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Art. 54 D.Lgs. 141/2024 — Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali

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Art. 54 D.Lgs. 141/2024 — Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dall’Agenzia può essere eseguito nelle mani del rappresentante doganale, qualora tali diritti o somme afferiscano a un’operazione doganale dallo stesso compiuta in rappresentanza del titolare della merce.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che: a) risulti comprovato che il pagamento dei diritti di confine è stato effettuato dal medesimo rappresentante doganale; b) nel caso di somme in deposito, la ricevuta sia firmata dal rappresentante doganale in qualità di effettivo versante; c) il titolare delle merci rappresentato non abbia notificato all’Agenzia la cessazione del rapporto di rappresentanza; d) il rappresentante doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero destinatario di un provvedimento di revoca dell’abilitazione.