Testo dell'articoloVigente
Art. 72 D.Lgs. 141/2024 – Temporanea esportazione
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Fatti salvi i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare l’esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze.
2. Le merci di cui al comma 1 possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell’interessato.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione del regime di temporanea esportazione
L'articolo 72 del D.Lgs. 141/2024 disciplina il regime doganale della temporanea esportazione, che consente di far uscire temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione merci di status unionale (ovvero merci prodotte nell'UE o già messe in libera pratica), con l'impegno a reimportarle nello stesso stato - «tal quali» - entro un termine determinato, senza che la reimportazione sia gravata da dazi all'importazione.
Si tratta di un regime fondamentale per gli operatori economici che necessitano di portare merci all'estero per finalità non commerciali o per attività temporanee: aziende che espongono prodotti a fiere internazionali, istituzioni che prestano opere d'arte per mostre temporanee, allevatori che portano il bestiame al pascolo transfrontaliero, tecnici che portano attrezzature per prove e collaudi. In assenza del regime di temporanea esportazione, la reimportazione comporterebbe il pagamento dei dazi come se si trattasse di merci provenienti dall'estero, con un onere sproporzionato rispetto alla natura temporanea dell'operazione.
Le finalità ammesse e l'esclusione degli spettacoli cinematografici
Il comma 1 dell'art. 72 elenca le finalità per cui può essere concessa l'autorizzazione alla temporanea esportazione. L'elencazione è ampia e si chiude con la clausola aperta «altre similari esigenze», che affida all'ufficio ADM una valutazione caso per caso. Le finalità tipicamente ammesse sono:
L'esclusione degli spettacoli cinematografici risponde alla peculiarità del settore: le pellicole e i materiali cinematografici sono disciplinati da regimi specifici di circolazione internazionale (accordi UNESCO, diritti d'autore, licenze di distribuzione) che rendono inadeguato il ricorso al regime generale di temporanea esportazione. Per tale settore si applicano norme e autorizzazioni ad hoc.
Il presupposto della reimportazione «tal quale»
Un elemento essenziale del regime è che le merci debbano essere reimportate tal quali, ovvero nello stesso stato in cui sono state esportate, senza che abbiano subito lavorazioni, trasformazioni o alterazioni all'estero. Se invece le merci vengono lavorate o trasformate all'estero prima della reimportazione, si applicano altri regimi - in particolare il regime del perfezionamento passivo (artt. 259-262 del Reg. UE 952/2013), che prevede la possibilità di reimportare i prodotti compensatori con una franchigia parziale o totale dai dazi.
La verifica dell'identità delle merci reimportate rispetto a quelle esportate è compito dell'ADM: l'ufficio può richiedere che le merci siano contrassegnate, marchiurate o accompagnate da documentazione identificativa (numero di serie, fotografie, descrizione dettagliata) che ne consenta il riconoscimento al rientro. In caso di dubbio sull'identità delle merci, l'ADM può richiedere perizie tecniche.
Il termine di trentasei mesi e la proroga
Il comma 2 fissa il termine massimo del vincolo di temporanea esportazione in trentasei mesi - tre anni - decorrenti dalla data di esportazione. Si tratta di un termine ampio, giustificato dalla diversità delle finalità ammesse: mentre un'esposizione fieristica si esaurisce in pochi giorni, un collaudo tecnico complesso o un'attività di pascolo stagionale possono richiedere periodi molto più lunghi.
La proroga è ammessa su richiesta motivata dell'interessato: l'operatore deve dimostrare che il raggiungimento della finalità per cui è stata autorizzata la temporanea esportazione richiede un tempo superiore ai trentasei mesi. Non esiste un limite esplicito al numero di proroghe ottenibili, purché la finalità autorizzata sia ancora perseguibile e la motivazione sia fondata. L'ADM valuta la richiesta di proroga e può accordarla per il periodo strettamente necessario.
Il mancato rispetto del termine - o della proroga accordata - espone l'operatore all'applicazione dei dazi come se le merci fossero state esportate definitivamente e poi reimportate come merci estere, oltre alle sanzioni previste per il mancato appuramento del regime speciale (art. 99 del medesimo decreto).
Raccordo con il codice doganale dell'Unione e gli obblighi internazionali
Il comma 1 dell'art. 72 precisa espressamente che il regime di temporanea esportazione è riconosciuto «fatti salvi i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali». Questo rinvio è di fondamentale importanza per due ragioni:
Profili operativi e adempimenti
Per l'operatore economico che intende fruire del regime di temporanea esportazione, i principali adempimenti sono:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali merci possono fruire del regime di temporanea esportazione?
Il regime è riservato alle merci di status unionale (prodotte nell'UE o messe in libera pratica) destinate a essere reimportate tal quali, ovvero nello stesso stato in cui sono state esportate, senza lavorazioni o trasformazioni. Possono essere esportate temporaneamente per finalità di campionatura, studio, fiere, manifestazioni culturali/sportive/scientifiche, turismo, pascolo, riproduzione e altri usi similari.
Qual è la durata massima del regime di temporanea esportazione?
Il termine massimo è di trentasei mesi (tre anni) dalla data di esportazione. Il termine è prorogabile su richiesta motivata dell'interessato, da presentare prima della scadenza, qualora la finalità autorizzata richieda un periodo più lungo.
Cosa si intende per reimportazione 'tal quale'?
Le merci devono rientrare nello stesso stato fisico in cui sono state esportate, senza aver subito lavorazioni, trasformazioni o alterazioni all'estero. Se le merci vengono lavorate all'estero prima di rientrare, non si applica il regime di temporanea esportazione ma quello del perfezionamento passivo (artt. 259-262 del Reg. UE 952/2013).
Perché gli spettacoli cinematografici sono esclusi dal regime?
La cinematografia è disciplinata da regimi specifici di circolazione internazionale (accordi UNESCO, diritti d'autore, licenze di distribuzione) che rendono inadeguato il ricorso al regime generale di temporanea esportazione. Per pellicole e materiali cinematografici si applicano norme e autorizzazioni specifiche.
Cosa succede se le merci non vengono reimportate entro il termine?
Il mancato appuramento del regime nei termini espone l'operatore all'applicazione dei dazi come per una reimportazione ordinaria di merci estere, oltre alle sanzioni previste dall'art. 99 del D.Lgs. 141/2024 per il mancato appuramento dei regimi speciali (sanzione da euro 150 a euro 2.000 per il mancato appuramento; sanzione dal 100% al 200% dei dazi per alterazione o manomissione delle merci).