Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 64 D.Lgs. 141/2024 – Aeroporti doganali

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Ogni comandante di aeromobile proveniente da altro Stato è obbligato ad atterrare in un aeroporto doganale.

2. Gli aeroporti doganali sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

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In sintesi

  • L'art. 64 impone ad ogni comandante di aeromobile proveniente da uno Stato estero l'obbligo di atterrare in un aeroporto doganale, senza eccezioni (salvo i casi di forza maggiore disciplinati dall'art. 65).
  • Gli aeroporti doganali sono individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze: la designazione è quindi un atto ministeriale interdipartimentale.
  • La norma si coordina con l'obbligo di presentazione della merce in dogana previsto dal codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) e con le norme aeronautiche sull'uso degli spazi aerei.
  • La violazione dell'obbligo di atterraggio in aeroporto doganale può costituire infrazione amministrativa soggetta alle sanzioni del Titolo VI del D.Lgs. 141/2024 o, nei casi più gravi, integrare ipotesi di contrabbando.
Indice dei contenuti

Finalità e contesto sistematico

L'art. 64 del D.Lgs. 141/2024 disciplina uno dei presupposti fondamentali del controllo doganale sul traffico aereo internazionale: l'obbligo di atterraggio negli aeroporti a ciò designati. La norma ha radici antiche - già il D.P.R. 43/1973 (Testo Unico doganale) conteneva una previsione analoga - e riflette un principio universalmente riconosciuto nel diritto doganale internazionale: le frontiere doganali aeree possono essere attraversate solo in punti prestabiliti e controllati dall'autorità pubblica.

La ratio è chiara: concentrare il traffico aereo proveniente dall'estero in aeroporti attrezzati con uffici doganali consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) di esercitare effettivamente le funzioni di vigilanza doganale, di verifica dei documenti di bordo, di controllo del carico e dei passeggeri, e di applicare le misure di politica commerciale dell'Unione europea (dazi, misure antidumping, embarghi, ecc.). Un aeromobile che atterrasse in un aeroporto privo di ufficio doganale sottrarrebbe de facto merci e passeggeri al controllo, rendendo impossibile l'applicazione della normativa doganale e di sicurezza.

L'obbligo del comandante e la sua portata

Il comma 1 individua nel comandante dell'aeromobile il destinatario diretto dell'obbligo. Il comandante è responsabile del rispetto di tutte le norme applicabili al volo, incluse quelle doganali: egli deve verificare che la rotta preveda l'atterraggio in un aeroporto doganale e, in caso di variazioni di rotta, deve darne immediata comunicazione alle autorità competenti.

L'obbligo si applica a qualsiasi aeromobile «proveniente da altro Stato», locuzione che include sia i voli commerciali di linea sia i voli charter, i voli privati, i voli cargo e qualsiasi altra tipologia di aeromobile che attraversi una frontiera internazionale. Non rileva il tipo di aeromobile né la nazionalità del velivolo o del comandante: il criterio è esclusivamente geografico (provenienza da un Paese estero).

L'unica eccezione prevista dall'ordinamento è il caso di forza maggiore, disciplinato dall'art. 65 del medesimo decreto: l'aeromobile costretto ad atterrare d'urgenza fuori da un aeroporto doganale deve segnalare l'atterraggio all'autorità competente e si applicano procedure speciali. Ma si tratta di un'eccezione tassativa, non di una deroga generale.

La designazione degli aeroporti doganali

Il comma 2 affida la designazione degli aeroporti doganali a un decreto interministeriale: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Questa scelta rispecchia la natura bifronte dell'aeroporto doganale: da un lato è una infrastruttura di trasporto (competenza del MIT), dall'altro è un punto di frontiera doganale (competenza del MEF/ADM).

La designazione avviene a livello normativo secondario, il che consente di adattare l'elenco degli aeroporti doganali alle variazioni del traffico aereo internazionale senza dover intervenire con legge. Gli aeroporti internazionali italiani di maggiore traffico (Fiumicino, Malpensa, Venezia, ecc.) sono tradizionalmente aeroporti doganali; ma la designazione formale è necessaria anche per aeroporti minori che abbiano traffico internazionale extra-UE.

