Art. 63 D.Lgs. 141/2024 – Effetti della mancata trasmissione del manifesto
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. In caso di mancata trasmissione del manifesto entro il termine previsto, l’Agenzia, indipendentemente dalle sanzioni applicabili, può ordinare che le merci presenti a bordo siano scaricate per essere custodite nei depositi di temporanea custodia o in altri locali, a rischio e spese dei comandanti e dei capitani.
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Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'art. 63 disciplina le conseguenze operative della mancata trasmissione del manifesto di carico entro il termine previsto dalla normativa doganale.
In caso di inadempimento, l'ADM può - indipendentemente dalle sanzioni applicabili - ordinare lo scarico coattivo delle merci presenti a bordo del mezzo di trasporto.
Le merci scaricate devono essere collocate in depositi di temporanea custodia o in altri locali autorizzati, a rischio e spese dei comandanti o capitani responsabili della trasmissione.
La misura ha natura cautelare e operativa, distinta e aggiuntiva rispetto alle sanzioni: può essere disposta anche se il procedimento sanzionatorio non è ancora concluso.
La norma rafforza il controllo dell'ADM sui flussi di merci in entrata, raccordandosi con gli obblighi di pre-notifica previsti dal codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, artt. 127-132 sul sommario di entrata).
Indice dei contenuti
Contesto e funzione della norma
L'articolo 63 del D.Lgs. 141/2024 si inserisce nel sistema di controllo documentale sui mezzi di trasporto in arrivo in territorio doganale. Il manifesto di carico è il documento riepilogativo delle merci trasportate, che il comandante o il capitano del mezzo di trasporto (navale, aereo o stradale, a seconda del vettore) è tenuto a trasmettere all'ufficio doganale competente entro termini perentori stabiliti dalla normativa. La mancata trasmissione nei termini priva l'ADM delle informazioni necessarie per effettuare l'analisi del rischio e pianificare i controlli fisici o documentali prima che le merci vengano sbarcate o sdoganate.
La norma si affianca alle sanzioni previste per l'inadempimento - che rimangono applicabili in via autonoma - e introduce uno strumento di intervento operativo immediato: lo scarico coattivo delle merci e il loro collocamento in temporanea custodia. Si tratta di una misura cautelare in senso lato, finalizzata a preservare la possibilità di controllo fisico sulle merci fino alla regolarizzazione della posizione documentale.
Il manifesto di carico: obblighi e termini
Il manifesto di carico è un documento essenziale nel ciclo di arrivo delle merci. Nel contesto marittimo, è il documento che elenca tutte le merci presenti a bordo della nave, con l'indicazione del mittente, del destinatario, del numero di colli, del peso lordo e della natura delle merci. La sua trasmissione preventiva all'ufficio doganale - oggi in forma elettronica attraverso i sistemi telematici dell'ADM - consente all'amministrazione di effettuare l'analisi del rischio e di selezionare le partite da sottoporre a controllo fisico prima ancora che le merci vengano sbarcate.
Gli obblighi di pre-notifica trovano il loro fondamento nel codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), in particolare negli artt. 127-132, che disciplinano il sommario di entrata (o dichiarazione sommaria di entrata, ENS - Entry Summary Declaration). L'ENS è il documento elettronico che deve essere presentato prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'UE. Il manifesto di carico nazionale si coordina con l'ENS unionale: la trasmissione del manifesto è il complemento a livello nazionale degli obblighi di pre-notifica già previsti dal diritto unionale.
Lo scarico coattivo: natura e presupposti
L'intervento dell'ADM previsto dall'art. 63 è facoltativo (l'articolo usa «può ordinare») e non automatico. L'ADM valuta l'opportunità di ordinare lo scarico in base alle circostanze concrete: gravità del ritardo, tipologia delle merci, rischio di alterazione o sottrazione, disponibilità di spazi nei depositi di temporanea custodia.
L'ordine di scarico può essere emesso indipendentemente dall'avvio o dalla definizione del procedimento sanzionatorio: i due percorsi - quello sanzionatorio e quello operativo - sono paralleli e autonomi. Ciò significa che l'ADM non deve attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio per disporre lo scarico, e che la regolarizzazione delle sanzioni non impedisce né annulla l'ordine di scarico già emesso.
