Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 73 D.Lgs. 141/2024 – Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell’ambito di convenzioni internazionali

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Per l’ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia.

2. Per la mancata osservanza delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.

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In sintesi

  • L'art. 73 disciplina l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili in uso privato, rinviando alle condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia.
  • Il regime di ammissione temporanea consente l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione di mezzi di trasporto appartenenti a residenti di Paesi terzi senza pagamento di dazi, a condizione che siano rispettati i limiti di durata e le finalità previste dalla normativa.
  • Per la mancata osservanza delle condizioni di ammissione temporanea si applicano le disposizioni del Titolo VI, Capi I e II del D.Lgs. 141/2024, che regolano rispettivamente le violazioni amministrative e le fattispecie penali di contrabbando.
  • La norma costituisce uno snodo tra il regime doganale unionale (Reg. UE 952/2013) e le convenzioni internazionali - in particolare la Convenzione di Istanbul del 1990 - ratificate dall'Italia.
Indice dei contenuti

Il regime di ammissione temporanea nel diritto doganale

Il regime di ammissione temporanea è uno dei regimi doganali speciali previsti dal codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, artt. 250-253): esso consente di introdurre merci non unionali nel territorio doganale dell'UE con esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, senza che le merci siano soggette ad altre misure di politica commerciale, a condizione che siano re-esportate entro un termine determinato e non abbiano subito modifiche, salvo il normale deprezzamento per uso e vetustà.

L'art. 73 del D.Lgs. 141/2024 si occupa di una specifica applicazione di questo regime: l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili ad uso privato appartenenti a residenti di Paesi terzi. Si tratta di una delle categorie di beni per le quali il regime di ammissione temporanea è più rilevante nella pratica: turisti stranieri che portano la propria automobile in Italia, diportisti con imbarcazioni immatricolate in Paesi non UE, proprietari di aeromobili privati registrati in Paesi terzi.

Il rinvio alla normativa doganale unionale

Il comma 1 stabilisce che per l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili «si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia». Questo doppio rinvio - normativa unionale e trattati internazionali - riflette la stratificazione delle fonti che regolano la materia.

Sul piano unionale, il riferimento principale è al Reg. UE 952/2013 e, soprattutto, al Regolamento delegato (UE) 2015/2446 (RD CDU) che, agli artt. 204-238, definisce le condizioni di ammissione temporanea per diverse categorie di beni, inclusi i mezzi di trasporto. Per i mezzi di trasporto ad uso privato di persone residenti al di fuori del territorio doganale dell'UE, l'art. 204 del RD CDU prevede l'esenzione totale dai dazi, con obbligo di re-esportazione entro il termine massimo di sei mesi per periodo di dodici mesi.

Sul piano dei trattati internazionali, il riferimento principale è alla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea (ratificata dall'Italia con L. 112/1994), che ha codificato e armonizzato a livello internazionale i regimi di ammissione temporanea, incluso quello per i mezzi di trasporto (Allegato C - Mezzi di trasporto per uso privato). La Convenzione di Istanbul è complementare al sistema unionale: essa si applica ai rapporti con Paesi terzi che l'hanno ratificata e integra le norme UE nei casi in cui queste siano meno favorevoli.

I soggetti beneficiari e le condizioni operative

Il beneficiario tipico del regime ex art. 73 è il residente in un Paese terzo che porta il proprio veicolo in Italia temporaneamente, per turismo, affari o altri scopi privati. Le condizioni operative sono delineate dalla normativa unionale:

  • Uso privato: il mezzo deve essere utilizzato esclusivamente per scopi privati e non commerciali. L'uso commerciale - anche occasionale - comporta la decadenza dal regime e l'obbligo di sdoganamento ordinario con pagamento dei dazi.
  • Termine di permanenza: il mezzo può rimanere nel territorio dell'UE per un periodo massimo che il RD CDU fissa a sei mesi per periodo di dodici mesi. Superato questo termine senza re-esportazione, sorge l'obbligazione doganale.
  • Documenti di copertura: per i veicoli terrestri, il carnet de passages en douane o la semplice carta di identità del veicolo (per i Paesi aderenti alla Convenzione di Istanbul); per le imbarcazioni, i documenti di bordo e il certificato di stazza; per gli aeromobili privati, i documenti previsti dalla normativa ICAO e dall'ENAC.
  • Intestazione: il veicolo deve essere intestato al residente estero o almeno da questi condotto; l'uso del veicolo da parte di terzi residenti nell'UE è di norma vietato, salvo casi specifici disciplinati dalla normativa unionale.

