Testo dell'articoloVigente
Art. 68 D.Lgs. 141/2024 – Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell’Agenzia
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell’Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati.
2. Su autorizzazione e con l’assistenza dell’Agenzia, il titolare delle merci può vigilare sulle merci e ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l’Agenzia fissa e aggiorna l’importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell’Agenzia.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La custodia temporanea nel sistema doganale: quadro unionale e norma nazionale
Le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immediatamente vincolate a un regime doganale sono soggette alla custodia temporanea, disciplinata dagli articoli 144-152 del Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013). Durante questo periodo - che non può eccedere i 90 giorni - le merci devono essere stoccate in strutture autorizzate (depositi di custodia temporanea) e non possono subire manipolazioni diverse dalla conservazione del loro stato o dal miglioramento della presentazione.
L'articolo 68 del D.Lgs. 141/2024 si inserisce in questo quadro disciplinando una fattispecie specifica: le strutture di deposito per la custodia temporanea gestite direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), a differenza dei depositi autorizzati a soggetti privati. Si tratta di strutture nelle quali l'Agenzia stessa assume il ruolo di depositaria, con le connesse responsabilità operative e gestionali.
Obbligo di imballaggio e sigillatura: ratio e portata
Il comma 1 prevede che le merci depositate in queste strutture debbano, quando possibile, essere racchiuse in colli e sigillate. La clausola «quando possibile» ammette deroghe per tipologie di merce che per loro natura non si prestano all'imballaggio (merci alla rinfusa, liquidi in cisterne, merci di grande ingombro), ma la regola generale è quella della conservazione in collo sigillato.
La ratio della disposizione è duplice: da un lato, garantire l'integrità fisica delle merci durante il periodo di deposito, prevenendo danni, manomissioni o dispersioni; dall'altro, facilitare il controllo doganale, in quanto la sigillatura è un indicatore immediato di eventuali accessi non autorizzati al collo. In caso di apertura non autorizzata dei sigilli, l'ADM potrà procedere per violazione degli obblighi di custodia e avviare le necessarie verifiche sulla merce.
Sul piano pratico, l'ADM stabilisce con propri provvedimenti operativi le modalità di sigillatura (tipo di sigilli, numerazione, registrazione) in conformità alle linee guida tecniche del sistema NCTS (New Computerised Transit System) e alle istruzioni operative emanate per i depositi doganali.
Il diritto di vigilanza e campionatura del titolare
Il comma 2 riconosce al titolare delle merci la facoltà di vigilare sulle merci depositate e di disfare i colli per estrarne campioni, ma subordina l'esercizio di questa facoltà a due condizioni cumulative: l'autorizzazione dell'ADM e la presenza e assistenza dei funzionari dell'Agenzia durante le operazioni.
Questa facoltà è rilevante per diverse tipologie di operatori. Gli importatori di merci che necessitano di campioni per verifiche qualitative (ad es. per laboratori di analisi, certificazioni di conformità, o per soddisfare le richieste di controllo di autorità diverse da ADM come l'USMAF per i prodotti alimentari o il Ministero della salute) possono chiedere l'autorizzazione a estrarre campioni senza che ciò implichi il vincolo definitivo della merce a un regime doganale.
La campionatura è un'operazione delicata dal punto di vista doganale perché incide sull'integrità della partita: per questo la norma richiede la presenza dell'ADM, che ha il compito di verificare che la quantità prelevata sia proporzionata allo scopo dichiarato e che non vengano alterati i dati identificativi della partita (peso, numero di colli, imballaggi). Le operazioni devono essere verbalizzate.
Dal punto di vista operativo, il titolare deve presentare istanza scritta all'ufficio doganale competente (tipicamente l'ufficio nella cui circoscrizione è situato il deposito), specificando le merci interessate, lo scopo della campionatura e la quantità da prelevare. L'ADM può negare l'autorizzazione se ritiene che la campionatura possa compromettere l'integrità della partita o ostacolare i controlli in corso.
