ove ricorrano i presupposti — i ricorsi previsti dalla normativa unionale dinanzi alla Commissione europea o alla Corte di giustizia dell'Unione europea per questioni di interpretazione del CDU.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra revisione d'ufficio e revisione su istanza di parte?

La revisione d'ufficio è avviata dall'ADM a seguito di un verbale di controllo (art. 41) ed è espressione del potere di autotutela e accertamento dell'Agenzia. La revisione su istanza di parte è invece promossa dal dichiarante che vuole correggere la propria dichiarazione o ottenere il rimborso di dazi pagati in eccesso. Nelle due ipotesi le regole procedurali sono simili, ma solo nella revisione su istanza l'ADM deve notificare un preavviso di diniego prima di adottare un provvedimento negativo.

Entro quanto tempo la parte può presentare osservazioni dopo il verbale di constatazione?

La parte ha 30 giorni dalla data di notifica o consegna del verbale di constatazione per presentare osservazioni e richieste. L'ADM è tenuta a tenerne conto nel provvedimento finale. Lo stesso termine si applica alle osservazioni in risposta al preavviso di diniego nel caso di revisione su istanza.

La revisione della dichiarazione può concludersi con un rimborso?

Sì. Se dall'esito della revisione emerge che i diritti doganali versati sono superiori a quelli effettivamente dovuti, l'ADM procede al rimborso a favore del dichiarante. L'istanza di revisione è quindi lo strumento ordinario per richiedere il rimborso di dazi pagati in eccesso, in raccordo con le disposizioni degli articoli 116 e seguenti del CDU sul rimborso e sullo sgravio.

Cosa si intende per 'preavviso di diniego'?

Il preavviso di diniego è un atto con cui l'ADM comunica alla parte, prima di adottare il provvedimento finale di rigetto, che intende non accogliere l'istanza di revisione, anche solo parzialmente. La parte ha 30 giorni per presentare osservazioni aggiuntive. Questo istituto garantisce il contraddittorio nel procedimento doganale e consente all'ADM di acquisire ulteriori elementi prima di decidere.

Quali sono i termini entro cui il procedimento di revisione deve concludersi?

Il procedimento si conclude entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale. I riferimenti sono il Reg. UE 952/2013 (CDU) e i relativi regolamenti delegati e di esecuzione (Reg. delegato UE 2015/2446 e Reg. di esecuzione UE 2015/2447), che stabiliscono termini specifici per la revisione delle dichiarazioni e per il rimborso o il recupero dei dazi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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