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Art. 71 D.Lgs. 141/2024 — Punti franchi nel porto di Trieste
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all’allegato VIII al trattato di pace fra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme le vigenti disposizioni più favorevoli.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 71 L. 184/1983: Affidamento illecito e mediazione vietata
- Art. 71 Reg. (UE) 2024/1689 — Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III
- Art. 71 Cod. Amb. — attuazione degli interventi
- Art. 71 D.Lgs. 159/2011 — Circostanza aggravante
- Art. 71 D.Lgs. 209/2005 — Richiesta di informazioni
- Art. 71 D.Lgs. 42/2004 — Attestato di circolazione temporanea