Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 72 D.Lgs. 141/2024 – Temporanea esportazione

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare l’esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze.

2. Le merci di cui al comma 1 possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell’interessato.

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In sintesi

  • L'art. 72 disciplina la temporanea esportazione di merci unionali destinate a essere reimportate tal quali dopo un utilizzo temporaneo all'estero.
  • L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio ADM competente e può essere concessa per un'ampia gamma di finalità: campioni, studio, visionatura, fiere, manifestazioni culturali, sportive, scientifiche, turismo, pascolo, riproduzione e altre esigenze similari.
  • Il regime non si applica agli spettacoli cinematografici, espressamente esclusi dal comma 1.
  • La durata massima del vincolo è di trentasei mesi, prorogabile su richiesta motivata dell'interessato ove necessario per il raggiungimento della finalità autorizzata.
  • Il regime si coordina con il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) e con gli obblighi internazionali, dai quali la norma nazionale non può derogare.
Indice dei contenuti

Funzione del regime di temporanea esportazione

L'articolo 72 del D.Lgs. 141/2024 disciplina il regime doganale della temporanea esportazione, che consente di far uscire temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione merci di status unionale (ovvero merci prodotte nell'UE o già messe in libera pratica), con l'impegno a reimportarle nello stesso stato - «tal quali» - entro un termine determinato, senza che la reimportazione sia gravata da dazi all'importazione.

Si tratta di un regime fondamentale per gli operatori economici che necessitano di portare merci all'estero per finalità non commerciali o per attività temporanee: aziende che espongono prodotti a fiere internazionali, istituzioni che prestano opere d'arte per mostre temporanee, allevatori che portano il bestiame al pascolo transfrontaliero, tecnici che portano attrezzature per prove e collaudi. In assenza del regime di temporanea esportazione, la reimportazione comporterebbe il pagamento dei dazi come se si trattasse di merci provenienti dall'estero, con un onere sproporzionato rispetto alla natura temporanea dell'operazione.

Le finalità ammesse e l'esclusione degli spettacoli cinematografici

Il comma 1 dell'art. 72 elenca le finalità per cui può essere concessa l'autorizzazione alla temporanea esportazione. L'elencazione è ampia e si chiude con la clausola aperta «altre similari esigenze», che affida all'ufficio ADM una valutazione caso per caso. Le finalità tipicamente ammesse sono:

  • Campioni commerciali: prodotti portati all'estero per presentarli a potenziali clienti, senza che avvenga una vendita.
  • Studio e ricerca: strumenti o materiali necessari per attività di ricerca scientifica o formazione.
  • Visionatura e tentativo di vendita: merci portate all'estero perché il potenziale acquirente possa esaminarle prima di decidere l'acquisto.
  • Esperimento e collaudo: attrezzature o componenti soggetti a prove tecniche o di conformità.
  • Manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche: esposizioni, gare, convegni, dimostrazioni tecniche.
  • Turismo: merci portate da turisti in viaggio che le riportano al rientro.
  • Pascolo e riproduzione: animali portati oltre confine per necessità zootecniche.

L'esclusione degli spettacoli cinematografici risponde alla peculiarità del settore: le pellicole e i materiali cinematografici sono disciplinati da regimi specifici di circolazione internazionale (accordi UNESCO, diritti d'autore, licenze di distribuzione) che rendono inadeguato il ricorso al regime generale di temporanea esportazione. Per tale settore si applicano norme e autorizzazioni ad hoc.

Il presupposto della reimportazione «tal quale»

Un elemento essenziale del regime è che le merci debbano essere reimportate tal quali, ovvero nello stesso stato in cui sono state esportate, senza che abbiano subito lavorazioni, trasformazioni o alterazioni all'estero. Se invece le merci vengono lavorate o trasformate all'estero prima della reimportazione, si applicano altri regimi - in particolare il regime del perfezionamento passivo (artt. 259-262 del Reg. UE 952/2013), che prevede la possibilità di reimportare i prodotti compensatori con una franchigia parziale o totale dai dazi.

La verifica dell'identità delle merci reimportate rispetto a quelle esportate è compito dell'ADM: l'ufficio può richiedere che le merci siano contrassegnate, marchiurate o accompagnate da documentazione identificativa (numero di serie, fotografie, descrizione dettagliata) che ne consenta il riconoscimento al rientro. In caso di dubbio sull'identità delle merci, l'ADM può richiedere perizie tecniche.

Il termine di trentasei mesi e la proroga

Il comma 2 fissa il termine massimo del vincolo di temporanea esportazione in trentasei mesi - tre anni - decorrenti dalla data di esportazione. Si tratta di un termine ampio, giustificato dalla diversità delle finalità ammesse: mentre un'esposizione fieristica si esaurisce in pochi giorni, un collaudo tecnico complesso o un'attività di pascolo stagionale possono richiedere periodi molto più lunghi.