Va chiarito che la distinzione tra «aeroporto internazionale» e «aeroporto doganale» non è automaticamente coincidente: un aeroporto può essere internazionale (abilitato al traffico estero) senza essere doganale (dotato di ufficio doganale permanente). Per i voli provenienti da Paesi extra-UE, l'atterraggio è possibile solo negli aeroporti doganali; per i voli intra-UE, il controllo doganale non è richiesto (spazio doganale unico dell'Unione), ma valgono comunque le norme di sicurezza aeroportuale.

Raccordo con il codice doganale dell'Unione

Il Reg. UE 952/2013 prevede all'art. 135 l'obbligo per il vettore di presentare la merce introdotta nel territorio doganale dell'Unione al luogo designato dall'autorità doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato. L'art. 64 del D.Lgs. 141/2024 attua sul piano nazionale questo obbligo unionale per il traffico aereo, identificando negli aeroporti doganali i «luoghi designati» per la presentazione in dogana. Il coordinamento tra le due norme è essenziale: il vettore aereo che omette di presentare la merce in dogana atterrando fuori dall'aeroporto doganale viola simultaneamente la normativa unionale e quella nazionale.

Profili sanzionatori

L'inosservanza dell'obbligo di atterraggio in aeroporto doganale è sanzionata dall'art. 100 del D.Lgs. 141/2024, che prevede sanzioni amministrative per i comandanti di aeromobili che atterrano fuori dall'aeroporto doganale. La sanzione è graduata: è più lieve se l'atterraggio è segnalato all'autorità competente (art. 65), più severa se l'atterraggio fuori sede avviene senza segnalazione. Nei casi in cui l'atterraggio fuori aeroporto doganale sia strumentale all'introduzione clandestina di merci soggette a dazio o a divieti e restrizioni, la condotta può integrare il delitto di contrabbando ai sensi degli artt. 70 e segg. del medesimo decreto.

Implicazioni operative per i soggetti coinvolti

Per gli operatori del settore aereo - compagnie aeree, operatori di voli charter e privati - l'art. 64 implica alcune considerazioni pratiche:

  • Prima di ogni volo proveniente da uno Stato extra-UE, il comandante deve verificare che l'aeroporto di destinazione sia doganale e che l'ufficio doganale sia operativo agli orari di atterraggio previsti.
  • In caso di deviazione di rotta non programmata, il comandante deve comunicare tempestivamente alle autorità aeronautiche e doganali e, se possibile, dirottare su un aeroporto doganale abilitato.
  • I vettori aerei che gestiscono traffico extra-UE devono includere nei loro manuali operativi le procedure per il rispetto degli obblighi doganali all'atterraggio, inclusa la presentazione del manifesto di carico e della dichiarazione sommaria di entrata previsti dalla normativa unionale.
  • L'ADM può effettuare controlli sulla merce e sui passeggeri sia prima che dopo lo sbarco; il comandante è tenuto a facilitare questi controlli e non può far partire l'aeromobile senza il relativo permesso doganale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Tutti gli aerei provenienti dall'estero devono atterrare in un aeroporto doganale?

Sì, se provengono da uno Stato estero (anche extra-UE). L'unica eccezione è il caso di forza maggiore disciplinato dall'art. 65, che richiede però la segnalazione immediata dell'atterraggio alle autorità competenti. Per i voli intra-UE il controllo doganale non è richiesto, ma valgono le norme di sicurezza aeroportuale.

Chi designa gli aeroporti doganali in Italia?

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interministeriale. La designazione avviene a livello di normativa secondaria, consentendo aggiornamenti senza intervento legislativo.

Cosa rischia il comandante che atterra fuori dall'aeroporto doganale?

Sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 141/2024, graduate in base alle circostanze (con o senza segnalazione). Se l'atterraggio fuori sede è strumentale all'introduzione clandestina di merci, la condotta può integrare il delitto di contrabbando.

L'obbligo di atterraggio in aeroporto doganale vale anche per i voli privati?

Sì. La norma si applica a qualsiasi aeromobile proveniente da un altro Stato, indipendentemente dalla natura del volo (commerciale, charter, privato, cargo). Il criterio è esclusivamente geografico: provenienza da un Paese estero.

Qual è il raccordo con la normativa doganale dell'Unione europea?

L'art. 135 del Reg. UE 952/2013 impone al vettore di presentare la merce introdotta nel territorio doganale dell'UE al luogo designato dall'autorità doganale. L'art. 64 del D.Lgs. 141/2024 attua questo obbligo unionale per il traffico aereo, identificando negli aeroporti doganali i luoghi designati per la presentazione in dogana.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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