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Art. 66 D.Lgs. 141/2024 — Aeromobili viaggianti senza merci a bordo

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Art. 66 D.Lgs. 141/2024 — Aeromobili viaggianti senza merci a bordo

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, possono essere stabilite le condizioni al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.