Art. 61 D.Lgs. 141/2024 — Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, i comandanti e i capitani sono muniti del manifesto del carico, rispettivamente: a) al momento dell’atterraggio o prima del decollo dell’aeromobile; b) al momento dell’ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave.
2. Con provvedimento dell’Agenzia è stabilito il contenuto del manifesto, in conformità alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali.