Testo dell'articoloVigente
Art. 61 D.Lgs. 141/2024 – Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, i comandanti e i capitani sono muniti del manifesto del carico, rispettivamente: a) al momento dell’atterraggio o prima del decollo dell’aeromobile; b) al momento dell’ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave.
2. Con provvedimento dell’Agenzia è stabilito il contenuto del manifesto, in conformità alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e contesto normativo del manifesto del carico
Il manifesto del carico è il documento che elenca le merci trasportate a bordo di un aeromobile o di una nave al momento del transito in zona doganale. L'articolo 61 del D.Lgs. 141/2024 ribadisce e aggiorna - nell'ottica di raccordo con il CDU - l'obbligo storico previsto dal vecchio TULD (D.P.R. 43/1973) che imponeva ai vettori di presentare il manifesto all'ufficio doganale competente. La norma si inserisce in un quadro di vigilanza che opera a due livelli: il livello unionale, dominato dalla dichiarazione sommaria di entrata (ENS, art. 127 CDU) che deve essere trasmessa elettronicamente prima dell'arrivo nel territorio doganale UE, e il livello nazionale, dove il manifesto fisico/elettronico integra la verifica dell'ufficio doganale al momento dell'atterraggio o dell'approdo.
L'apertura del comma 1 - «salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali» - è tecnicamente significativa: riconosce che numerosi regimi speciali (traffico aereo con Paesi EEA, convenzioni bilaterali sui porti franco, regime TIR) possono modificare la portata dell'obbligo. Ciò impone al comandante e al capitano di conoscere non solo la norma interna ma anche le convenzioni applicabili alla tratta specifica.
Ambito soggettivo: comandanti e capitani
La norma distingue nettamente tra trasporto aereo e trasporto marittimo, identificando come destinatari diretti dell'obbligo i comandanti degli aeromobili e i capitani delle navi. Si tratta di una scelta coerente con la normativa internazionale: la Convenzione di Chicago del 1944 (ICAO) e la SOLAS (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare) attribuiscono a queste figure la responsabilità operativa e documentale del vettore. Nella pratica, le compagnie di navigazione e le compagnie aeree predispongono il manifesto attraverso sistemi informatici di cargo management che vengono poi formalmente validati dal comandante/capitano prima della partenza o dell'arrivo.
Nel trasporto aereo, il manifesto deve essere disponibile al momento dell'atterraggio (per l'importazione) oppure deve essere già predisposto prima del decollo (per l'esportazione e il transito). La disponibilità «al momento dell'atterraggio» significa che il documento deve essere già a bordo, non che venga redatto dopo l'atterraggio: l'ufficio doganale ha facoltà di richiedere la produzione immediata prima dello svincolo delle merci.
Nel trasporto marittimo, il riferimento è alla zona di vigilanza doganale marittima, che comprende - secondo le definizioni del TULD e della normativa unionale - le acque territoriali e le aree adiacenti entro le quali opera la vigilanza dell'ADM. Il capitano deve essere munito del manifesto al momento dell'ingresso in tale zona, anticipando di fatto la produzione documentale rispetto all'approdo fisico.
Contenuto del manifesto e raccordo con il CDU
Il comma 2 rinvia a un provvedimento ADM per la definizione del contenuto del manifesto, stabilendo però due vincoli inderogabili: la conformità alla normativa doganale unionale e il rispetto degli obblighi derivanti da convenzioni internazionali. Questo rinvio mobile garantisce l'adeguamento progressivo alle evoluzioni del diritto dell'Unione - in particolare al sistema ICS2 (Import Control System 2), progressivamente introdotto dal 2021 e pienamente operativo per il trasporto aereo - senza richiedere interventi legislativi ad ogni aggiornamento del CDU o degli atti delegati e di esecuzione.
Nella prassi ADM, il manifesto elettronico si integra con la dichiarazione ENS: per il traffico aereo, l'operatore economico (normalmente lo spedizioniere o il freight forwarder) trasmette elettronicamente i dati della dichiarazione sommaria, e il sistema ICS2 genera automaticamente il numero di riferimento MRN (Movement Reference Number) che il comandante deve poter esibire. Il manifesto cartaceo o elettronico a bordo funge così da secondo livello di controllo rispetto alla dichiarazione pre-arrivo già registrata nel sistema unionale.
