← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 18 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 69 disciplina la vigilanza periodica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sui magazzini e depositi doganali: in via ordinaria, le verifiche hanno cadenza biennale.
  • L'ADM conserva il potere di effettuare verifiche straordinarie in qualunque momento, anche senza preavviso, qualora lo ritenga opportuno.
  • La norma tutela l'integrità del regime di custodia temporanea e dei regimi doganali speciali che fanno capo a magazzini e depositi, garantendo che le merci in giacenza siano conformi alle dichiarazioni presentate.
  • La cadenza biennale ordinaria costituisce un elemento di pianificazione per i gestori di depositi doganali (AEO e non), mentre le verifiche straordinarie rappresentano il presidio anti-frode.
  • L'art. 69 si raccorda con la disciplina unionale sui depositi doganali (artt. 237-242 Reg. UE 952/2013) e con i controlli a posteriori previsti dallo stesso decreto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 D.Lgs. 141/2024 — Vigilanza sui magazzini e depositi doganali

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. L’Agenzia esercita la vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, in via ordinaria, ogni due anni.

2. L’Agenzia può altresì effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'art. 69 disciplina la vigilanza periodica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sui magazzini e depositi doganali: in via ordinaria, le verifiche hanno cadenza biennale.
  • L'ADM conserva il potere di effettuare verifiche straordinarie in qualunque momento, anche senza preavviso, qualora lo ritenga opportuno.
  • La norma tutela l'integrità del regime di custodia temporanea e dei regimi doganali speciali che fanno capo a magazzini e depositi, garantendo che le merci in giacenza siano conformi alle dichiarazioni presentate.
  • La cadenza biennale ordinaria costituisce un elemento di pianificazione per i gestori di depositi doganali (AEO e non), mentre le verifiche straordinarie rappresentano il presidio anti-frode.
  • L'art. 69 si raccorda con la disciplina unionale sui depositi doganali (artt. 237-242 Reg. UE 952/2013) e con i controlli a posteriori previsti dallo stesso decreto.
Indice dei contenuti

Finalità e inquadramento normativo

L'articolo 69 del D.Lgs. 141/2024 regola la vigilanza periodica che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) esercita sui magazzini e depositi doganali. La disposizione ha natura organizzativa e procedurale: definisce la cadenza ordinaria dei controlli (biennale) e riserva all'ADM la facoltà di procedere a verifiche straordinarie anche senza preavviso. La norma è essenziale per l'operatore economico che gestisce un deposito doganale, perché definisce il ritmo dei controlli istituzionali e i momenti in cui l'attività ordinaria del deposito può essere interrotta o rallentata.

Nel quadro del codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), i depositi doganali sono disciplinati dagli artt. 237-242. Si tratta di luoghi — pubblici o privati — in cui le merci non unionali possono essere immagazzinate senza essere soggette ai dazi doganali e all'IVA sull'importazione per tutto il periodo della giacenza. L'autorizzazione alla gestione di un deposito doganale è rilasciata dall'ADM a condizione che il gestore rispetti una serie di requisiti, tra cui la tenuta di un registro di magazzino aggiornato (art. 214 CDU). La vigilanza di cui all'art. 69 è il meccanismo con cui l'ADM verifica nel tempo il rispetto di questi requisiti.

La vigilanza ordinaria biennale

Il comma 1 stabilisce che la vigilanza ordinaria si svolge «ogni due anni». Questa previsione introduce un elemento di certezza per il gestore del deposito: salvo verifiche straordinarie, l'ADM procederà a un'ispezione sistematica con cadenza biennale. Nella pratica, la vigilanza ordinaria comprende la verifica della corrispondenza tra la giacenza fisica delle merci e le registrazioni contabili del deposito, il controllo delle autorizzazioni ancora valide, la verifica della tenuta del registro di magazzino, e l'accertamento che le merci depositate non abbiano subito trattamenti non autorizzati.

La cadenza biennale non è assoluta nel senso che non preclude interventi più frequenti: è un parametro minimo di controllo programmato. Il gestore del deposito deve essere pronto a ricevere la visita degli ispettori ADM in qualunque momento e deve mantenere aggiornata la documentazione in modo continuativo, non solo in prossimità della scadenza biennale.

