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Categoria: Dogane — D.Lgs. 141/2024

  • Art. 61 D.Lgs. 141/2024 — Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza

    Art. 61 D.Lgs. 141/2024 — Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, i comandanti e i capitani sono muniti del manifesto del carico, rispettivamente: a) al momento dell’atterraggio o prima del decollo dell’aeromobile; b) al momento dell’ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave.

    2. Con provvedimento dell’Agenzia è stabilito il contenuto del manifesto, in conformità alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali.

  • Art. 62 D.Lgs. 141/2024 — Trasmissione del manifesto del carico

    Art. 62 D.Lgs. 141/2024 — Trasmissione del manifesto del carico

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Con provvedimento dell’Agenzia sono individuati gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale unionale assolti con la trasmissione del manifesto.

    2. Il manifesto è trasmesso con le modalità e tempistiche stabilite dalla normativa doganale unionale e dalle disposizioni tecniche individuate con provvedimento dell’Agenzia, nel quale sono stabiliti anche i casi di esonero dall’obbligo di trasmissione.

    3. Nei casi in cui non contenga le informazioni prescritte il manifesto, agli effetti del presente allegato, si considera come non trasmesso.

    4. L’Agenzia può richiedere ai capitani e ai comandanti di esibire tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

  • Art. 63 D.Lgs. 141/2024 — Effetti della mancata trasmissione del manifesto

    Art. 63 D.Lgs. 141/2024 — Effetti della mancata trasmissione del manifesto

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. In caso di mancata trasmissione del manifesto entro il termine previsto, l’Agenzia, indipendentemente dalle sanzioni applicabili, può ordinare che le merci presenti a bordo siano scaricate per essere custodite nei depositi di temporanea custodia o in altri locali, a rischio e spese dei comandanti e dei capitani.

  • Art. 64 D.Lgs. 141/2024 — Aeroporti doganali

    Art. 64 D.Lgs. 141/2024 — Aeroporti doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Ogni comandante di aeromobile proveniente da altro Stato è obbligato ad atterrare in un aeroporto doganale.

    2. Gli aeroporti doganali sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

  • Art. 65 D.Lgs. 141/2024 — Atterraggi forzati degli aeromobili

    Art. 65 D.Lgs. 141/2024 — Atterraggi forzati degli aeromobili

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, il comandante dell’aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l’avvenuto atterraggio al più vicino ufficio dell’Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l’autorizzazione a ripartire. L’autorità avvertita, che non sia l’Agenzia o la Guardia di finanza, ne dà immediata comunicazione a una delle predette autorità.

  • Art. 66 D.Lgs. 141/2024 — Aeromobili viaggianti senza merci a bordo

    Art. 66 D.Lgs. 141/2024 — Aeromobili viaggianti senza merci a bordo

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, possono essere stabilite le condizioni al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

  • Art. 67 D.Lgs. 141/2024 — Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita

    Art. 67 D.Lgs. 141/2024 — Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le amministrazioni, gli enti e gli esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade possono essere autorizzati a istituire e gestire direttamente o a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell’ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali, speciali negozi per la vendita, ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione, di prodotti non unionali in esenzione da tributi, destinati a essere usati o consumati fuori del territorio doganale.

    2. L’autorizzazione è rilasciata dall’Agenzia, che stabilisce le modalità di gestione del negozio. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

  • Art. 68 D.Lgs. 141/2024 — Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell’Agenzia

    Art. 68 D.Lgs. 141/2024 — Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell’Agenzia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell’Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati.

    2. Su autorizzazione e con l’assistenza dell’Agenzia, il titolare delle merci può vigilare sulle merci e ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni.

    3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l’Agenzia fissa e aggiorna l’importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell’Agenzia.

  • Art. 69 D.Lgs. 141/2024 — Vigilanza sui magazzini e depositi doganali

    Art. 69 D.Lgs. 141/2024 — Vigilanza sui magazzini e depositi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia esercita la vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, in via ordinaria, ogni due anni.

    2. L’Agenzia può altresì effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

  • Art. 70 D.Lgs. 141/2024 — Istituzione ed esercizio delle zone franche

    Art. 70 D.Lgs. 141/2024 — Istituzione ed esercizio delle zone franche

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l’autorità alla quale competono l’elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.

    2. La perimetrazione di cui al comma 1 è approvata con provvedimento dell’Agenzia entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

    3. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere stabilite le condizioni per l’operatività della zona franca ed è individuato l’ufficio dell’Agenzia competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.

  • Art. 71 D.Lgs. 141/2024 — Punti franchi nel porto di Trieste

    Art. 71 D.Lgs. 141/2024 — Punti franchi nel porto di Trieste

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all’allegato VIII al trattato di pace fra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme le vigenti disposizioni più favorevoli.

  • Art. 72 D.Lgs. 141/2024 — Temporanea esportazione

    Art. 72 D.Lgs. 141/2024 — Temporanea esportazione

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Fatti salvi i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare l’esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze.

    2. Le merci di cui al comma 1 possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell’interessato.