Le spese di custodia: il rinvio al decreto ministeriale
Il comma 3 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione dei criteri in base ai quali l'ADM fissa e aggiorna le tariffe per le spese di custodia nei propri magazzini. La scelta di demandare la tariffa a un atto ministeriale (anziché fissarla direttamente nel decreto legislativo) riflette la necessità di aggiornamenti periodici legati all'andamento dei costi operativi dell'Agenzia, senza dover ricorrere ogni volta a una modifica legislativa.
Per gli operatori economici, le spese di custodia sono un elemento di costo da considerare nella pianificazione logistica. Un deposito prolungato nelle strutture ADM può diventare significativamente oneroso, incentivando così il titolare a concludere rapidamente le formalità doganali e a vincolare la merce al regime doganale appropriato (importazione definitiva, transito, deposito doganale privato, ecc.). Le spese di custodia sono comunque prededucibili rispetto al ricavato di eventuali vendite all'asta delle merci non reclamate, come prevede l'art. 77 del medesimo decreto.
Raccordo con la disciplina del deposito doganale privato e implicazioni operative
Le strutture di custodia temporanea a gestione diretta ADM si distinguono dai depositi doganali privati autorizzati (art. 240 ss. Reg. UE 952/2013), nei quali il gestore privato si assume contrattualmente la custodia delle merci. Nelle strutture ADM, l'Agenzia è al contempo autorità di controllo e gestore del deposito: questa dualità di ruoli impone un quadro procedurale preciso per evitare conflitti di interesse e garantire la trasparenza della gestione.
Sul piano pratico, le strutture di custodia temporanea a gestione ADM sono tipicamente situate nei principali porti e aeroporti nazionali e ricevono merci che non possono essere immediatamente affidate a un deposito privato (ad es. per mancanza di un deposito autorizzato nelle vicinanze, o perché la merce è sotto sequestro cautelare o in attesa di accertamento). In questi casi, l'art. 68 garantisce che anche in questa fase «straordinaria» vi siano regole chiare su imballaggio, accesso e costi.
Casi pratici
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Domande frequenti
Che differenza c'è tra un deposito di custodia temporanea privato e uno a gestione diretta ADM?
Il deposito privato è gestito da un soggetto autorizzato che si assume contrattualmente la custodia delle merci. Nelle strutture a gestione diretta ADM è l'Agenzia stessa a ricoprire il ruolo di depositaria, con le regole operative stabilite dall'art. 68 D.Lgs. 141/2024 per imballaggi, accesso e tariffe.
Il titolare delle merci può accedere liberamente al deposito ADM per controllare la propria merce?
No. L'accesso è consentito solo con autorizzazione dell'ADM e con la presenza di un funzionario dell'Agenzia durante tutta l'operazione. Non si tratta di un diritto automatico ma di una facoltà soggetta ad autorizzazione caso per caso.
Come vengono determinate le spese di custodia nei magazzini ADM?
Le spese sono fissate dall'ADM sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che prevede anche meccanismi di aggiornamento periodico. L'importo specifico dipende dalla tipologia di merce, dalla dimensione del deposito e dalla durata della custodia.
Cosa succede se i sigilli doganali su un collo depositato risultano manomessi?
La manomissione dei sigilli doganali è una violazione grave che può integrare sia illeciti amministrativi sia penali. L'ADM procede a verbale, verifica l'integrità della merce e avvia le indagini per accertare responsabilità. Il titolare può essere ritenuto responsabile se non dimostra che la manomissione è avvenuta senza sua complicità.
Per quanto tempo le merci possono restare in custodia temporanea nei magazzini ADM?
Il termine massimo di custodia temporanea è di 90 giorni ai sensi del Reg. UE 952/2013 (art. 149). Decorso tale termine senza che la merce sia stata vincolata a un regime doganale o riesportata, l'ADM adotta le misure previste per le merci abbandonate, tra cui la vendita all'asta o la distruzione.