← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il gestore di una struttura autorizzata per la temporanea custodia risponde delle mancanze o deficienze riscontrate sulle merci introdotte, con obbligo di corrispondere i diritti doganali calcolati nella misura più elevata applicabile.
  • Il periodo di riferimento per il calcolo dei diritti va dalla data di introduzione delle merci a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza.
  • In caso di eccedenze o presenza di merci diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, il gestore deve prendere in carico le merci irregolarmente presenti.
  • Le medesime regole di responsabilità si applicano anche nelle ipotesi di sostituzione di merce all'interno del deposito autorizzato.
  • L'articolo integra il regime europeo della temporanea custodia (art. 144–149 del Reg. UE 952/2013) definendo la responsabilità patrimoniale del gestore nel contesto nazionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 D.Lgs. 141/2024 — Esercizio della temporanea custodia

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Se, relativamente alle merci introdotte nelle strutture autorizzate per la custodia temporanea vengono riscontrate mancanze o deficienze, il gestore corrisponde i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti, nella misura più elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell’accertamento della loro mancanza o deficienza. Se sono riscontrate eccedenze o la presenza di merci diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, il gestore prende in carico le merci irregolarmente presenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al caso di sostituzione di merce.

Commento

La temporanea custodia nel sistema doganale unionale e nazionale

La temporanea custodia è il regime mediante il quale le merci non unionali, dopo la presentazione in dogana e prima dell'assegnazione di un regime doganale, sono tenute sotto la vigilanza doganale in strutture appositamente autorizzate. Il quadro normativo di riferimento è il Reg. UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione, «CDU»), in particolare gli articoli da 144 a 149, che definiscono il regime, i locali abilitati e gli obblighi del gestore a livello unionale. L'art. 57 del D.Lgs. 141/2024 interviene sul piano nazionale per disciplinare le conseguenze patrimoniali e procedurali in caso di irregolarità riscontrate nelle strutture autorizzate, completando il quadro unionali con regole applicative specifiche per il territorio italiano.

La struttura autorizzata per la temporanea custodia — tipicamente un magazzino portuale, aeroportuale o intermodale — è gestita da un soggetto (il «gestore») che ha ricevuto l'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ai sensi delle disposizioni di raccordo con il CDU. L'autorizzazione comporta l'assunzione di una responsabilità diretta per le merci prese in carico: il gestore diventa il soggetto obbligato a garantire l'integrità fisica e documentale delle partite depositate.

Mancanze e deficienze: la responsabilità patrimoniale del gestore

Quando, all'esito di un controllo, si riscontra che le merci introdotte nella struttura autorizzata presentano mancanze (merci che risultano dalle scritture ma non sono fisicamente presenti) o deficienze (merci presenti in quantità inferiore a quella dichiarata), il gestore è tenuto a corrispondere all'erario i diritti doganali relativi alle merci non rinvenute. L'art. 57, comma 1 specifica due profili fondamentali di questa obbligazione.

Quanto alla base di calcolo, i diritti vengono determinati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti. Ciò significa che l'ADM farà riferimento al valore doganale, all'origine e alla classificazione tariffaria risultanti dalla documentazione presentata al momento dell'introduzione, salvo che l'accertamento d'ufficio fornisca parametri più precisi o diversi.

Quanto alla misura del dazio, si applica la misura più elevata applicabile nel periodo che va dalla data di introduzione delle merci a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza. Questa regola ha una valenza antielusiva precisa: evita che il gestore possa beneficiare di eventuali riduzioni tariffarie intervenute medio tempore, incentivando la massima cura nella conservazione e nella tracciabilità delle merci.

L'obbligazione di pagamento si configura come obbligazione ex lege a carico del gestore, indipendente dall'accertamento di un dolo o di una colpa grave: è sufficiente il dato oggettivo della mancanza riscontrata al momento del controllo. Ciò allinea la disciplina nazionale all'impianto del CDU, che prevede una responsabilità obiettiva del detentore delle merci in regime di temporanea custodia.

Eccedenze e merci diverse: l'obbligo di presa in carico

La norma disciplina anche la situazione speculare: quando nel corso del controllo si riscontrano eccedenze (merci presenti in quantità superiore a quella risultante dalle scritture) o la presenza di merci diverse rispetto a quelle documentate, il gestore è tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti.

La «presa in carico» ha un contenuto tecnico preciso: il gestore deve registrare le merci eccedenti nelle proprie scritture doganali e sottoporle al regime di temporanea custodia, affinché siano successivamente assegnate a un regime doganale definitivo (importazione in libera pratica, riesportazione, deposito doganale, ecc.). Questa soluzione evita che le merci non contabilizzate rimangano in una zona grigia priva di status doganale, garantendo la continuità del controllo da parte dell'ADM.

