- Il gestore di una struttura autorizzata per la temporanea custodia risponde delle mancanze o deficienze riscontrate sulle merci introdotte, con obbligo di corrispondere i diritti doganali calcolati nella misura più elevata applicabile.
- Il periodo di riferimento per il calcolo dei diritti va dalla data di introduzione delle merci a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza.
- In caso di eccedenze o presenza di merci diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, il gestore deve prendere in carico le merci irregolarmente presenti.
- Le medesime regole di responsabilità si applicano anche nelle ipotesi di sostituzione di merce all'interno del deposito autorizzato.
- L'articolo integra il regime europeo della temporanea custodia (art. 144–149 del Reg. UE 952/2013) definendo la responsabilità patrimoniale del gestore nel contesto nazionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 57 D.Lgs. 141/2024 — Esercizio della temporanea custodia
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Se, relativamente alle merci introdotte nelle strutture autorizzate per la custodia temporanea vengono riscontrate mancanze o deficienze, il gestore corrisponde i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti, nella misura più elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell’accertamento della loro mancanza o deficienza. Se sono riscontrate eccedenze o la presenza di merci diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, il gestore prende in carico le merci irregolarmente presenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al caso di sostituzione di merce.
Stesso numero, altri codici
- Art. 57 D.Lgs. 504/1995 — Privilegi e prescrizione
- Articolo 57 L. 184/1983: Accertamenti del tribunale in casi particolari
- Art. 57 Reg. (UE) 2024/1689 — Spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 57 Cod. Amb. — Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
- Art. 57 D.Lgs. 159/2011 — Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
- Art. 57 D.Lgs. 209/2005 — Attività di riassicurazione
Commento
La temporanea custodia nel sistema doganale unionale e nazionale
La temporanea custodia è il regime mediante il quale le merci non unionali, dopo la presentazione in dogana e prima dell'assegnazione di un regime doganale, sono tenute sotto la vigilanza doganale in strutture appositamente autorizzate. Il quadro normativo di riferimento è il Reg. UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione, «CDU»), in particolare gli articoli da 144 a 149, che definiscono il regime, i locali abilitati e gli obblighi del gestore a livello unionale. L'art. 57 del D.Lgs. 141/2024 interviene sul piano nazionale per disciplinare le conseguenze patrimoniali e procedurali in caso di irregolarità riscontrate nelle strutture autorizzate, completando il quadro unionali con regole applicative specifiche per il territorio italiano.
La struttura autorizzata per la temporanea custodia — tipicamente un magazzino portuale, aeroportuale o intermodale — è gestita da un soggetto (il «gestore») che ha ricevuto l'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ai sensi delle disposizioni di raccordo con il CDU. L'autorizzazione comporta l'assunzione di una responsabilità diretta per le merci prese in carico: il gestore diventa il soggetto obbligato a garantire l'integrità fisica e documentale delle partite depositate.
Mancanze e deficienze: la responsabilità patrimoniale del gestore
Quando, all'esito di un controllo, si riscontra che le merci introdotte nella struttura autorizzata presentano mancanze (merci che risultano dalle scritture ma non sono fisicamente presenti) o deficienze (merci presenti in quantità inferiore a quella dichiarata), il gestore è tenuto a corrispondere all'erario i diritti doganali relativi alle merci non rinvenute. L'art. 57, comma 1 specifica due profili fondamentali di questa obbligazione.
Quanto alla base di calcolo, i diritti vengono determinati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti. Ciò significa che l'ADM farà riferimento al valore doganale, all'origine e alla classificazione tariffaria risultanti dalla documentazione presentata al momento dell'introduzione, salvo che l'accertamento d'ufficio fornisca parametri più precisi o diversi.
Quanto alla misura del dazio, si applica la misura più elevata applicabile nel periodo che va dalla data di introduzione delle merci a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza. Questa regola ha una valenza antielusiva precisa: evita che il gestore possa beneficiare di eventuali riduzioni tariffarie intervenute medio tempore, incentivando la massima cura nella conservazione e nella tracciabilità delle merci.
L'obbligazione di pagamento si configura come obbligazione ex lege a carico del gestore, indipendente dall'accertamento di un dolo o di una colpa grave: è sufficiente il dato oggettivo della mancanza riscontrata al momento del controllo. Ciò allinea la disciplina nazionale all'impianto del CDU, che prevede una responsabilità obiettiva del detentore delle merci in regime di temporanea custodia.