I soggetti passivi dell'ordine sono i comandanti e i capitani del mezzo di trasporto, ovvero i soggetti su cui grava l'obbligo di trasmissione del manifesto. Sono loro a sopportare il rischio e le spese dello scarico e della custodia temporanea, a prescindere dalle responsabilità dell'armatore o del proprietario del carico. Questo principio di responsabilità personale del comandante è coerente con la tradizione del diritto marittimo e con le norme sulla responsabilità del vettore nel trasporto internazionale.
La temporanea custodia e i locali autorizzati
Le merci scaricate in esecuzione dell'ordine dell'ADM devono essere collocate in depositi di temporanea custodia (DTC) o in altri locali autorizzati. I DTC sono strutture approvate dall'ADM destinate alla custodia temporanea delle merci non unionali in attesa della presentazione in dogana o dell'assegnazione di una destinazione doganale. Il regime di temporanea custodia è disciplinato dagli artt. 144-149 del Reg. UE 952/2013 e permette la custodia delle merci per un massimo di 90 giorni prima che venga dichiarata una destinazione doganale.
I costi di scarico, trasporto e custodia sono a carico del comandante o del capitano responsabile, il quale potrà eventualmente rivalersi sul proprietario delle merci o sull'armatore secondo i rapporti contrattuali interni. Il proprietario delle merci, d'altra parte, ha interesse a risolvere rapidamente la situazione per evitare l'accumulo di spese di magazzinaggio e per non superare il termine massimo di temporanea custodia.
Raccordo con la disciplina sanzionatoria
L'art. 63 precisa esplicitamente che la misura operativa si aggiunge «indipendentemente dalle sanzioni applicabili»: il richiamo alle sanzioni è intenzionale e segnala che l'inadempimento nella trasmissione del manifesto costituisce illecito a sé stante, punito con sanzioni amministrative o penali a seconda della gravità. Le sanzioni applicabili per la mancata o ritardata trasmissione del manifesto sono contemplate nelle disposizioni sanzionatorie del medesimo decreto.
Il disaccoppiamento tra misura cautelare e sanzione consente all'ADM di agire con la massima tempestività sul piano operativo, senza essere vincolata ai tempi del procedimento sanzionatorio - che può richiedere accertamenti, contraddittorio e impugnazioni. Sul piano del contraddittorio, l'operatore ha comunque il diritto di essere sentito prima dell'adozione di provvedimenti restrittivi, nei limiti previsti dal procedimento amministrativo doganale.
Profili operativi per vettori e spedizionieri
Per i vettori marittimi, aerei e terrestri e per i loro spedizionieri, l'art. 63 fornisce indicazioni pratiche su come gestire situazioni di ritardo nella trasmissione del manifesto:
Effettuare la trasmissione telematica del manifesto con adeguato anticipo rispetto ai termini, per assorbire eventuali problemi tecnici dei sistemi informatici.
In caso di guasto o impossibilità tecnica, comunicare immediatamente all'ADM le circostanze ostative e avviare le procedure di regolarizzazione prima che l'ufficio doganale emetta l'ordine di scarico.
Verificare i termini specifici applicabili in base al tipo di mezzo di trasporto (marittimo, aereo, stradale) e alla tipologia di merci trasportate, poiché i termini variano.
In caso di ordine di scarico già emesso, individuare tempestivamente un deposito di temporanea custodia disponibile per limitare i costi e i rischi connessi alle merci.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cosa avviene se il manifesto di carico non viene trasmesso nei termini?
L'ADM può ordinare che le merci presenti a bordo vengano scaricate e collocate in depositi di temporanea custodia o in altri locali autorizzati. Le spese e il rischio dello scarico e della custodia sono a carico dei comandanti o capitani. Questa misura si aggiunge alle sanzioni applicabili e può essere disposta indipendentemente dall'esito del procedimento sanzionatorio.
La misura di scarico coattivo è automatica o discrezionale?
È discrezionale: l'art. 63 usa il termine 'può ordinare', attribuendo all'ADM una valutazione di opportunità basata sulle circostanze concrete (gravità del ritardo, tipologia delle merci, disponibilità di depositi). Non è una conseguenza automatica della mancata trasmissione.
Chi sopporta i costi dello scarico e della custodia temporanea?
