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Categoria: Dogane — D.Lgs. 141/2024

  • Art. 37 D.Lgs. 141/2024 — Visite di controllo

    Art. 37 D.Lgs. 141/2024 — Visite di controllo

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici dell’Agenzia o i funzionari all’uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non oggetto di visita.

    2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza a norma dell’articolo 15 e dagli operatori interessati.

    3. La disposizione del comma 1 si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l’analisi.

  • Art. 38 D.Lgs. 141/2024 — Poteri sostitutivi

    Art. 38 D.Lgs. 141/2024 — Poteri sostitutivi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. In casi straordinari di necessità e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze, il direttore territoriale dell’Agenzia può disporre con proprio provvedimento l’esenzione dalla visita doganale delle merci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2.

    2. Con provvedimento dell’Agenzia sono disciplinati i presupposti, nonché i criteri e limiti per l’esercizio del potere di cui al comma 1.

    3. L’esercizio del potere di cui al comma 1 non comporta responsabilità, se non nei casi di dolo o di colpa grave.

  • Art. 39 D.Lgs. 141/2024 — Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli

    Art. 39 D.Lgs. 141/2024 — Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, l’Agenzia, nell’ambito dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, attua il coordinamento operativo delle amministrazioni che concorrono al controllo sulle merci in ingresso e uscita nel o dal territorio doganale dell’Unione europea.

    2. Qualora debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dalla normativa unionale al momento dell’ingresso o dell’uscita nel o dal territorio dell’Unione europea, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti assicurano che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.

    3. Qualora, in aggiunta ai controlli amministrativi di cui al comma 2, le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o su criterio casuale, la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo deve essere integrata nell’analisi dei rischi in uso all’Agenzia in applicazione del Codice.

    4. I controlli amministrativi di cui ai commi 2 e 3 sono effettuati secondo il principio dello sportello unico dell’Unione europea e con le modalità dello Sportello unico doganale e dei controlli disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235.

    5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo, i controlli che, per oggettivi motivi logistici o per specifiche previsioni della normativa unionale o nazionale, non possono essere effettuati nei luoghi normalmente deputati allo svolgimento dei controlli doganali.

    6. Con gli accordi di cooperazione di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021, l’Agenzia, e le amministrazioni competenti di cui al comma 1 possono stabilire: a) le modalità per l’effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3; b) le modalità di integrazione delle analisi dei rischi di cui al comma 3; c) le modalità e i termini di scambio dei dati sui controlli e il risultato degli stessi; d) in relazione ai controlli di cui al comma 5, soluzioni alternative atte a snellire le procedure di controllo al fine di facilitare l’ingresso e l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione europea.

  • Art. 40 D.Lgs. 141/2024 — Controlli a posteriori

    Art. 40 D.Lgs. 141/2024 — Controlli a posteriori

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni doganali unionali, l’Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere, dopo lo svincolo delle merci, al controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali.

    2. Nello svolgimento dei controlli a posteriori i soggetti di cui al comma 1 possono: a) invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire, anche a mezzo rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti inerenti alle merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie e i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano comunque interessati dalle operazioni doganali; b) accedere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all’esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all’eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.

    3. Nello svolgimento dei controlli a posteriori si applicano le disposizioni previste dall’ articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    4. Le autorizzazioni per le richieste di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono rilasciate, per l’Agenzia, dal direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal direttore provinciale nonché, per la Guardia di finanza, dal Comandante regionale o equiparato.

  • Art. 41 D.Lgs. 141/2024 — Esito dei controlli a posteriori

    Art. 41 D.Lgs. 141/2024 — Esito dei controlli a posteriori

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’ufficio dell’Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori, redigono il verbale di constatazione e lo notificano alla parte.

    2. Il verbale di cui al comma 1 è trasmesso all’ufficio dell’Agenzia competente per la revisione delle dichiarazioni e agli altri organi eventualmente competenti per materia.

  • Art. 42 D.Lgs. 141/2024 — Revisione della dichiarazione

    Art. 42 D.Lgs. 141/2024 — Revisione della dichiarazione

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per la revisione delle dichiarazioni è competente l’ufficio dell’Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata ovvero l’ufficio dell’Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte, qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell’Agenzia.

    2. La revisione della dichiarazione è avviata dall’ufficio dell’Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di cui all’articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte.

