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Categoria: Dogane — D.Lgs. 141/2024

  • Art. 49 D.Lgs. 141/2024 — Interessi per il ritardato pagamento

    Art. 49 D.Lgs. 141/2024 — Interessi per il ritardato pagamento

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Ferma restando l’applicazione di eventuali sanzioni, per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale in materia doganale, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale per i diritti doganali diversi dai diritti di confine.

  • Art. 50 D.Lgs. 141/2024 — Garanzia per l’obbligazione doganale potenziale o esistente

    Art. 50 D.Lgs. 141/2024 — Garanzia per l’obbligazione doganale potenziale o esistente

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Nei casi in cui la normativa doganale unionale preveda la prestazione di una garanzia, essa è dovuta anche con riferimento a tutti i diritti di confine, relativi interessi e oneri.

    2. Le garanzie dovute per il deposito o il trasporto di prodotti non unionali soggetti ad accisa sono calcolate, per quanto riguarda l’accisa stessa, nella stessa misura percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali stoccati nei depositi fiscali o trasportati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le garanzie sono limitate al 10 per cento dell’ammontare dell’accisa quando si tratta di operazioni di perfezionamento attivo effettuate da soggetti che lavorano le merci in propri stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale. In tali casi i crediti per i tributi e i relativi interessi, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci e su ogni altro bene mobile esistente negli stabilimenti degli operatori ammessi a fruire delle agevolazioni, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri luoghi comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, nella disponibilità degli stessi operatori.

  • Art. 51 D.Lgs. 141/2024 — Riduzione dell’importo della garanzia ed esonero dalla garanzia

    Art. 51 D.Lgs. 141/2024 — Riduzione dell’importo della garanzia ed esonero dalla garanzia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare, su richiesta, la riduzione dell’importo della garanzia o l’esonero dalla garanzia per i diritti doganali.

    2. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabilite le condizioni e i criteri da soddisfare per la concessione dei benefici di cui al comma 1.

    3. La concessione può essere revocata, in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario, il quale, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, deve prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.

  • Art. 52 D.Lgs. 141/2024 — Forme di garanzia

    Art. 52 D.Lgs. 141/2024 — Forme di garanzia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. La garanzia può essere costituita in una delle seguenti forme: a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento individuato dall’Agenzia come equivalente a un deposito in contanti, in euro; b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fideiussione predisposti dall’Agenzia.

    2. La forma di garanzia di cui al comma 1, lettera b), è subordinata all’accettazione da parte del competente ufficio dell’Agenzia, che può rifiutarla con provvedimento motivato.

    3. L’Agenzia può autorizzare altre forme di garanzia che assicurino in modo equivalente il pagamento dell’importo dei diritti di confine all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.

  • Art. 53 D.Lgs. 141/2024 — Rimborsi e sgravi

    Art. 53 D.Lgs. 141/2024 — Rimborsi e sgravi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il competente ufficio dell’Agenzia riconosce, secondo le disposizioni e le procedure previste in materia doganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto.

  • Art. 54 D.Lgs. 141/2024 — Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali

    Art. 54 D.Lgs. 141/2024 — Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dall’Agenzia può essere eseguito nelle mani del rappresentante doganale, qualora tali diritti o somme afferiscano a un’operazione doganale dallo stesso compiuta in rappresentanza del titolare della merce.

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che: a) risulti comprovato che il pagamento dei diritti di confine è stato effettuato dal medesimo rappresentante doganale; b) nel caso di somme in deposito, la ricevuta sia firmata dal rappresentante doganale in qualità di effettivo versante; c) il titolare delle merci rappresentato non abbia notificato all’Agenzia la cessazione del rapporto di rappresentanza; d) il rappresentante doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero destinatario di un provvedimento di revoca dell’abilitazione.

  • Art. 55 D.Lgs. 141/2024 — Interessi passivi

    Art. 55 D.Lgs. 141/2024 — Interessi passivi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, gli interessi relativi ai diritti doganali diversi dal dazio indebitamente corrisposti sono dovuti nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.

  • Art. 56 D.Lgs. 141/2024 — Spese per l’introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea su disposizione dell’Agenzia

    Art. 56 D.Lgs. 141/2024 — Spese per l’introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea su disposizione dell’Agenzia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le spese di custodia, anche quando l’introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sia stata effettuata su disposizione dell’Agenzia, sono a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci.

    2. L’Agenzia non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, né dei danni e delle perdite derivanti da cause a essa non imputabili, ancorché si tratti di merci introdotte nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell’Agenzia.

  • Art. 57 D.Lgs. 141/2024 — Esercizio della temporanea custodia

    Art. 57 D.Lgs. 141/2024 — Esercizio della temporanea custodia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Se, relativamente alle merci introdotte nelle strutture autorizzate per la custodia temporanea vengono riscontrate mancanze o deficienze, il gestore corrisponde i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti, nella misura più elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell’accertamento della loro mancanza o deficienza. Se sono riscontrate eccedenze o la presenza di merci diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, il gestore prende in carico le merci irregolarmente presenti.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al caso di sostituzione di merce.

  • Art. 58 D.Lgs. 141/2024 — Arrivi da laghi

    Art. 58 D.Lgs. 141/2024 — Arrivi da laghi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano per l’introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea sono presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell’Agenzia e non possono attraversare le acque nazionali di detti laghi se non sono scortate da idonea documentazione doganale.

  • Art. 59 D.Lgs. 141/2024 — Responsabilità di comandanti e capitani

    Art. 59 D.Lgs. 141/2024 — Responsabilità di comandanti e capitani

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I comandanti e capitani sono responsabili della osservanza delle norme del presente allegato nei riguardi delle merci trasportate, ferma la responsabilità degli altri soggetti stabilita dalla normativa doganale unionale.

  • Art. 60 D.Lgs. 141/2024 — Divieti di approdo e di sosta delle navi

    Art. 60 D.Lgs. 141/2024 — Divieti di approdo e di sosta delle navi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, per la tutela degli interessi doganali, può vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l’ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.