Le verifiche straordinarie

Il comma 2 introduce il potere di effettuare verifiche straordinarie «anche senza preavviso» ogni volta che l'ADM lo ritenga opportuno. Questo potere è esercitato tipicamente quando:

  • L'analisi del rischio elaborata dall'ADM segnala anomalie nelle dichiarazioni o nelle movimentazioni di merci associate al deposito.
  • Si ricevono segnalazioni da altri organi (Guardia di finanza, Agenzia delle entrate) nell'ambito di un controllo integrato ai sensi dell'art. 43 del medesimo decreto.
  • Un controllo a posteriori su un dichiarante ha rivelato irregolarità legate a merci giacenti nel deposito.
  • Si verificano eventi particolari (es. incendi, furti, contestazioni sul valore delle merci in giacenza) che rendono necessaria una verifica immediata della giacenza.

L'assenza di preavviso è un elemento fondamentale dell'efficacia delle verifiche straordinarie: se il gestore del deposito fosse avvertito in anticipo, potrebbe regolarizzare la situazione prima del controllo, vanificando la funzione di garanzia della norma. Il gestore non ha pertanto il diritto a ricevere un preavviso per le verifiche straordinarie, ma ha il diritto di essere assistito da un consulente durante lo svolgimento dell'ispezione.

Obblighi del gestore durante la vigilanza

Il gestore del deposito (sia esso il titolare dell'autorizzazione o un soggetto da questi delegato) è tenuto a facilitare le operazioni di vigilanza: consentire l'accesso agli ispettori ADM, mettere a disposizione la documentazione contabile del deposito, il registro di magazzino, i documenti doganali relativi all'introduzione e all'estrazione delle merci. Il rifiuto di cooperare o il tentativo di ostacolare il controllo è autonomamente sanzionabile e può comportare la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al deposito doganale.

Durante la vigilanza, gli ispettori verificano anche che le merci non abbiano subito manipolazioni non autorizzate. Il Reg. UE 952/2013, all'art. 241, consente solo le «usuali forme di trattamento» (es. imballaggio, classificazione) se espressamente autorizzate. Qualunque trasformazione ulteriore senza autorizzazione è una violazione doganale che emerge tipicamente in sede di vigilanza.

Raccordo con la disciplina delle giacenze e le eccedenze o deficienze

L'art. 96 del D.Lgs. 141/2024 (sanzioni amministrative) prevede specifiche soglie di tolleranza per le eccedenze e deficienze di quantità rilevate nelle verifiche sui magazzini e depositi (commi 5-6). In particolare, eccedenze o deficienze inferiori al 2% non sono sanzionabili; quelle superiori comportano l'applicazione della sanzione sull'intera differenza. L'art. 69 è dunque il presupposto procedurale dell'applicazione di queste norme sanzionatorie: è la vigilanza periodica o straordinaria che accerta le differenze di giacenza.

Implicazioni per i titolari di status AEO

Gli operatori economici autorizzati (AEO) che gestiscono depositi doganali beneficiano di controlli fisici ridotti e analisi del rischio agevolata, ma non sono esenti dalla vigilanza ex art. 69. La cadenza biennale si applica anche ai depositi gestiti da AEO, fermo restando che, per questi soggetti, le modalità operative della vigilanza possono essere semplificate in accordo con l'ADM. Un AEO che non superi la vigilanza ordinaria o straordinaria rischia la sospensione o la revoca dello status, con conseguenze sull'intero sistema di semplificazioni di cui beneficia.

Considerazioni conclusive

L'art. 69 è una disposizione apparentemente semplice — due commi, pochi concetti — ma di grande rilevanza operativa per chi gestisce depositi doganali. La vigilanza biennale è un vincolo strutturale che il gestore deve pianificare nella propria organizzazione; le verifiche straordinarie sono l'elemento di imprevedibilità che rende necessario mantenere sempre la conformità. La norma riflette il principio fondamentale del diritto doganale: la merce non unionale depositata è ancora sotto sorveglianza doganale e l'autorizzazione al deposito è una concessione pubblica che l'ADM ha il dovere e il diritto di monitorare nel tempo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.