La proroga è ammessa su richiesta motivata dell'interessato: l'operatore deve dimostrare che il raggiungimento della finalità per cui è stata autorizzata la temporanea esportazione richiede un tempo superiore ai trentasei mesi. Non esiste un limite esplicito al numero di proroghe ottenibili, purché la finalità autorizzata sia ancora perseguibile e la motivazione sia fondata. L'ADM valuta la richiesta di proroga e può accordarla per il periodo strettamente necessario.

Il mancato rispetto del termine - o della proroga accordata - espone l'operatore all'applicazione dei dazi come se le merci fossero state esportate definitivamente e poi reimportate come merci estere, oltre alle sanzioni previste per il mancato appuramento del regime speciale (art. 99 del medesimo decreto).

Raccordo con il codice doganale dell'Unione e gli obblighi internazionali

Il comma 1 dell'art. 72 precisa espressamente che il regime di temporanea esportazione è riconosciuto «fatti salvi i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali». Questo rinvio è di fondamentale importanza per due ragioni:

  • Sul piano unionale, il Reg. UE 952/2013 disciplina la reimportazione di merci unionali agli artt. 203-207, prevedendo la franchigia dai dazi per i prodotti unionali che ritornino nello stato in cui sono stati esportati. Il regime nazionale di temporanea esportazione si deve coordinare con queste previsioni, senza contraddirle.
  • Sul piano internazionale, la Convenzione di Istanbul del 1990 (in vigore dal 1993) e il Carnet ATA (ammissione temporanea/temporary admission) offrono strumenti alternativi per l'importazione e l'esportazione temporanea di merci in numerosi Paesi. L'operatore può scegliere lo strumento più conveniente in base alla destinazione geografica delle merci e alla durata dell'operazione.

Profili operativi e adempimenti

Per l'operatore economico che intende fruire del regime di temporanea esportazione, i principali adempimenti sono:

  • Presentare domanda all'ufficio ADM competente prima dell'esportazione, indicando la finalità, la descrizione delle merci, il Paese di destinazione e la durata prevista del vincolo.
  • Ottenere l'autorizzazione dell'ADM, che definisce le condizioni del regime (termine, modalità di identificazione delle merci, eventuale prestazione di garanzia).
  • Conservare la documentazione doganale di esportazione e reimportazione per il periodo previsto dalle norme in materia di conservazione dei documenti doganali.
  • Reimportare le merci entro il termine autorizzato, presentando la documentazione che ne attesti l'identità con quelle esportate.
  • In caso di necessità di proroga, presentare richiesta motivata prima della scadenza del termine originario.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali merci possono fruire del regime di temporanea esportazione?

Il regime è riservato alle merci di status unionale (prodotte nell'UE o messe in libera pratica) destinate a essere reimportate tal quali, ovvero nello stesso stato in cui sono state esportate, senza lavorazioni o trasformazioni. Possono essere esportate temporaneamente per finalità di campionatura, studio, fiere, manifestazioni culturali/sportive/scientifiche, turismo, pascolo, riproduzione e altri usi similari.

Qual è la durata massima del regime di temporanea esportazione?

Il termine massimo è di trentasei mesi (tre anni) dalla data di esportazione. Il termine è prorogabile su richiesta motivata dell'interessato, da presentare prima della scadenza, qualora la finalità autorizzata richieda un periodo più lungo.

Cosa si intende per reimportazione 'tal quale'?

Le merci devono rientrare nello stesso stato fisico in cui sono state esportate, senza aver subito lavorazioni, trasformazioni o alterazioni all'estero. Se le merci vengono lavorate all'estero prima di rientrare, non si applica il regime di temporanea esportazione ma quello del perfezionamento passivo (artt. 259-262 del Reg. UE 952/2013).

Perché gli spettacoli cinematografici sono esclusi dal regime?

La cinematografia è disciplinata da regimi specifici di circolazione internazionale (accordi UNESCO, diritti d'autore, licenze di distribuzione) che rendono inadeguato il ricorso al regime generale di temporanea esportazione. Per pellicole e materiali cinematografici si applicano norme e autorizzazioni specifiche.

Cosa succede se le merci non vengono reimportate entro il termine?

Il mancato appuramento del regime nei termini espone l'operatore all'applicazione dei dazi come per una reimportazione ordinaria di merci estere, oltre alle sanzioni previste dall'art. 99 del D.Lgs. 141/2024 per il mancato appuramento dei regimi speciali (sanzione da euro 150 a euro 2.000 per il mancato appuramento; sanzione dal 100% al 200% dei dazi per alterazione o manomissione delle merci).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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