I costi sono a carico dei comandanti e dei capitani del mezzo di trasporto, sui quali grava l'obbligo di trasmissione del manifesto. Il comandante potrà eventualmente rivalersi sul proprietario delle merci o sull'armatore in base ai rapporti contrattuali interni.
Per quanto tempo le merci possono restare in temporanea custodia?
Il regime di temporanea custodia, disciplinato dagli artt. 144-149 del Reg. UE 952/2013, consente la custodia per un massimo di 90 giorni dalla presentazione in dogana. Entro tale termine deve essere assegnata una destinazione doganale alle merci, pena l'avvio di specifiche procedure da parte dell'ADM.
La regolarizzazione tardiva del manifesto evita l'ordine di scarico?
Non necessariamente. L'ADM valuta caso per caso: se l'ordine di scarico è già stato emesso, la trasmissione tardiva del manifesto non lo annulla automaticamente. Tuttavia, una regolarizzazione tempestiva e spontanea prima dell'emissione dell'ordine può indurre l'ADM a non disporre lo scarico, limitando le conseguenze all'ambito sanzionatorio.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto e funzione della norma
L'articolo 63 del D.Lgs. 141/2024 si inserisce nel sistema di controllo documentale sui mezzi di trasporto in arrivo in territorio doganale. Il manifesto di carico è il documento riepilogativo delle merci trasportate, che il comandante o il capitano del mezzo di trasporto (navale, aereo o stradale, a seconda del vettore) è tenuto a trasmettere all'ufficio doganale competente entro termini perentori stabiliti dalla normativa. La mancata trasmissione nei termini priva l'ADM delle informazioni necessarie per effettuare l'analisi del rischio e pianificare i controlli fisici o documentali prima che le merci vengano sbarcate o sdoganate.
La norma si affianca alle sanzioni previste per l'inadempimento - che rimangono applicabili in via autonoma - e introduce uno strumento di intervento operativo immediato: lo scarico coattivo delle merci e il loro collocamento in temporanea custodia. Si tratta di una misura cautelare in senso lato, finalizzata a preservare la possibilità di controllo fisico sulle merci fino alla regolarizzazione della posizione documentale.
Il manifesto di carico: obblighi e termini
Il manifesto di carico è un documento essenziale nel ciclo di arrivo delle merci. Nel contesto marittimo, è il documento che elenca tutte le merci presenti a bordo della nave, con l'indicazione del mittente, del destinatario, del numero di colli, del peso lordo e della natura delle merci. La sua trasmissione preventiva all'ufficio doganale - oggi in forma elettronica attraverso i sistemi telematici dell'ADM - consente all'amministrazione di effettuare l'analisi del rischio e di selezionare le partite da sottoporre a controllo fisico prima ancora che le merci vengano sbarcate.
Gli obblighi di pre-notifica trovano il loro fondamento nel codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), in particolare negli artt. 127-132, che disciplinano il sommario di entrata (o dichiarazione sommaria di entrata, ENS - Entry Summary Declaration). L'ENS è il documento elettronico che deve essere presentato prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'UE. Il manifesto di carico nazionale si coordina con l'ENS unionale: la trasmissione del manifesto è il complemento a livello nazionale degli obblighi di pre-notifica già previsti dal diritto unionale.
Lo scarico coattivo: natura e presupposti
L'intervento dell'ADM previsto dall'art. 63 è facoltativo (l'articolo usa «può ordinare») e non automatico. L'ADM valuta l'opportunità di ordinare lo scarico in base alle circostanze concrete: gravità del ritardo, tipologia delle merci, rischio di alterazione o sottrazione, disponibilità di spazi nei depositi di temporanea custodia.
L'ordine di scarico può essere emesso indipendentemente dall'avvio o dalla definizione del procedimento sanzionatorio: i due percorsi - quello sanzionatorio e quello operativo - sono paralleli e autonomi. Ciò significa che l'ADM non deve attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio per disporre lo scarico, e che la regolarizzazione delle sanzioni non impedisce né annulla l'ordine di scarico già emesso.
I soggetti passivi dell'ordine sono i comandanti e i capitani del mezzo di trasporto, ovvero i soggetti su cui grava l'obbligo di trasmissione del manifesto. Sono loro a sopportare il rischio e le spese dello scarico e della custodia temporanea, a prescindere dalle responsabilità dell'armatore o del proprietario del carico. Questo principio di responsabilità personale del comandante è coerente con la tradizione del diritto marittimo e con le norme sulla responsabilità del vettore nel trasporto internazionale.
