Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 36 D.Lgs. 141/2024 – Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. L’Agenzia può consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l’imbarco.

2. Le modalità per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento dell’Agenzia.

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In sintesi

  • ADM può autorizzare lo svolgimento delle operazioni doganali a bordo della nave, sia prima dello sbarco delle merci in arrivo sia dopo l'imbarco di quelle in partenza.
  • La facoltà è discrezionale dell'Agenzia, che la esercita su richiesta o d'ufficio per esigenze operative o logistiche.
  • Le modalità di esercizio della facoltà sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia (es. circolari, direttive operative).
  • La norma agevola le operazioni portuali consentendo un trattamento doganale flessibile, senza imporre lo sbarco come condizione necessaria per l'accertamento.
Indice dei contenuti

Ratio della norma: flessibilità operativa nel traffico marittimo

L'art. 36 del D.Lgs. 141/2024 introduce una facoltà di deroga alle ordinarie modalità di svolgimento delle operazioni doganali per le merci trasportate via mare: ADM può consentire che tali operazioni si tengano a bordo della nave, prima dello sbarco (merci in arrivo) o dopo l'imbarco (merci in partenza), anziché negli spazi doganali terrestri.

La ratio è chiaramente di efficienza logistica: nei grandi porti commerciali, richiedere lo sbarco fisico delle merci prima di qualsiasi operazione doganale può comportare costi e tempi significativi. L'autorizzazione a svolgere le operazioni sulla nave riduce le movimentazioni, abbassa i costi per gli operatori e può accelerare lo sdoganamento.

Il ruolo di ADM: autorizzazione e provvedimento attuativo

La norma attribuisce ad ADM un potere discrezionale («può consentire»), non un obbligo. L'Agenzia valuta, caso per caso o attraverso direttive generali, quando sia opportuno avvalersi di questa modalità operativa, tenendo conto di fattori quali:

  • le caratteristiche delle merci (pericolosità, deperibilità, dimensioni);
  • le dotazioni e l'accessibilità della nave;
  • la disponibilità di personale doganale per operazioni a bordo;
  • gli accordi con l'armatore e l'agente marittimo;
  • le esigenze di controllo documentale e fisico.

Il comma 2 rinvia a un provvedimento dell'Agenzia per le modalità operative, lasciando ad ADM la fissazione dei dettagli procedurali: richiesta di autorizzazione, documentazione necessaria, modalità di accesso del personale doganale a bordo, verbali e annotazioni nel manifesto di carico.

Raccordo con il CDU e la normativa portuale

Il CDU (Reg. UE 952/2013) disciplina le operazioni doganali in ambito portuale nell'ambito della presentazione delle merci in dogana (artt. 139-145 CDU) e del vincolo al regime doganale. Gli artt. 159-160 CDU prevedono la possibilità che la dichiarazione doganale sia presentata prima dell'arrivo delle merci, configurando il cd. sdoganamento anticipato. L'art. 36 D.Lgs. 141/2024 si inserisce in questo quadro, consentendo una modalità operativa complementare: non solo la dichiarazione anticipata, ma lo svolgimento materiale delle operazioni di accertamento sulla nave.

Sul piano del diritto portuale, le operazioni a bordo richiedono il coordinamento con le norme relative all'accesso alle banchine, alla sicurezza portuale (Reg. CE 725/2004, D.Lgs. 203/2007) e alle prerogative delle autorità di sistema portuale.

Implicazioni per spedizionieri, agenti marittimi e imprese

Per gli operatori del trasporto marittimo e della logistica portuale, l'art. 36 offre potenziali vantaggi in termini di ottimizzazione dei flussi. In particolare:

  • Agenti marittimi: possono richiedere l'autorizzazione per operazioni doganali a bordo prima dell'ormeggio in banchina, riducendo i tempi di attesa per l'uscita dal porto.
  • Spedizionieri doganali: possono predisporre la documentazione e assistere le operazioni di accertamento direttamente sull'imbarcazione, evitando i tempi di sosta del magazzino temporaneo.
  • Imprese importatrici di merci deperibili o di grande dimensione: possono beneficiare di uno sdoganamento più rapido, riducendo il rischio di deterioramento o i costi di stazionamento in porto.

Limiti e condizioni dell'autorizzazione

La facoltà concessa da ADM non è incondizionata. L'Agenzia può subordinare l'autorizzazione a specifiche garanzie e condizioni operative, quali:

  • la presenza di un proprio funzionario doganale a bordo per tutta la durata delle operazioni;
  • la redazione di un verbale di operazioni che documenti l'attività svolta;
  • la corrispondenza tra le merci accertate a bordo e quelle indicate nel manifesto di carico;
  • il rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza della navigazione e della sicurezza portuale.

Il provvedimento dell'Agenzia di cui al comma 2 rappresenta quindi non solo un atto di disciplina interna, ma anche il documento che definisce i diritti e gli obblighi dell'operatore nell'ambito del procedimento doganale «a bordo».

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'autorizzazione per operazioni doganali a bordo è automatica o richiede un iter?

Non è automatica: l'art. 36 attribuisce ad ADM una facoltà discrezionale. Le modalità di richiesta e i criteri di concessione sono disciplinati da provvedimento dell'Agenzia (comma 2). È necessario verificare le circolari ADM vigenti e, di norma, presentare una richiesta motivata all'ufficio doganale competente per il porto.

Quali merci si prestano maggiormente alle operazioni doganali a bordo?

Le merci di grandi dimensioni che rendono oneroso lo sbarco preventivo, i prodotti deperibili per cui ogni ora conta, le merci pericolose soggette a limitazioni di movimentazione portuale e i carichi che per ragioni di sicurezza o logistiche è preferibile non movimentare prima dell'accertamento doganale.

Cosa succede se l'operazione a bordo rileva irregolarità?

Se il funzionario doganale rileva discrepanze tra la dichiarazione e le merci, o indizi di frode, può bloccare le operazioni, procedere al sequestro delle merci a bordo o intimare lo sbarco in un'area doganale controllata per ulteriori accertamenti, ai sensi delle norme generali in materia di controllo doganale.

Le operazioni a bordo hanno gli stessi effetti giuridici di quelle svolte in dogana?

Sì: le operazioni doganali svolte a bordo su autorizzazione di ADM producono gli stessi effetti giuridici delle operazioni effettuate negli spazi doganali tradizionali, inclusa la validità dell'accertamento ai fini del calcolo dei dazi e dell'IVA all'importazione.

Chi sostiene i costi del funzionario doganale che sale a bordo?

I costi di trasferta e di accesso a bordo sono, di norma, a carico del richiedente l'autorizzazione, secondo le tariffe fissate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le operazioni fuori sede. Il provvedimento attuativo ex art. 36, comma 2, deve precisare questo aspetto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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