Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 62 D.Lgs. 141/2024 – Trasmissione del manifesto del carico

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Con provvedimento dell’Agenzia sono individuati gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale unionale assolti con la trasmissione del manifesto.

2. Il manifesto è trasmesso con le modalità e tempistiche stabilite dalla normativa doganale unionale e dalle disposizioni tecniche individuate con provvedimento dell’Agenzia, nel quale sono stabiliti anche i casi di esonero dall’obbligo di trasmissione.

3. Nei casi in cui non contenga le informazioni prescritte il manifesto, agli effetti del presente allegato, si considera come non trasmesso.

4. L’Agenzia può richiedere ai capitani e ai comandanti di esibire tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

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In sintesi

  • L'art. 62 attribuisce ad ADM il potere di individuare, con proprio provvedimento, gli obblighi dichiarativi unionali assolti tramite la trasmissione del manifesto del carico, evitando duplicazioni documentali per vettori e spedizionieri.
  • Il manifesto deve essere trasmesso nelle modalità e tempistiche stabilite dalla normativa doganale unionale e dalle disposizioni tecniche dell'Agenzia; quest'ultima può anche prevedere casi di esonero dall'obbligo di trasmissione.
  • Il manifesto che non contiene le informazioni prescritte è considerato come non trasmesso, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per la mancata trasmissione.
  • ADM può richiedere ai capitani e comandanti di esibire tutti gli altri documenti di bordo; tale richiesta diviene obbligatoria quando emergono differenze tra i dati del manifesto e la consistenza effettiva del carico.
  • La norma si raccorda con gli obblighi di dichiarazione sommaria di entrata (ENS) previsti dagli artt. 127-132 del Reg. UE 952/2013 e con il sistema di controllo ICS2, operativo in via progressiva dal 2021 al 2024.
Indice dei contenuti

Il manifesto del carico nel sistema doganale unionale e nazionale

Il manifesto del carico è il documento che elenca tutte le merci trasportate a bordo di una nave o di un aeromobile, con indicazione della loro natura, quantità e destinazione. Nel sistema doganale dell'Unione, la sua funzione si intreccia con quella della dichiarazione sommaria di entrata (Entry Summary Declaration - ENS), introdotta dal Reg. UE 952/2013 (artt. 127-132) e poi implementata con il sistema ICS2 (Import Control System 2), progressivamente operativo dal 2021 per il traffico aereo e dal 2024 per il traffico marittimo.

L'art. 62 del D.Lgs. 141/2024 si inserisce in questo contesto con una duplice funzione: da un lato, razionalizza gli obblighi dichiarativi evitando che l'operatore debba trasmettere separatamente sia il manifesto sia la dichiarazione sommaria quando le informazioni coincidono; dall'altro, definisce le conseguenze della trasmissione di un manifesto incompleto e i poteri di controllo di ADM sui documenti di bordo.

Il provvedimento ADM: individuazione degli obblighi assolvibili con il manifesto

Il comma 1 attribuisce ad ADM il compito di individuare, con proprio provvedimento, quali specifici obblighi dichiarativi previsti dalla normativa unionale siano assolti mediante la trasmissione del manifesto. Si tratta di una norma in bianco, il cui contenuto precettivo è integralmente rimandato all'atto amministrativo dell'Agenzia. Fino all'adozione di tale provvedimento, la disciplina degli obblighi dichiarativi rimane quella generale del codice doganale unionale e dei suoi regolamenti attuativi.

La ratio della disposizione è chiara: per certi tipi di traffico (in particolare quello marittimo di linea), il manifesto del carico contiene già tutte le informazioni richieste dalla dichiarazione sommaria di entrata. Imporre la trasmissione di entrambi i documenti sarebbe una duplicazione burocratica inutile. Il provvedimento ADM è lo strumento attraverso cui l'Agenzia certifica caso per caso quali obblighi dichiarativi sono soddisfatti dal manifesto, con effetti di certezza giuridica per gli operatori.