Le conseguenze della violazione delle condizioni

Il comma 2 dispone che, in caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissione temporanea, «si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II» del D.Lgs. 141/2024. Il richiamo è duplice:

  • Capo I del Titolo VI: disciplina le violazioni amministrative, prevedendo sanzioni pecuniarie proporzionate all'entità dei diritti evasi e le misure accessorie applicabili (confisca del mezzo, ecc.).
  • Capo II del Titolo VI: disciplina le fattispecie penali di contrabbando. La violazione delle condizioni di ammissione temporanea può integrare il delitto di contrabbando quando sia connotata da dolo e riguardi merci (nel caso, veicoli) per le quali si sarebbero dovuti corrispondere dazi all'importazione.

La gravità della sanzione dipende dalle circostanze concrete: una permanenza del veicolo per qualche giorno oltre il termine massimo è normalmente trattata come violazione amministrativa; l'uso commerciale sistematico del veicolo con intento di eludere i dazi può invece configurare contrabbando. L'ADM e la Guardia di finanza verificano la regolarità del regime attraverso controlli sulla documentazione del veicolo, sul timbro di entrata nel territorio UE e sulla durata della permanenza.

Raccordo con la normativa unionale e i trattati internazionali

L'art. 73 non detta una disciplina autonoma di merito ma opera come norma di raccordo, rinviando alle fonti sovranazionali. Questo approccio è coerente con la struttura del D.Lgs. 141/2024, che - in applicazione della delega conferita con L. 206/2021 - si propone di complementare, non duplicare, la normativa unionale. Il legislatore nazionale si limita a: (i) confermare l'applicabilità della normativa unionale e dei trattati internazionali; (ii) indicare il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione.

Va segnalato che il Reg. UE 952/2013 è in fase di revisione nell'ambito del programma «UCC Reform» della Commissione europea: il futuro codice doganale dell'Unione (proposto nel 2023) potrebbe modificare i termini e le condizioni del regime di ammissione temporanea. L'art. 73 del D.Lgs. 141/2024, rinviando dinamicamente alla «normativa doganale unionale», si aggiornerà automaticamente alle nuove disposizioni unionali senza necessità di modifica della norma nazionale.

Implicazioni operative per i soggetti coinvolti

Per il proprietario di un veicolo residente in un Paese terzo che intende portarlo in Italia:

  • Deve verificare le condizioni di ammissione temporanea applicabili al proprio Paese di residenza (normativa UE o Convenzione di Istanbul).
  • Deve conservare la documentazione che attesta la data di ingresso nel territorio UE (timbro passaporto, ricevuta di sdoganamento, ecc.) per dimostrare il rispetto del termine massimo.
  • Deve evitare qualsiasi uso commerciale del veicolo (es. noleggio a terzi, utilizzo per trasporto a pagamento) che farebbe decadere il regime di ammissione temporanea.
  • In caso di dubbio sulla propria situazione, può rivolgersi all'ufficio ADM per una consulenza preventiva o richiedere la regolarizzazione della propria posizione prima della scadenza del termine.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un cittadino extra-UE può portare la propria auto in Italia senza pagare dazi?

Sì, tramite il regime di ammissione temporanea previsto dalla normativa doganale unionale e dalle convenzioni internazionali (es. Convenzione di Istanbul). Il veicolo può rimanere nel territorio UE per un massimo di sei mesi per periodo di dodici mesi, deve essere usato solo privatamente e deve essere re-esportato entro il termine.

Cosa succede se il veicolo resta in Italia oltre il termine massimo di sei mesi?

Sorge l'obbligazione doganale per i dazi all'importazione e si applicano le sanzioni amministrative previste dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 141/2024. Se la violazione è intenzionale e dolosa, può configurarsi il delitto di contrabbando ai sensi del Capo II dello stesso Titolo.

Il proprietario extra-UE può prestare il veicolo a un residente italiano?

Di norma no. La normativa unionale impone che il mezzo sia condotto dal residente nel Paese terzo. L'uso del veicolo da parte di residenti nell'UE è considerato violazione delle condizioni di ammissione temporanea, salvo casi specifici (es. uso familiare) espressamente disciplinati dalla normativa.

Quali documenti servono per il regime di ammissione temporanea di un veicolo?

Per i veicoli terrestri: il carnet de passages en douane (per i Paesi aderenti) o la documentazione del veicolo con prova della residenza del proprietario in un Paese terzo. Per imbarcazioni e aeromobili: i documenti di bordo previsti dalla normativa specifica (ENAC per gli aeromobili, Guardia Costiera per le imbarcazioni).

La normativa dell'art. 73 si aggiornerà automaticamente se cambia il codice doganale UE?

Sì. L'art. 73 rinvia dinamicamente alla 'normativa doganale unionale': quando il Reg. UE 952/2013 sarà sostituito dal nuovo codice doganale (attualmente in iter di revisione), le condizioni di ammissione temporanea si aggiorneranno automaticamente senza necessità di modificare la norma nazionale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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