Art. 42 D.Lgs. 141/2024 — Revisione della dichiarazione
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Per la revisione delle dichiarazioni è competente l’ufficio dell’Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata ovvero l’ufficio dell’Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte, qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell’Agenzia.
2. La revisione della dichiarazione è avviata dall’ufficio dell’Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di cui all’articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte.
3. A seguito di istanza di revisione della dichiarazione, l’ufficio dell’Agenzia opera con i poteri e le facoltà di cui all’articolo 40.
4. Il procedimento si conclude in ogni caso entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.
5. La parte può comunicare al competente ufficio dell’Agenzia, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta consegna del verbale di constatazione, osservazioni e richieste, di cui l’ufficio dell’Agenzia tiene conto nel provvedimento finale.
6. Nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte, l’Agenzia, se ritiene di non accogliere, anche solo parzialmente, detta istanza, notifica un preavviso di diniego alla parte che, entro il termine di cui al comma 5, può presentare osservazioni e richieste.
7. Decorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, l’Agenzia, entro il termine di cui al comma 4, notifica alla parte il provvedimento motivato recante l’esito dell’attività di controllo.
8. Nel caso in cui l’esito dell’attività di revisione si concluda con la rettifica della dichiarazione, l’Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti ovvero al rimborso.
9. L’Agenzia trasmette il provvedimento di cui al comma 7, unitamente alle eventuali osservazioni della parte, anche all’organo competente per l’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle doganali.
10. L’Agenzia può stabilire modalità semplificate per la revisione delle dichiarazioni che non comportano rimborsi o sgravi e nel rispetto della normativa doganale unionale.