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Art. 71 D.Lgs. 141/2024 — Punti franchi nel porto di Trieste

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Art. 71 D.Lgs. 141/2024 — Punti franchi nel porto di Trieste

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all’allegato VIII al trattato di pace fra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme le vigenti disposizioni più favorevoli.