Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 36 D.Lgs. 141/2024 – Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. L’Agenzia può consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l’imbarco.
2. Le modalità per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento dell’Agenzia.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della norma: flessibilità operativa nel traffico marittimo
L'art. 36 del D.Lgs. 141/2024 introduce una facoltà di deroga alle ordinarie modalità di svolgimento delle operazioni doganali per le merci trasportate via mare: ADM può consentire che tali operazioni si tengano a bordo della nave, prima dello sbarco (merci in arrivo) o dopo l'imbarco (merci in partenza), anziché negli spazi doganali terrestri.
La ratio è chiaramente di efficienza logistica: nei grandi porti commerciali, richiedere lo sbarco fisico delle merci prima di qualsiasi operazione doganale può comportare costi e tempi significativi. L'autorizzazione a svolgere le operazioni sulla nave riduce le movimentazioni, abbassa i costi per gli operatori e può accelerare lo sdoganamento.
Il ruolo di ADM: autorizzazione e provvedimento attuativo
La norma attribuisce ad ADM un potere discrezionale («può consentire»), non un obbligo. L'Agenzia valuta, caso per caso o attraverso direttive generali, quando sia opportuno avvalersi di questa modalità operativa, tenendo conto di fattori quali:
Il comma 2 rinvia a un provvedimento dell'Agenzia per le modalità operative, lasciando ad ADM la fissazione dei dettagli procedurali: richiesta di autorizzazione, documentazione necessaria, modalità di accesso del personale doganale a bordo, verbali e annotazioni nel manifesto di carico.
Raccordo con il CDU e la normativa portuale
Il CDU (Reg. UE 952/2013) disciplina le operazioni doganali in ambito portuale nell'ambito della presentazione delle merci in dogana (artt. 139-145 CDU) e del vincolo al regime doganale. Gli artt. 159-160 CDU prevedono la possibilità che la dichiarazione doganale sia presentata prima dell'arrivo delle merci, configurando il cd. sdoganamento anticipato. L'art. 36 D.Lgs. 141/2024 si inserisce in questo quadro, consentendo una modalità operativa complementare: non solo la dichiarazione anticipata, ma lo svolgimento materiale delle operazioni di accertamento sulla nave.
Sul piano del diritto portuale, le operazioni a bordo richiedono il coordinamento con le norme relative all'accesso alle banchine, alla sicurezza portuale (Reg. CE 725/2004, D.Lgs. 203/2007) e alle prerogative delle autorità di sistema portuale.
Implicazioni per spedizionieri, agenti marittimi e imprese
Per gli operatori del trasporto marittimo e della logistica portuale, l'art. 36 offre potenziali vantaggi in termini di ottimizzazione dei flussi. In particolare:
Limiti e condizioni dell'autorizzazione
La facoltà concessa da ADM non è incondizionata. L'Agenzia può subordinare l'autorizzazione a specifiche garanzie e condizioni operative, quali:
Il provvedimento dell'Agenzia di cui al comma 2 rappresenta quindi non solo un atto di disciplina interna, ma anche il documento che definisce i diritti e gli obblighi dell'operatore nell'ambito del procedimento doganale «a bordo».
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'autorizzazione per operazioni doganali a bordo è automatica o richiede un iter?
Non è automatica: l'art. 36 attribuisce ad ADM una facoltà discrezionale. Le modalità di richiesta e i criteri di concessione sono disciplinati da provvedimento dell'Agenzia (comma 2). È necessario verificare le circolari ADM vigenti e, di norma, presentare una richiesta motivata all'ufficio doganale competente per il porto.
Quali merci si prestano maggiormente alle operazioni doganali a bordo?
Le merci di grandi dimensioni che rendono oneroso lo sbarco preventivo, i prodotti deperibili per cui ogni ora conta, le merci pericolose soggette a limitazioni di movimentazione portuale e i carichi che per ragioni di sicurezza o logistiche è preferibile non movimentare prima dell'accertamento doganale.
Cosa succede se l'operazione a bordo rileva irregolarità?
Se il funzionario doganale rileva discrepanze tra la dichiarazione e le merci, o indizi di frode, può bloccare le operazioni, procedere al sequestro delle merci a bordo o intimare lo sbarco in un'area doganale controllata per ulteriori accertamenti, ai sensi delle norme generali in materia di controllo doganale.
Le operazioni a bordo hanno gli stessi effetti giuridici di quelle svolte in dogana?
Sì: le operazioni doganali svolte a bordo su autorizzazione di ADM producono gli stessi effetti giuridici delle operazioni effettuate negli spazi doganali tradizionali, inclusa la validità dell'accertamento ai fini del calcolo dei dazi e dell'IVA all'importazione.
Chi sostiene i costi del funzionario doganale che sale a bordo?
I costi di trasferta e di accesso a bordo sono, di norma, a carico del richiedente l'autorizzazione, secondo le tariffe fissate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le operazioni fuori sede. Il provvedimento attuativo ex art. 36, comma 2, deve precisare questo aspetto.