Modalità e tempistiche di trasmissione: il ruolo delle disposizioni tecniche

Il comma 2 disciplina le modalità di trasmissione del manifesto, rinviando a due livelli normativi:

  • La normativa doganale unionale (Reg. UE 952/2013 e i regolamenti delegati e di esecuzione) fissa i requisiti di dati, i formati e le tempistiche minime valide per tutta l'Unione. Per il traffico marittimo, ad esempio, la dichiarazione sommaria di entrata deve essere presentata almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza per le navigazioni a lungo raggio, o entro l'orario di partenza per le rotte a corto raggio.
  • Le disposizioni tecniche di ADM specificano le modalità operative nazionali: sistemi informatici da utilizzare (AIDA - Automazione Integrata Dogane e Accise), formati dei messaggi, interfacce con i sistemi degli operatori portuali (Port Community System, PCS) e del sistema ICS2 europeo.

Il comma 2 prevede altresì che il provvedimento ADM possa stabilire i casi di esonero dall'obbligo di trasmissione del manifesto. Gli esoneri tipici riguardano: traffico interno UE tra porti di uno stesso Stato membro in determinate condizioni, imbarcazioni da pesca o da diporto al di sotto di determinate dimensioni, operazioni di manutenzione o soccorso. L'individuazione puntuale dei casi di esonero spetta però all'atto amministrativo dell'Agenzia.

Il manifesto incompleto: equiparazione alla mancata trasmissione

Il comma 3 introduce una regola di grande rilevanza pratica: il manifesto che non contiene le informazioni prescritte è considerato, ai fini del D.Lgs. 141/2024, come non trasmesso. La conseguenza è che scattano le sanzioni previste per l'omessa trasmissione - non le sanzioni più lievi per la trasmissione di dati incompleti o inesatti.

Questa equiparazione è coerente con la logica del sistema di controllo preventivo: la funzione del manifesto è garantire che le autorità doganali dispongano, prima dell'arrivo della nave o dell'aeromobile, di informazioni complete per effettuare l'analisi del rischio. Un manifesto lacunoso non consente questa analisi e deve essere trattato alla stregua di un manifesto mancante. L'operatore (capitano, armatore, vettore o loro rappresentante) deve dunque assicurarsi che il documento trasmesso contenga tutte le informazioni obbligatorie secondo le disposizioni tecniche ADM, pena l'esposizione alle sanzioni per omessa trasmissione.

Le sanzioni per le violazioni sul manifesto sono disciplinate dall'art. 98 del D.Lgs. 141/2024 (violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria), che prevede sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate alla gravità della violazione e al numero dei colli mancanti o eccedenti.

I poteri di controllo di ADM: esibizione dei documenti di bordo

Il comma 4 attribuisce ad ADM un potere generale di richiedere ai capitani e comandanti l'esibizione di tutti gli altri documenti di bordo, ulteriori rispetto al manifesto. Rientrano in questa categoria: il giornale di bordo, il giornale macchine, la lista equipaggio, il book di carico, i documenti di trasporto (polizze di carico - Bill of Lading, B/L - lettere di vettura aerea - Air Waybill, AWB) e ogni altro documento commerciale o amministrativo presente a bordo.

Il potere di richiedere questi documenti è facoltativo in linea generale (ADM «può»), ma diviene obbligatorio in un caso specifico: quando vengono rilevate differenze tra i dati del manifesto e la consistenza effettiva del carico. In questa ipotesi, ADM non ha discrezionalità: deve procedere alla richiesta di esibizione di tutti i documenti di bordo per accertare la natura e l'entità della differenza, verificare se si tratti di un errore documentale o di un'irregolarità sostanziale (merce non dichiarata, contrabbando) e determinare se vi siano i presupposti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La distinzione tra differenze «accidentali» (errori di compilazione, aggiornamenti del manifesto durante il viaggio) e differenze «sostanziali» (merce non manifesta, scalo clandestino) è rimessa alla valutazione del funzionario ADM alla luce dei documenti esibiti. L'operatore ha interesse a conservare tutta la documentazione di bordo aggiornata e a poterla esibire tempestivamente per evitare che una difformità formale venga qualificata come irregolarità sostanziale.