Profili sanzionatori e responsabilità del vettore
L'articolo 61 è una norma di fattispecie che impone un obbligo documentale; le conseguenze della sua violazione sono disciplinate dalle disposizioni sanzionatorie del D.Lgs. 141/2024. In linea generale, la mancanza del manifesto del carico al momento dell'atterraggio o dell'ingresso nella zona marittima integra un'irregolarità documentale che può dar luogo a sanzione amministrativa. Se dalla mancanza del manifesto emerge che alcune merci a bordo sono sottratte alla vigilanza doganale (es. merci non dichiarate), la condotta può assumere rilevanza penale ai sensi degli articoli sul contrabbando.
Va distinto il caso di manifesto semplicemente mancante (responsabilità del comandante/capitano) da quello di manifesto infedele o irregolare (responsabilità potenzialmente condivisa con lo spedizioniere o il caricatore che ha fornito i dati). L'ADM, attraverso i funzionari con qualifica di ufficiali di polizia tributaria (art. 106 D.Lgs. 141/2024), ha ampi poteri di verifica documentale e di ispezione della nave o dell'aeromobile.
Implicazioni operative per spedizionieri e operatori logistici
Per gli operatori logistici e le imprese import/export, l'articolo 61 si traduce in alcune prescrizioni operative essenziali: (a) nella filiera del trasporto aereo, garantire che i dati del manifesto trasmessi al vettore corrispondano esattamente alla merce effettivamente caricata, poiché eventuali discrepanze emerse in fase di controllo doganale post-atterraggio genereranno contestazioni documentali; (b) nel trasporto marittimo, coordinare con il capitano il completamento del manifesto prima dell'ingresso nelle acque territoriali, tenendo conto che in alcuni porti italiani la zona di vigilanza marittima si estende fino a 12 miglia dalla costa; (c) verificare periodicamente i provvedimenti ADM che aggiornano il contenuto standard del manifesto, in particolare in recepimento delle novelle al CDU e ai suoi atti delegati in tema di ICS2 e sicurezza della catena logistica.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi è obbligato a portare il manifesto del carico?
L'art. 61 individua come obbligati i comandanti di aeromobili e i capitani di navi. Nella pratica, la predisposizione del documento è curata dallo spedizioniere o dal freight forwarder, ma la responsabilità giuridica della disponibilità a bordo ricade sul comandante/capitano.
Quando deve essere disponibile il manifesto per un aeromobile?
Per l'importazione, al momento dell'atterraggio; per l'esportazione o il transito, prima del decollo. Il documento deve essere già a bordo e pronto per la verifica immediata da parte dei funzionari ADM.
Cosa contiene il manifesto del carico?
Il contenuto è stabilito con provvedimento ADM in conformità al CDU e alle convenzioni internazionali. Tipicamente include: descrizione delle merci, numero di colli, peso, mittente, destinatario, numero di conoscimento di imbarco (B/L o AWB) e codici doganali rilevanti.
Cosa succede se il manifesto è incompleto o mancante?
La mancanza o l'irregolarità del manifesto espone il comandante/capitano a sanzione amministrativa. Se dall'irregolarità emergono merci sottratte alla vigilanza doganale, la condotta può assumere rilievo penale. L'ADM può disporre il fermo della nave o dell'aeromobile fino alla regolarizzazione.
Il manifesto del carico è diverso dalla dichiarazione ENS?
Sì. La dichiarazione ENS (Entry Summary Declaration) è trasmessa elettronicamente prima dell'arrivo nel territorio UE dallo spedizioniere o dal vettore, in base all'art. 127 CDU e al sistema ICS2. Il manifesto è il documento di bordo che il comandante/capitano porta con sé. I due documenti devono essere allineati: discrepanze tra ENS e manifesto generano contestazioni documentali.