Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 60 D.Lgs. 141/2024 – Divieti di approdo e di sosta delle navi

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. L’Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, per la tutela degli interessi doganali, può vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l’ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.

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In sintesi

  • L'art. 60 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) il potere di vietare a navi specifiche una serie di comportamenti tipici della navigazione costiera che agevolano il contrabbando: rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con la terraferma.
  • Il divieto può essere emesso anche su richiesta della Guardia di finanza, confermando la cooperazione tra le due autorità nella vigilanza marittima doganale.
  • La finalità esplicita è la tutela degli interessi doganali: la norma mira a impedire lo sbarco o l'imbarco clandestino di merci non unionali senza presentazione della dichiarazione doganale.
  • La disposizione si inserisce nel sistema di vigilanza doganale marittima previsto dal D.Lgs. 141/2024, che completa - sul piano nazionale - le norme di sorveglianza del codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013).
  • Il mancato rispetto del divieto espone il capitano della nave a responsabilità per le violazioni doganali che ne derivano, incluse quelle in materia di contrabbando.
Indice dei contenuti

Finalità e collocazione sistematica

L'articolo 60 del D.Lgs. 141/2024 disciplina una delle misure di vigilanza doganale marittima più incisive: il divieto di approdo e di sosta. La norma conferisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) un potere cautelare e preventivo di natura amministrativa, finalizzato a impedire che le navi utilizzino manovre tipiche della navigazione sotto costa per caricare o scaricare merci non unionali al di fuori dei circuiti doganali autorizzati. La disposizione completa a livello nazionale il quadro della vigilanza doganale marittima, raccordandosi con le previsioni generali del Reg. UE 952/2013 sulla sorveglianza delle merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione.

Il territorio doganale italiano, in quanto parte del territorio doganale dell'Unione, è soggetto alle norme di sorveglianza doganale degli artt. 134-140 del Reg. UE 952/2013. Gli artt. 134-135 disciplinano l'obbligo di portare le merci in dogana e la presentazione dei sommari di entrata (ENS). L'art. 60 del D.Lgs. 141/2024 interviene a monte, impedendo fisicamente l'avvicinamento alla costa in condizioni che renderebbero agevole eludere tali obblighi.

I comportamenti vietati

La norma elenca una serie di condotte che l'ADM può vietare al capitano della nave:

  • Rasentare il lido: navigare a distanza ravvicinata dalla riva, dove il trasbordo di piccoli carichi (anche a nuoto o con imbarcazioni minori) è tecnicamente agevole.
  • Gettare l'ancora: sostare in acque costiere al di fuori di punti doganali autorizzati, rendendo possibile il contatto con imbarcazioni minori.
  • Stare alla cappa: navigare lentamente con le vele (o motore ridotto) in prossimità della costa, tecnica classica del contrabbando storico.
  • Mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo tale da rendere agevole sbarcare o imbarcare merci non unionali.
  • Approdare: toccare terra al di fuori dei punti doganali designati.

L'elenco è analitico e riflette la casistica storica del contrabbando marittimo. La formula «in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali» introduce un elemento funzionale: non qualunque comunicazione è vietata, ma solo quella che, nelle circostanze concrete, rende possibile il trasbordo clandestino.

Il ruolo della Guardia di finanza

Il legislatore ha inserito la clausola «anche su richiesta della Guardia di finanza». Questo significa che il provvedimento di divieto è formalmente adottato dall'ADM, ma può essere attivato su impulso della GdF. Nella prassi, la Guardia di finanza - che dispone di mezzi navali e aerei adeguati per la sorveglianza costiera - è spesso la prima a individuare comportamenti sospetti di una nave. La segnalazione alla ADM innesca il procedimento di divieto, che può essere comunicato al capitano via radio o tramite unità navale delle autorità.

Questa struttura conferma il modello di cooperazione tra ADM e Guardia di finanza che percorre l'intero D.Lgs. 141/2024: ADM ha la competenza formale sulle operazioni doganali, la GdF ha le capacità operative sul campo. Il raccordo è essenziale per l'efficacia dei controlli marittimi.