Raccordo con il sistema ICS2 e i nuovi obblighi pre-arrival

L'art. 62 deve essere letto in connessione con il sistema ICS2 (Import Control System 2), che ha ridisegnato gli obblighi di pre-notifica per le merci in ingresso nel territorio doganale dell'Unione. Il sistema ICS2, pienamente operativo per il traffico marittimo dal 2024, richiede la trasmissione della dichiarazione sommaria di entrata in formato elettronico standardizzato (h7 per le spedizioni espresso, h8 per le altre). Il manifesto del carico, nella sua forma tradizionale, può assolvere alcuni degli obblighi informativi richiesti dall'ICS2 se contiene i dati nella struttura prevista: è esattamente questa la funzione del provvedimento ADM ex comma 1.

L'operatore economico (armatore, agente marittimo, spedizioniere) deve pertanto verificare se il proprio sistema di gestione del manifesto (es. il Port Community System utilizzato nel porto di scalo) sia compatibile con i formati ICS2 richiesti da ADM e se la trasmissione del manifesto attraverso quel sistema assolva automaticamente gli obblighi dichiarativi unionali o se sia necessaria una trasmissione separata della dichiarazione sommaria di entrata.

Profili di responsabilità per capitani e vettori

La responsabilità per la corretta trasmissione del manifesto grava in primo luogo sul capitano della nave o sul comandante dell'aeromobile, che è il soggetto tenuto per legge alla redazione e presentazione del documento. Nella pratica commerciale moderna, questo obbligo viene spesso assolto dall'agente marittimo o dallo spedizioniere per conto del capitano, in forza di specifica delega. In ogni caso, il capitano rimane il soggetto responsabile in via principale; l'agente o lo spedizioniere risponde in solido nella misura in cui la delega attribuisce loro espressamente la responsabilità dell'adempimento dichiarativo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per 'manifesto del carico' nel contesto dell'art. 62 del D.Lgs. 141/2024?

Il manifesto del carico è il documento ufficiale che elenca tutte le merci trasportate a bordo di una nave o di un aeromobile. Nel sistema doganale, la sua trasmissione preventiva serve a consentire all'ADM di effettuare l'analisi del rischio prima dell'arrivo del mezzo di trasporto nel territorio doganale.

Un manifesto incompleto è soggetto alle stesse sanzioni del manifesto non trasmesso?

Sì. Il comma 3 equipara espressamente il manifesto che non contiene le informazioni prescritte al manifesto non trasmesso. Ciò significa che si applicano le sanzioni previste per l'omessa trasmissione, che possono essere più gravose rispetto a quelle per i semplici errori formali. L'operatore deve assicurarsi che tutti i campi obbligatori siano compilati prima della trasmissione.

ADM può richiedere documenti di bordo diversi dal manifesto?

Sì. Il comma 4 attribuisce ad ADM la facoltà generale di richiedere ai capitani e comandanti l'esibizione di tutti gli altri documenti di bordo (giornale di bordo, polizze di carico, lista equipaggio, ecc.). Questa facoltà diviene obbligo quando vengono rilevate differenze tra i dati del manifesto e la consistenza effettiva del carico.

Chi è responsabile della corretta trasmissione del manifesto?

In via principale, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile. Nella pratica, l'adempimento è spesso delegato all'agente marittimo o allo spedizioniere, che ne risponde in solido nella misura della delega ricevuta. Il capitano rimane comunque il soggetto tenuto in via principale all'obbligo legale.

Cosa sono i casi di esonero dall'obbligo di trasmissione del manifesto?

Il comma 2 consente ad ADM di individuare, con proprio provvedimento tecnico, le situazioni in cui la trasmissione del manifesto non è richiesta. Tipicamente riguardano: determinati tipi di navigazione interna UE, imbarcazioni di piccole dimensioni, operazioni di soccorso o manutenzione. L'elenco preciso è stabilito dal provvedimento ADM e può essere aggiornato nel tempo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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