Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 D.Lgs. 141/2024 – Custodia e distruzione di campioni di merci

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, l’Agenzia può esigere che l’operatore provveda, entro il termine fissato dall’ufficio stesso, al ritiro dei campioni prelevati per l’effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci. Decorso inutilmente tale termine, l’Agenzia procede, a spese dell’operatore, alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione non sia possibile, alla loro conservazione presso istituti specializzati.

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In sintesi

  • L'ADM può esigere che l'operatore ritiri i campioni prelevati per analisi e controlli entro un termine fissato dall'ufficio, qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza.
  • Se l'operatore non provvede al ritiro nel termine assegnato, l'ADM procede alla distruzione dei campioni a spese dell'operatore stesso.
  • Qualora la distruzione non sia possibile, l'ADM provvede alla conservazione dei campioni presso istituti specializzati, sempre a spese dell'operatore.
  • La norma completa il quadro dei controlli doganali sulle merci, disciplinando la fase successiva al prelievo dei campioni, quando questi non possano o non debbano essere restituiti.
  • I costi di distruzione o conservazione ricadono interamente sull'operatore, che ha pertanto interesse a ottemperare tempestivamente all'obbligo di ritiro.
Indice dei contenuti

Il prelievo di campioni nell'ambito dei controlli doganali

I controlli doganali sulle merci comprendono, oltre alla verifica documentale e all'esame fisico, il prelievo di campioni per l'effettuazione di analisi di laboratorio. Questa attività è prevista dal codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) come strumento ordinario di accertamento della natura, composizione, qualità e classificazione tariffaria delle merci. I campioni possono essere prelevati ai fini della classificazione doganale, dell'origine, del valore in dogana, del rispetto di divieti e restrizioni (norme fitosanitarie, veterinarie, di sicurezza dei prodotti) o in funzione di indagini su possibili illeciti.

Il prelievo avviene a cura dell'ADM in contraddittorio con l'operatore, che ha diritto a una quota del campione per eventuali contro-analisi. Il costo delle analisi ordinarie è a carico dell'Erario, salvo diversa disposizione, mentre gli oneri straordinari di gestione post-analisi - tra cui la custodia e la distruzione - possono essere posti a carico dell'operatore, come appunto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. 141/2024.

Il presupposto: motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza

L'articolo 35 circoscrive l'obbligo di ritiro a uno specifico presupposto: la sussistenza di motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza. Si tratta di una condizione che tipicamente ricorre quando i campioni prelevati:

  • contengono sostanze pericolose, tossiche, corrosive o biologicamente attive;
  • sono soggetti a rapido deterioramento biologico o chimico che può comportare rischi per l'ambiente o per la salute;
  • sono classificati come rifiuti pericolosi una volta terminate le analisi;
  • la loro custodia prolungata potrebbe creare rischi per il personale dell'ADM o per i locali di deposito.

L'ADM valuta discrezionalmente la sussistenza di questi presupposti e ne dà atto nella comunicazione con cui fissa il termine per il ritiro. L'operatore che ritenga infondato il presupposto può contestare la richiesta nelle forme previste dalla normativa doganale, pur non potendo sospenderne l'esecuzione in via automatica.

L'obbligo di ritiro e il termine fissato dall'ufficio

Quando sussistono i presupposti, l'ADM fissa un termine entro cui l'operatore deve provvedere al ritiro dei campioni. La norma non specifica la durata minima o massima di tale termine, lasciando all'ufficio un margine di discrezionalità adeguato alle circostanze concrete. Il termine deve essere congruo rispetto alle esigenze logistiche dell'operatore, ma anche proporzionato all'urgenza determinata dai motivi igienico-sanitari o di sicurezza.

Per l'operatore, il ritiro dei campioni può comportare oneri pratici non trascurabili: trasporto adeguato al tipo di merce (mezzi refrigerati, contenitori omologati per sostanze pericolose, ecc.), smaltimento conforme alla normativa ambientale. È opportuno che l'impresa verifichi preventivamente, già al momento del prelievo dei campioni, quali obblighi di gestione si prospettano per i campioni residui post-analisi.

