Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 52 D.Lgs. 141/2024 – Forme di garanzia

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. La garanzia può essere costituita in una delle seguenti forme: a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento individuato dall’Agenzia come equivalente a un deposito in contanti, in euro; b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fideiussione predisposti dall’Agenzia.

2. La forma di garanzia di cui al comma 1, lettera b), è subordinata all’accettazione da parte del competente ufficio dell’Agenzia, che può rifiutarla con provvedimento motivato.

3. L’Agenzia può autorizzare altre forme di garanzia che assicurino in modo equivalente il pagamento dell’importo dei diritti di confine all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.

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In sintesi

  • La garanzia doganale può essere prestata in due forme: deposito in contanti o equivalente oppure fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla normativa UE e ai modelli ADM.
  • La fideiussione o polizza assicurativa è soggetta all'accettazione dell'ufficio doganale competente, che può rifiutarla con provvedimento motivato.
  • ADM può autorizzare forme alternative di garanzia, purché assicurino in modo equivalente il pagamento dei diritti di confine e degli altri oneri dovuti.
  • La norma recepisce il quadro del CDU (Reg. UE 952/2013) adattandolo alle specificità procedurali nazionali per la costituzione e accettazione delle garanzie.
Indice dei contenuti

La garanzia doganale nel sistema del CDU e nel diritto nazionale

La garanzia doganale è uno strumento fondamentale del diritto doganale: assicura il pagamento dell'obbligazione doganale (dazi all'importazione o all'esportazione) e degli altri oneri (IVA all'importazione, accise) qualora l'operatore non vi provveda spontaneamente. Il CDU (Reg. UE 952/2013) ne disciplina i principi generali agli artt. 89-100, prevedendo che la garanzia possa essere obbligatoria o facoltativa a seconda del regime doganale e del profilo di rischio dell'operatore. L'art. 52 del D.Lgs. 141/2024 declina a livello nazionale le forme concrete con cui la garanzia può essere costituita, in raccordo con il quadro unionale.

Prima forma: deposito in contanti o equivalente

Il deposito in contanti (comma 1, lett. a) è la forma più semplice e liquida di garanzia: l'operatore versa un importo in euro pari alla garanzia richiesta. L'Agenzia può individuare mezzi di pagamento equivalenti al contante, come bonifici bancari, assegni circolari o altri strumenti finanziari. La specificazione «in euro» è coerente con il CDU, che impone che la garanzia sia espressa nella valuta dello Stato membro in cui deve essere prestata.

Il deposito in contanti ha il vantaggio della certezza e della semplicità procedurale, ma immobilizza risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate nell'attività d'impresa. Per questo motivo, la maggior parte degli operatori professionali preferisce ricorrere alla seconda forma.

Seconda forma: fideiussione bancaria o polizza assicurativa

La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa (comma 1, lett. b) rappresentano le forme di garanzia più diffuse nella pratica doganale professionale. Esse consentono all'operatore di non immobilizzare liquidità, delegando a un istituto bancario o a una compagnia assicurativa l'obbligo di garantire il pagamento in caso di inadempimento.

La norma richiede che queste garanzie siano:

  • conformi alla vigente normativa unionale: il CDU e i relativi atti delegati e di esecuzione (in particolare il Regolamento delegato UE 2015/2446 e il Regolamento di esecuzione UE 2015/2447) definiscono i requisiti minimi delle garanzie accettabili;
  • conformi ai modelli di fideiussione predisposti dall'Agenzia: ADM pubblica modelli standardizzati di fideiussione bancaria e polizza assicurativa, che assicurano la rispondenza ai requisiti normativi e la chiarezza delle condizioni di escussione.

Il comma 2 introduce una condizione significativa: la fideiussione o polizza è subordinata all'accettazione da parte del competente ufficio ADM, che può rifiutarla con provvedimento motivato. L'ufficio doganale verifica la regolarità formale della garanzia, l'affidabilità del garante (rating bancario o assicurativo), la congruità dell'importo e la conformità ai modelli approvati. Il rifiuto motivato è impugnabile dall'operatore in sede di autotutela o di ricorso amministrativo/giurisdizionale.