Profili di responsabilità del capitano

La norma si rivolge ai «capitani» di nave, figura responsabile della condotta del mezzo ai sensi del codice della navigazione. Il capitano che viola il divieto impartito dall'ADM si espone in primo luogo a responsabilità per la violazione amministrativa o penale conseguente alle operazioni doganali irregolari che il comportamento vietato ha reso possibile. Se a bordo vengono poi trovate merci non unionali introdotte clandestinamente, il capitano risponde in via solidale o a titolo di concorso nelle violazioni di contrabbando, salvo che dimostri di non aver avuto conoscenza né potuto impedire le condotte degli altri soggetti a bordo.

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di divieto è un atto amministrativo a efficacia immediata. Il capitano che non lo rispetti commette illecito anche per il solo mancato adempimento all'ordine dell'autorità, indipendentemente dall'effettiva presenza di merci clandestine.

Raccordo con la disciplina unionale e il territorio doganale

L'art. 60 deve essere letto in combinato con le norme del D.Lgs. 141/2024 che definiscono il territorio doganale e i confini della sorveglianza. Il Reg. UE 952/2013 obbliga le autorità doganali degli Stati membri a organizzare la sorveglianza alle frontiere esterne dell'Unione, incluse quelle marittime. L'art. 60 è uno strumento nazionale di attuazione di questo obbligo: conferisce all'ADM un potere specifico e immediato per intervenire su navi che si trovino in una zona di rischio doganale, prima ancora che le merci tocchino terra e debbano essere dichiarate.

Sul piano delle libertà di navigazione, la disposizione è applicabile nei limiti della giurisdizione dello Stato italiano (acque territoriali, zona contigua) e deve essere esercitata nel rispetto del diritto internazionale del mare (UNCLOS), che riconosce agli Stati costieri poteri di controllo doganale nella zona contigua fino a 24 miglia dalla costa.

Considerazioni operative per armatori e operatori marittimi

Armatori, operatori di navi cargo e agenti marittimi devono tenere presente che l'ADM può emettere divieti preventivi in caso di situazioni di rischio doganale anche in assenza di prove concrete di contrabbando. L'atto si basa su una valutazione discrezionale dell'ADM (o su segnalazione della GdF), ed è nell'interesse del capitano e dell'armatore mantenere documentazione aggiornata del carico a bordo, delle rotte programmate e delle autorizzazioni doganali, in modo da poter dimostrare prontamente la regolarità delle operazioni. In caso di divieto ritenuto illegittimo, il capitano e l'armatore possono proporre ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa, ma l'urgenza della situazione rende spesso preferibile la cooperazione immediata con l'autorità.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può emettere il divieto di approdo previsto dall'art. 60?

Il divieto è emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). Tuttavia, può essere attivato anche su richiesta della Guardia di finanza, che spesso è la prima a rilevare comportamenti sospetti in mare. La competenza formale rimane in capo all'ADM.

Quali comportamenti specifici possono essere vietati?

L'art. 60 elenca: rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo da agevolare lo sbarco/imbarco di merci non unionali, e approdare. L'elenco riflette le manovre tipicamente utilizzate per il contrabbando marittimo.

Il capitano che viola il divieto risponde penalmente?

Sì, potenzialmente. Se la violazione del divieto si accompagna all'introduzione clandestina di merci non unionali, il capitano può rispondere delle relative violazioni di contrabbando. Anche il solo mancato rispetto del provvedimento dell'autorità è autonomamente sanzionabile.

Il divieto si applica anche nelle acque internazionali?

No. Il potere di divieto dell'ADM si esercita nell'ambito della giurisdizione dello Stato italiano: acque territoriali (12 miglia) e zona contigua (fino a 24 miglia), nei limiti del diritto internazionale del mare (UNCLOS). Oltre tale limite, le autorità italiane non possono emettere atti con efficacia diretta sulla nave.

Come può un armatore contestare un divieto ritenuto illegittimo?

Il provvedimento di divieto è un atto amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo. Tuttavia, data l'immediata esecutività e la rapidità delle situazioni marittime, nella pratica è preferibile cooperare con l'autorità, esibire la documentazione del carico e chiedere la revoca del divieto. Il ricorso giurisdizionale è esperibile successivamente per il ristoro dei danni eventualmente subiti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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