Le conseguenze dell'inottemperanza: distruzione e conservazione

Se il termine scade inutilmente - ovvero se l'operatore non ritira i campioni - l'ADM attiva d'ufficio le misure previste dall'articolo 35:

  • Distruzione dei campioni: è la soluzione ordinaria, perseguita quando tecnicamente e giuridicamente praticabile. La distruzione avviene secondo le modalità previste dalla normativa ambientale e di sicurezza applicabile al tipo di campione (es. smaltimento come rifiuto speciale pericoloso per campioni chimici, incenerimento per campioni biologici);
  • Conservazione presso istituti specializzati: se la distruzione non è possibile (ad esempio perché i campioni devono essere conservati come prova in un procedimento in corso, o perché la loro distruzione richiede procedure particolarmente complesse), l'ADM provvede al deposito presso strutture idonee.

In entrambi i casi, i costi sostenuti - trasporto, smaltimento, deposito, tariffe degli istituti specializzati - sono a carico dell'operatore. L'ADM può procedere a recupero coattivo di tali spese attraverso i meccanismi di riscossione previsti dalla normativa tributaria.

Raccordo con il quadro normativo unionale e nazionale

L'articolo 35 si inserisce nel sistema di controlli delle merci previsto dal CDU e dai regolamenti attuativi, completandolo con una disciplina nazionale che gestisce la fase post-analisi dei campioni. Il CDU prevede che le autorità doganali possano prelevare campioni (art. 188 CDU) e che le spese connesse possano essere poste a carico dei soggetti interessati nelle condizioni previste dalla normativa nazionale.

Per le merci soggette a normative settoriali specifiche - alimenti, prodotti fitosanitari, medicinali, sostanze chimiche pericolose - la gestione dei campioni post-analisi dovrà coordinarsi anche con le disposizioni delle autorità competenti per quei settori (Ministero della Salute, ARPA, ISPRA), che possono prevedere ulteriori obblighi o procedure specifiche.

Implicazioni pratiche per l'operatore

L'operatore che importa merci sottoposte a frequenti controlli analitici - prodotti alimentari, prodotti chimici, materiali industriali - dovrebbe includere tra le proprie procedure operative la gestione dei campioni residui post-analisi. In particolare, è consigliabile: mantenere aggiornati i recapiti per le comunicazioni dell'ADM, designare un responsabile interno per la gestione dei campioni, avere contratti predisposti con smaltitori autorizzati o laboratori di conservazione, e verificare se la polizza assicurativa della spedizione copra anche i costi di smaltimento imprevisti. La tempestiva risposta alla richiesta di ritiro è, nell'ottica di costi-benefici, sempre preferibile rispetto al sostenimento delle spese di distruzione o conservazione gestite d'ufficio dall'ADM.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

In quali casi l'ADM può chiedere all'operatore di ritirare i campioni prelevati?

L'ADM può richiedere il ritiro quando sussistono motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, ad esempio quando i campioni contengono sostanze pericolose, sono soggetti a deterioramento biologico o devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Chi paga le spese di distruzione o conservazione dei campioni?

Le spese sono a carico dell'operatore. Se l'operatore non ritira i campioni nel termine assegnato, l'ADM procede alla distruzione o alla conservazione d'ufficio e può recuperare coattivamente i costi sostenuti.

Cosa succede se la distruzione dei campioni non è tecnicamente possibile?

L'ADM provvede alla conservazione dei campioni presso istituti specializzati, sempre a spese dell'operatore. Questa soluzione si applica, ad esempio, quando i campioni sono necessari come prova in un procedimento giudiziario in corso.

L'operatore può contestare la richiesta di ritiro dei campioni?

Sì. Se l'operatore ritiene insussistenti i presupposti (motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza), può contestare la richiesta nelle forme previste dalla normativa doganale. Tuttavia, la contestazione non sospende automaticamente l'obbligo di adempimento.

Come deve essere organizzato il ritiro dei campioni di merci pericolose?

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi idonei (es. omologati ADR per sostanze pericolose) e lo smaltimento deve avvenire tramite operatori autorizzati, nel rispetto della normativa ambientale applicabile al tipo di campione (rifiuti pericolosi, materiali biologici, ecc.).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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