La temporanea custodia e i locali autorizzati
Le merci scaricate in esecuzione dell'ordine dell'ADM devono essere collocate in depositi di temporanea custodia (DTC) o in altri locali autorizzati. I DTC sono strutture approvate dall'ADM destinate alla custodia temporanea delle merci non unionali in attesa della presentazione in dogana o dell'assegnazione di una destinazione doganale. Il regime di temporanea custodia è disciplinato dagli artt. 144-149 del Reg. UE 952/2013 e permette la custodia delle merci per un massimo di 90 giorni prima che venga dichiarata una destinazione doganale.
I costi di scarico, trasporto e custodia sono a carico del comandante o del capitano responsabile, il quale potrà eventualmente rivalersi sul proprietario delle merci o sull'armatore secondo i rapporti contrattuali interni. Il proprietario delle merci, d'altra parte, ha interesse a risolvere rapidamente la situazione per evitare l'accumulo di spese di magazzinaggio e per non superare il termine massimo di temporanea custodia.
Raccordo con la disciplina sanzionatoria
L'art. 63 precisa esplicitamente che la misura operativa si aggiunge «indipendentemente dalle sanzioni applicabili»: il richiamo alle sanzioni è intenzionale e segnala che l'inadempimento nella trasmissione del manifesto costituisce illecito a sé stante, punito con sanzioni amministrative o penali a seconda della gravità. Le sanzioni applicabili per la mancata o ritardata trasmissione del manifesto sono contemplate nelle disposizioni sanzionatorie del medesimo decreto.
Il disaccoppiamento tra misura cautelare e sanzione consente all'ADM di agire con la massima tempestività sul piano operativo, senza essere vincolata ai tempi del procedimento sanzionatorio - che può richiedere accertamenti, contraddittorio e impugnazioni. Sul piano del contraddittorio, l'operatore ha comunque il diritto di essere sentito prima dell'adozione di provvedimenti restrittivi, nei limiti previsti dal procedimento amministrativo doganale.
Profili operativi per vettori e spedizionieri
Per i vettori marittimi, aerei e terrestri e per i loro spedizionieri, l'art. 63 fornisce indicazioni pratiche su come gestire situazioni di ritardo nella trasmissione del manifesto:
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cosa avviene se il manifesto di carico non viene trasmesso nei termini?
L'ADM può ordinare che le merci presenti a bordo vengano scaricate e collocate in depositi di temporanea custodia o in altri locali autorizzati. Le spese e il rischio dello scarico e della custodia sono a carico dei comandanti o capitani. Questa misura si aggiunge alle sanzioni applicabili e può essere disposta indipendentemente dall'esito del procedimento sanzionatorio.
La misura di scarico coattivo è automatica o discrezionale?
È discrezionale: l'art. 63 usa il termine 'può ordinare', attribuendo all'ADM una valutazione di opportunità basata sulle circostanze concrete (gravità del ritardo, tipologia delle merci, disponibilità di depositi). Non è una conseguenza automatica della mancata trasmissione.
Chi sopporta i costi dello scarico e della custodia temporanea?
I costi sono a carico dei comandanti e dei capitani del mezzo di trasporto, sui quali grava l'obbligo di trasmissione del manifesto. Il comandante potrà eventualmente rivalersi sul proprietario delle merci o sull'armatore in base ai rapporti contrattuali interni.
Per quanto tempo le merci possono restare in temporanea custodia?
Il regime di temporanea custodia, disciplinato dagli artt. 144-149 del Reg. UE 952/2013, consente la custodia per un massimo di 90 giorni dalla presentazione in dogana. Entro tale termine deve essere assegnata una destinazione doganale alle merci, pena l'avvio di specifiche procedure da parte dell'ADM.
La regolarizzazione tardiva del manifesto evita l'ordine di scarico?
Non necessariamente. L'ADM valuta caso per caso: se l'ordine di scarico è già stato emesso, la trasmissione tardiva del manifesto non lo annulla automaticamente. Tuttavia, una regolarizzazione tempestiva e spontanea prima dell'emissione dell'ordine può indurre l'ADM a non disporre lo scarico, limitando le conseguenze all'ambito sanzionatorio.