Eccedenze e merci diverse: l'obbligo di presa in carico
La norma disciplina anche la situazione speculare: quando nel corso del controllo si riscontrano eccedenze (merci presenti in quantità superiore a quella risultante dalle scritture) o la presenza di merci diverse rispetto a quelle documentate, il gestore è tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti.
La «presa in carico» ha un contenuto tecnico preciso: il gestore deve registrare le merci eccedenti nelle proprie scritture doganali e sottoporle al regime di temporanea custodia, affinché siano successivamente assegnate a un regime doganale definitivo (importazione in libera pratica, riesportazione, deposito doganale, ecc.). Questa soluzione evita che le merci non contabilizzate rimangano in una zona grigia priva di status doganale, garantendo la continuità del controllo da parte dell'ADM.
Le merci «diverse» possono risultare da errori di carico, da sostituzioni non autorizzate o da movimentazioni irregolari all'interno della struttura. In tutti questi casi, la norma assegna al gestore l'obbligo di regolarizzare la situazione documentale, fermo restando che l'ADM potrà avviare ulteriori accertamenti per verificare l'origine dell'anomalia e irrogare le eventuali sanzioni previste per le violazioni degli obblighi doganali.
La sostituzione di merce: estensione del regime
Il comma 2 estende esplicitamente le disposizioni del comma 1 anche alla sostituzione di merce. Si tratta dell'ipotesi in cui le merci originariamente introdotte vengano fisicamente sostituite con merce diversa, conservando la stessa documentazione doganale. È una condotta che può manifestarsi in contesti di evasione dei dazi di importazione o delle misure antidumping: si introduce merce di provenienza comunitaria o già sdoganata in sostituzione di merce non unionale soggetta a dazi elevati.
L'equiparazione della sostituzione alle ipotesi di mancanza/deficienza ha una precisa logica sistematica: anche in questo caso la corrispondenza tra le scritture e la realtà fisica delle merci viene meno, con potenziale danno per le finanze pubbliche. Il legislatore ha scelto di non introdurre una disciplina autonoma, ma di rinviare alle regole già previste per le mancanze, garantendo uniformità di trattamento.
Implicazioni operative per i gestori di strutture autorizzate
Dal punto di vista operativo, i gestori di strutture autorizzate per la temporanea custodia — operatori portuali, terminal container, gestori di magazzini di deposito temporaneo — devono adottare sistemi di gestione delle merci (warehouse management system, WMS) che garantiscano la tracciabilità in tempo reale di ogni movimento fisico. La gestione informatizzata delle scritture doganali è tanto più importante in quanto l'eventuale mancanza emersa in sede di controllo determina una responsabilità automatica per il pagamento dei diritti, senza che il gestore possa opporre l'ignoranza della movimentazione irregolare.
Sul piano pratico, è fondamentale che il gestore:
L'ADM esercita la vigilanza sulle strutture autorizzate attraverso controlli documentali e fisici, che possono essere effettuati sia in via ordinaria (controlli programmati) sia in via straordinaria (a seguito di segnalazioni o anomalie riscontrate nei flussi informativi).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi è responsabile del pagamento dei dazi in caso di mancanza di merci nel deposito di temporanea custodia?
Il gestore della struttura autorizzata è direttamente responsabile del pagamento dei diritti doganali sulle merci non rinvenute. La responsabilità è oggettiva: è sufficiente la constatazione della mancanza al momento del controllo, indipendentemente dalla causa.
Come vengono calcolati i dazi sulle merci mancanti?
I diritti sono calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o da altri accertamenti, applicando l'aliquota più elevata valida nel periodo che va dalla data di introduzione delle merci a quella dell'accertamento della mancanza.
Cosa deve fare il gestore se riscontra merci in eccedenza rispetto alle scritture?
Il gestore deve prendere in carico le merci eccedenti nelle proprie scritture doganali e sottoporle al regime di temporanea custodia, per consentire la loro successiva assegnazione a un regime doganale definitivo sotto la vigilanza dell'ADM.
La disciplina sulle mancanze si applica anche in caso di sostituzione di merce?
Sì. L'art. 57, comma 2 estende espressamente le regole previste per le mancanze e le deficienze anche al caso di sostituzione di merce, equiparando le due ipotesi sotto il profilo della responsabilità patrimoniale del gestore.
Quali misure preventive possono adottare i gestori per ridurre il rischio di mancanze?
I gestori devono implementare sistemi informatici di tracciabilità delle merci (WMS), effettuare riconciliazioni periodiche tra le scritture doganali e la situazione fisica, segnalare tempestivamente le anomalie all'ADM e stipulare adeguate coperture assicurative per il rischio di ammanchi.
Vedi anche