Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 67 D.Lgs. 141/2024 – Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Le amministrazioni, gli enti e gli esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade possono essere autorizzati a istituire e gestire direttamente o a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell’ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali, speciali negozi per la vendita, ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione, di prodotti non unionali in esenzione da tributi, destinati a essere usati o consumati fuori del territorio doganale.

2. L’autorizzazione è rilasciata dall’Agenzia, che stabilisce le modalità di gestione del negozio. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

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In sintesi

  • Le amministrazioni, gli enti e i gestori di infrastrutture di trasporto internazionale possono essere autorizzati a istituire, direttamente o tramite concessionari, negozi duty-free per la vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in partenza verso Paesi extra-UE.
  • I negozi possono operare nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine, nonché in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali.
  • I prodotti venduti devono essere destinati all'uso o al consumo fuori dal territorio doganale dell'Unione e sono ceduti in esenzione da tributi.
  • L'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), che stabilisce anche le modalità di gestione del negozio.
  • Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla condizione che il servizio non pregiudichi gli interessi fiscali e non intralci il regolare scorrimento del traffico.
Indice dei contenuti

Il regime dei duty-free nel sistema doganale europeo e nazionale

I negozi cosiddetti «duty-free» o «tax-free» rappresentano uno dei punti di raccordo più visibili tra il diritto doganale e le regole di circolazione internazionale dei beni e delle persone. Nel contesto dell'Unione europea, il quadro normativo di riferimento è il Reg. UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione, «CDU»), che disciplina il regime delle merci non unionali e le condizioni per la loro uscita dal territorio doganale. L'art. 67 del D.Lgs. 141/2024 interviene sul piano nazionale per regolamentare la specifica ipotesi della vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita verso Paesi terzi, definendo i soggetti abilitati, le sedi di vendita e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM).

È opportuno precisare che i negozi regolati dall'art. 67 riguardano esclusivamente i prodotti non unionali - ovvero merci che non hanno ancora acquisito lo status doganale di merce unionale - ceduti in esenzione da tributi a viaggiatori in partenza verso Paesi extra-UE. Si tratta di un regime distinto dalla vendita di prodotti unionali in esenzione dall'IVA (comunemente denominata «tax refund» per i turisti extra-UE in uscita), che risponde a una disciplina fiscale separata.

Soggetti legittimati e strutture di vendita

L'art. 67 individua una platea ampia di soggetti che possono richiedere l'autorizzazione per istituire e gestire negozi duty-free per prodotti non unionali:

  • Amministrazioni e enti che gestiscono infrastrutture di trasporto internazionale (autorità portuali, aeroportuali, ferroviarie, enti stradali e autostradali);
  • Esercenti di porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade;
  • i soggetti di cui sopra possono operare direttamente o tramite concessionari.

La norma consente quindi sia la gestione diretta da parte degli enti pubblici o delle società di gestione delle infrastrutture, sia l'affidamento in concessione a operatori privati specializzati nel settore retail duty-free. Quest'ultima modalità è di gran lunga la più diffusa nella prassi: i principali aeroporti italiani, ad esempio, affidano la gestione degli spazi duty-free a operatori della grande distribuzione specializzata.

Dal punto di vista delle sedi di vendita, la norma elenca in modo esaustivo le tipologie di infrastrutture in cui possono essere istituiti i negozi:

  • stazioni marittime (porti di confine con traffico internazionale);
  • stazioni aeroportuali (aeroporti che effettuano voli internazionali verso Paesi extra-UE);
  • stazioni ferroviarie di confine;
  • prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali.

La collocazione all'interno o nelle immediate vicinanze delle infrastrutture di frontiera non è casuale: garantisce che la vendita avvenga in un contesto in cui è possibile verificare - con adeguata certezza - che il viaggiatore sia effettivamente in partenza verso un Paese non facente parte del territorio doganale dell'Unione.