Le merci «diverse» possono risultare da errori di carico, da sostituzioni non autorizzate o da movimentazioni irregolari all'interno della struttura. In tutti questi casi, la norma assegna al gestore l'obbligo di regolarizzare la situazione documentale, fermo restando che l'ADM potrà avviare ulteriori accertamenti per verificare l'origine dell'anomalia e irrogare le eventuali sanzioni previste per le violazioni degli obblighi doganali.

La sostituzione di merce: estensione del regime

Il comma 2 estende esplicitamente le disposizioni del comma 1 anche alla sostituzione di merce. Si tratta dell'ipotesi in cui le merci originariamente introdotte vengano fisicamente sostituite con merce diversa, conservando la stessa documentazione doganale. È una condotta che può manifestarsi in contesti di evasione dei dazi di importazione o delle misure antidumping: si introduce merce di provenienza comunitaria o già sdoganata in sostituzione di merce non unionale soggetta a dazi elevati.

L'equiparazione della sostituzione alle ipotesi di mancanza/deficienza ha una precisa logica sistematica: anche in questo caso la corrispondenza tra le scritture e la realtà fisica delle merci viene meno, con potenziale danno per le finanze pubbliche. Il legislatore ha scelto di non introdurre una disciplina autonoma, ma di rinviare alle regole già previste per le mancanze, garantendo uniformità di trattamento.

Implicazioni operative per i gestori di strutture autorizzate

Dal punto di vista operativo, i gestori di strutture autorizzate per la temporanea custodia — operatori portuali, terminal container, gestori di magazzini di deposito temporaneo — devono adottare sistemi di gestione delle merci (warehouse management system, WMS) che garantiscano la tracciabilità in tempo reale di ogni movimento fisico. La gestione informatizzata delle scritture doganali è tanto più importante in quanto l'eventuale mancanza emersa in sede di controllo determina una responsabilità automatica per il pagamento dei diritti, senza che il gestore possa opporre l'ignoranza della movimentazione irregolare.

Sul piano pratico, è fondamentale che il gestore:

  • effettui periodiche riconciliazioni tra le scritture doganali e la situazione fisica delle merci depositate;
  • segnali tempestivamente all'ADM qualunque anomalia riscontrata, attivando le procedure di verifica previste dall'autorizzazione;
  • conservi la documentazione relativa a ogni movimento per il periodo previsto dalla normativa doganale (in genere almeno tre anni);
  • predisponga adeguate coperture assicurative per il rischio di perdita, danneggiamento o ammanchi delle merci in custodia.

L'ADM esercita la vigilanza sulle strutture autorizzate attraverso controlli documentali e fisici, che possono essere effettuati sia in via ordinaria (controlli programmati) sia in via straordinaria (a seguito di segnalazioni o anomalie riscontrate nei flussi informativi).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi è responsabile del pagamento dei dazi in caso di mancanza di merci nel deposito di temporanea custodia?

Il gestore della struttura autorizzata è direttamente responsabile del pagamento dei diritti doganali sulle merci non rinvenute. La responsabilità è oggettiva: è sufficiente la constatazione della mancanza al momento del controllo, indipendentemente dalla causa.

Come vengono calcolati i dazi sulle merci mancanti?

I diritti sono calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o da altri accertamenti, applicando l'aliquota più elevata valida nel periodo che va dalla data di introduzione delle merci a quella dell'accertamento della mancanza.

Cosa deve fare il gestore se riscontra merci in eccedenza rispetto alle scritture?

Il gestore deve prendere in carico le merci eccedenti nelle proprie scritture doganali e sottoporle al regime di temporanea custodia, per consentire la loro successiva assegnazione a un regime doganale definitivo sotto la vigilanza dell'ADM.

La disciplina sulle mancanze si applica anche in caso di sostituzione di merce?

Sì. L'art. 57, comma 2 estende espressamente le regole previste per le mancanze e le deficienze anche al caso di sostituzione di merce, equiparando le due ipotesi sotto il profilo della responsabilità patrimoniale del gestore.

Quali misure preventive possono adottare i gestori per ridurre il rischio di mancanze?

I gestori devono implementare sistemi informatici di tracciabilità delle merci (WMS), effettuare riconciliazioni periodiche tra le scritture doganali e la situazione fisica, segnalare tempestivamente le anomalie all'ADM e stipulare adeguate coperture assicurative per il rischio di ammanchi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.