Terza forma: garanzie alternative autorizzate da ADM

Il comma 3 conferisce all'Agenzia il potere di autorizzare ulteriori forme di garanzia, non tipizzate dalla norma, purché assicurino «in modo equivalente» il pagamento dell'obbligazione doganale e degli altri oneri. Questa clausola aperta permette di adattare il sistema garantistico all'evoluzione degli strumenti finanziari e commerciali: si pensi a garanzie reali su beni, lettere di credito stand-by, pegni su titoli o altri strumenti ammissibili secondo la prassi internazionale e il quadro UE.

L'equivalenza deve essere valutata sia sul piano quantitativo (copertura integrale dell'obbligazione) sia su quello qualitativo (certezza e prontezza di escussione). ADM adotta provvedimenti specifici per le forme alternative che ritiene idonee, eventualmente previa consultazione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Rilevanza per operatori AEO e regimi sospensivi

La disciplina dell'art. 52 è particolarmente rilevante per le operazioni in regime doganale sospensivo (deposito doganale, transito, perfezionamento attivo) in cui la garanzia è strumento ordinario di gestione dell'obbligazione potenziale. Gli Operatori economici autorizzati (AEO) possono beneficiare di esoneri o riduzioni della garanzia ai sensi del CDU: l'art. 52 si applica nei casi in cui la garanzia è comunque richiesta, definendone le forme ammissibili. Una buona gestione della garanzia - attraverso garanzie globali, fideiussioni «omnicomprensive» o depositi consolidati - riduce significativamente il costo amministrativo e finanziario delle operazioni doganali.

Conseguenze del mancato o inidoneo prestazione della garanzia

Se la garanzia non è prestata nelle forme richieste, o se quella presentata non viene accettata dall'ufficio doganale, l'operatore non può ottenere il vincolo al regime doganale richiesto né il rilascio delle merci. Ciò comporta oneri aggiuntivi di custodia temporanea e, in caso di protrazione, il rischio di presa in carico delle merci da parte dell'Agenzia. È pertanto fondamentale che gli operatori si dotino di strumenti garantistici conformi e predisposti in anticipo rispetto alle esigenze operative.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Dove trovare i modelli di fideiussione approvati da ADM?

I modelli di fideiussione bancaria e polizza assicurativa approvati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono pubblicati sul sito istituzionale adm.gov.it, nella sezione dedicata alle garanzie doganali. Prima di sottoscrivere una garanzia, è sempre consigliabile verificare che il modello utilizzato sia aggiornato all'ultima versione pubblicata.

L'ufficio doganale può rifiutare una garanzia bancaria conforme al modello ADM?

Sì: il comma 2 dell'art. 52 prevede che l'accettazione sia necessaria e che il rifiuto debba essere motivato. Anche una garanzia formalmente conforme al modello può essere rifiutata se l'ufficio rileva problemi sostanziali, ad esempio se la banca garante non è più affidabile o se l'importo coperto è insufficiente rispetto all'obbligazione da garantire.

Cos'è una garanzia globale e come si differenzia da quella specifica?

La garanzia globale copre più obbligazioni doganali contemporaneamente, fino a un massimale prestabilito, ed è tipicamente utilizzata dagli operatori che effettuano molte operazioni doganali. La garanzia specifica è invece prestata per una singola obbligazione o per un singolo regime doganale. Gli AEO possono beneficiare di garanzie globali a importo ridotto.

Se la garanzia non viene accettata, le merci rimangono bloccate?

Sì: senza una garanzia accettata dall'ufficio doganale, l'operatore non può ottenere il vincolo al regime doganale richiesto né lo svincolo delle merci. Le merci restano in custodia temporanea con i relativi costi di magazzinaggio, finché non viene prestata una garanzia idonea o le merci non ricevono un'altra destinazione doganale.

Quali sono le forme alternative di garanzia ammesse da ADM oltre al contante e alla fideiussione?

Il comma 3 consente ad ADM di autorizzare forme alternative, ma non le tipizza. La prassi può includere lettere di credito stand-by, garanzie reali su titoli, o altre forme ammesse dalla normativa UE. Per conoscere le forme alternative attualmente accettate occorre consultare i provvedimenti ADM in materia.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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