    3. A seguito di istanza di revisione della dichiarazione, l’ufficio dell’Agenzia opera con i poteri e le facoltà di cui all’articolo 40.

    4. Il procedimento si conclude in ogni caso entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.

    5. La parte può comunicare al competente ufficio dell’Agenzia, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta consegna del verbale di constatazione, osservazioni e richieste, di cui l’ufficio dell’Agenzia tiene conto nel provvedimento finale.

    6. Nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte, l’Agenzia, se ritiene di non accogliere, anche solo parzialmente, detta istanza, notifica un preavviso di diniego alla parte che, entro il termine di cui al comma 5, può presentare osservazioni e richieste.

    7. Decorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, l’Agenzia, entro il termine di cui al comma 4, notifica alla parte il provvedimento motivato recante l’esito dell’attività di controllo.

    8. Nel caso in cui l’esito dell’attività di revisione si concluda con la rettifica della dichiarazione, l’Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti ovvero al rimborso.

    9. L’Agenzia trasmette il provvedimento di cui al comma 7, unitamente alle eventuali osservazioni della parte, anche all’organo competente per l’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle doganali.

    10. L’Agenzia può stabilire modalità semplificate per la revisione delle dichiarazioni che non comportano rimborsi o sgravi e nel rispetto della normativa doganale unionale.

  • Art. 43 D.Lgs. 141/2024 — Controlli integrati

    Art. 43 D.Lgs. 141/2024 — Controlli integrati

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all’interscambio di beni con Paesi non unionali, sono stabilite le norme necessarie per coordinare le attività di controllo dell’Agenzia, ivi comprese quelle relative all’espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

    2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere, altresì, stabiliti criteri e modalità per regolare, nel rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, i rapporti dell’Agenzia e della Guardia di finanza con le autorità doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti.

  • Art. 44 D.Lgs. 141/2024 — Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali

    Art. 44 D.Lgs. 141/2024 — Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il pagamento dei diritti doganali, delle sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito presso gli uffici dell’Agenzia: a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) mediante bonifico; c) in contanti nei limiti di importo e con le modalità stabiliti con provvedimento dell’Agenzia, nel rispetto della normativa sull’utilizzo del contante; d) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento dell’Agenzia; e) mediante altre forme di pagamento ammesse dalla legge.

    2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento dell’Agenzia, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d’Italia.

  • Art. 45 D.Lgs. 141/2024 — Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali

    Art. 45 D.Lgs. 141/2024 — Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia può autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale e da altre disposizioni nazionali in tema di dilazioni e di autorizzazioni.

    2. Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione può essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall’articolo 46.

    3. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento è posticipato al giorno lavorativo successivo.

  • Art. 46 D.Lgs. 141/2024 — Interessi sul pagamento dilazionato

    Art. 46 D.Lgs. 141/2024 — Interessi sul pagamento dilazionato

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’agevolazione del pagamento dilazionato di cui all’articolo 45, comma 2, comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.

  • Art. 47 D.Lgs. 141/2024 — Ritardo nel pagamento dei diritti

    Art. 47 D.Lgs. 141/2024 — Ritardo nel pagamento dei diritti

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dall’accettazione dei risultati della verifica ai sensi del normativa doganale unionale, ovvero dalla notifica del provvedimento di cui all’articolo 34, comma 6, l’ufficio dell’Agenzia comunica alla parte le attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa doganale unionale, ivi inclusa la vendita della merce, se non provvede al pagamento entro il termine di trenta giorni.

    2. Per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, si procede mediante riscossione coattiva.

    3. Per gli interessi e gli oneri accessori connessi a diritti di confine, si applicano i commi 1 e 2.

    4. In caso di ritardo nel pagamento di diritti doganali, compresi interessi e oneri accessori, diversi dai diritti di confine, si procede, salvo specifica disciplina, ai sensi del comma 2.

  • Art. 48 D.Lgs. 141/2024 — Termini per la notifica dell’obbligazione doganale

    Art. 48 D.Lgs. 141/2024 — Termini per la notifica dell’obbligazione doganale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I termini per la notifica dell’obbligazione doganale avente a oggetto diritti di confine sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell’Unione europea.

    2. Qualora l’obbligazione avente a oggetto i diritti di confine sorga a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica dell’obbligazione doganale è di sette anni.

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016.

    4. Ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai diritti doganali diversi dai diritti di confine.