Condizioni di vendita: il vincolo di destinazione extra-UE

Il presupposto fondamentale che legittima la vendita in esenzione da tributi è che i prodotti siano destinati a essere usati o consumati fuori dal territorio doganale dell'Unione. Questo vincolo di destinazione ha conseguenze operative precise per i gestori dei negozi: è necessario implementare sistemi di verifica che consentano di accertare lo status del viaggiatore (volo in partenza per un Paese extra-UE, imbarco su traghetto verso porto non unionale, ecc.) al momento dell'acquisto.

La natura «non unionale» dei prodotti venduti implica che le merci siano soggette al regime doganale della temporanea custodia o a un altro regime sospensivo fino al momento della loro vendita e consegna al viaggiatore. Quando la merce viene ceduta e il viaggiatore la esporta, si realizza l'uscita definitiva dal territorio doganale, con la conseguente «estinzione» dell'obbligazione doganale sospesa. L'ADM esercita la vigilanza su questo processo per evitare che le merci destinate formalmente all'esportazione vengano invece immesse nel mercato interno in evasione dei dazi.

L'autorizzazione dell'ADM: condizioni e modalità

Il comma 2 affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di rilasciare l'autorizzazione e di stabilire le modalità di gestione del negozio. L'autorizzazione non è un atto automatico: la norma prevede espressamente che il rilascio sia subordinato alla verifica di due condizioni cumulative:

  1. assenza di pregiudizio per gli interessi fiscali: il sistema di gestione del negozio deve offrire adeguate garanzie che le merci in regime agevolato non vengano sottratte al controllo doganale e immesse nel mercato interno;
  2. assenza di intralcio allo scorrimento del traffico: la struttura e l'organizzazione del punto vendita non devono creare ostacoli alla normale circolazione dei passeggeri e dei veicoli nelle aree di confine.

Le modalità di gestione che l'ADM stabilisce nell'autorizzazione possono riguardare aspetti quali: la tenuta delle scritture contabili doganali, le procedure di verifica dello status dei viaggiatori acquirenti, i limiti quantitativi o di valore degli acquisti, le procedure di consegna delle merci ai viaggiatori in partenza e i controlli sui residui di magazzino.

Profili pratici per gli operatori del settore

Per i gestori di negozi duty-free autorizzati ai sensi dell'art. 67, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione è fondamentale per evitare la revoca dell'autorizzazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni previste per le violazioni delle norme doganali. In particolare, occorre prestare massima attenzione:

  • alla corretta tenuta delle scritture doganali, che devono tracciare ogni movimento di merce (entrata in deposito, vendita, resi, perdite);
  • alla verifica documentale dello status del viaggiatore acquirente (carta d'imbarco, documento di viaggio, visto, ecc.) prima della cessione in esenzione;
  • alla gestione delle merci non vendute, che devono rimanere sotto la vigilanza doganale e non possono essere immesse in libera pratica senza il pagamento dei dazi dovuti;
  • alla collaborazione con l'ADM in occasione dei controlli periodici e straordinari.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può richiedere l'autorizzazione per aprire un negozio duty-free per prodotti non unionali?

Possono richiedere l'autorizzazione le amministrazioni, gli enti e gli esercenti di porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade, sia direttamente sia tramite concessionari. L'autorizzazione è rilasciata dall'ADM.

Dove possono essere collocati i negozi duty-free per prodotti non unionali?

I negozi possono essere istituiti nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine, nonché in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali.

Quali condizioni deve rispettare il negozio per ottenere l'autorizzazione dell'ADM?

Il servizio non deve pregiudicare gli interessi fiscali dello Stato e non deve intralciare lo scorrimento del traffico nelle aree di frontiera. L'ADM valuta entrambi i profili prima di rilasciare l'autorizzazione.

Quali viaggiatori possono acquistare prodotti non unionali in esenzione da tributi?

Solo i viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione. I prodotti devono essere destinati all'uso o al consumo fuori dal territorio doganale dell'UE.

Cosa accade alle merci non vendute rimaste nel negozio duty-free?

Le merci non vendute rimangono sotto la vigilanza doganale e non possono essere immesse in libera pratica nel mercato interno senza il pagamento dei dazi dovuti. Il gestore deve tenerle nelle proprie scritture doganali fino alla loro destinazione definitiva.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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