Art. 50 D.Lgs. 141/2024 — Garanzia per l’obbligazione doganale potenziale o esistente
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Nei casi in cui la normativa doganale unionale preveda la prestazione di una garanzia, essa è dovuta anche con riferimento a tutti i diritti di confine, relativi interessi e oneri.
2. Le garanzie dovute per il deposito o il trasporto di prodotti non unionali soggetti ad accisa sono calcolate, per quanto riguarda l’accisa stessa, nella stessa misura percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali stoccati nei depositi fiscali o trasportati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le garanzie sono limitate al 10 per cento dell’ammontare dell’accisa quando si tratta di operazioni di perfezionamento attivo effettuate da soggetti che lavorano le merci in propri stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale. In tali casi i crediti per i tributi e i relativi interessi, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci e su ogni altro bene mobile esistente negli stabilimenti degli operatori ammessi a fruire delle agevolazioni, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri luoghi comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, nella disponibilità degli stessi operatori.