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Art. 70 D.Lgs. 141/2024 — Istituzione ed esercizio delle zone franche

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Art. 70 D.Lgs. 141/2024 — Istituzione ed esercizio delle zone franche

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l’autorità alla quale competono l’elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.

2. La perimetrazione di cui al comma 1 è approvata con provvedimento dell’Agenzia entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere stabilite le condizioni per l’operatività della zona franca ed è individuato l’ufficio dell’Agenzia competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.