Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, gli interessi relativi ai diritti doganali diversi dal dazio indebitamente corrisposti sono dovuti nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.
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In sintesi
Per i diritti doganali diversi dal dazio (ad esempio IVA all'importazione e accise), gli interessi sugli importi indebitamente corrisposti sono regolati dalla normativa doganale unionale, salvo che disposizioni specifiche nazionali non prevedano diversamente.
Il dazio in senso stretto è escluso dall'ambito applicativo dell'articolo, essendo disciplinato direttamente dal codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) senza necessità di norma nazionale integrativa.
Il meccanismo degli interessi passivi si attiva quando il soggetto ha corrisposto importi che non erano dovuti (pagamento indebito) e ne chiede il rimborso: la spettanza degli interessi dipende dai termini e dalle modalità indicati dalla normativa unionale.
La clausola «fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni» preserva le eventuali norme speciali nazionali o di settore che già disciplinano la materia in modo diverso, evitando abrogazioni implicite.
Indice dei contenuti
Ambito applicativo: i diritti doganali «diversi dal dazio»
L'art. 55 del D.Lgs. 141/2024 regola il regime degli interessi passivi sugli importi dei diritti doganali diversi dal dazio che siano stati indebitamente corrisposti. La distinzione tra dazio e altri diritti doganali è fondamentale per comprendere la portata della norma. Il dazio all'importazione e all'esportazione è una risorsa propria dell'Unione europea e la sua disciplina - compresa quella degli interessi nelle fattispecie di rimborso - è contenuta direttamente nel codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) e nel Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Non vi è spazio per la norma nazionale in questo ambito: il primato del diritto unionale è integrale.
I diritti doganali diversi dal dazio sono invece di competenza nazionale: in primo luogo l'IVA all'importazione (che viene riscossa dalla dogana per conto dell'erario), le accise sulle merci importate (combustibili, tabacchi, alcolici) e altre imposte o diritti che possono essere prelevati al momento dell'introduzione delle merci nel territorio. Per questi, la norma di riferimento per gli interessi è la normativa doganale unionale, in virtù del rinvio che l'art. 55 opera.
La clausola di salvaguardia: «fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni»
Il comma 1 esordisce con «fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni». Questa clausola di salvaguardia è tecnicamente rilevante: significa che se esistono già norme nazionali speciali che disciplinano gli interessi su specifici diritti doganali diversi dal dazio - ad esempio nel D.Lgs. 471/1997 sulle sanzioni in materia tributaria o nel T.U. delle accise (D.Lgs. 504/1995) - quelle norme continuano ad applicarsi. L'art. 55 funge dunque da norma generale residuale, applicabile in assenza di disciplina speciale.
Il meccanismo degli interessi sui pagamenti indebiti
Gli interessi maturano quando il soggetto ha versato all'ADM importi che non erano dovuti, sia per errore nel calcolo del diritto, sia per successivo riconoscimento di esenzione o di classificazione tariffaria diversa, sia in seguito a revisione dell'accertamento favorevole all'operatore. In questi casi, il rimborso dell'indebito è accompagnato dagli interessi passivi, il cui tasso, i termini di decorrenza e le modalità di calcolo sono determinati dalla normativa doganale unionale.
Il Reg. UE 952/2013 all'art. 116 e seguenti disciplina il rimborso e lo sgravio dei dazi; per i diritti non-dazio, l'art. 55 del D.Lgs. 141/2024 stabilisce il rinvio alle medesime regole unionali in materia di interessi. In pratica, l'operatore che ottiene un rimborso di IVA all'importazione pagata in eccesso applicherà le stesse regole sugli interessi previste per i rimborsi doganali in senso stretto, salvo che una norma speciale (ad esempio quella IVA) disponga diversamente.
Profili procedurali: chi chiede gli interessi e come
L'operatore economico (importatore, spedizioniere in rappresentanza diretta, o depositario doganale) che ha corrisposto un importo non dovuto deve presentare istanza di rimborso all'ADM nei termini previsti dalla normativa doganale. La richiesta di interessi si accompagna automaticamente alla richiesta di rimborso: non è necessaria un'istanza separata. L'ADM liquida gli interessi secondo i parametri unionali, garantendo la coerenza con il sistema di rimborsi doganali standardizzato a livello europeo.
Raccordo con il CDU e rilevanza per la prassi
L'art. 55 è espressione del principio di raccordo sistematico tra la disciplina nazionale complementare e il Reg. UE 952/2013 che pervade l'intero D.Lgs. 141/2024. Per i diritti di pertinenza unionale (dazi), la norma tace perché il CDU è autosufficiente. Per i diritti nazionali accessori all'operazione doganale, la norma opera un rinvio mobile alla normativa unionale, assicurando uniformità di trattamento e prevedibilità per gli operatori internazionali. Dal punto di vista pratico, spedizionieri e doganalisti devono consultare il testo aggiornato del CDU e dei regolamenti delegati ed esecutivi per determinare il tasso e i termini degli interessi applicabili nei singoli casi di rimborso.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Qual è la differenza tra dazio e diritti doganali diversi dal dazio?
Il dazio è una risorsa propria dell'UE disciplinata interamente dal CDU (Reg. UE 952/2013). I diritti doganali diversi dal dazio sono imposte nazionali riscosse dalla dogana: in primo luogo IVA all'importazione e accise. L'art. 55 riguarda solo questi ultimi, poiché per il dazio gli interessi sono già regolati dal CDU.
Come si calcola il tasso degli interessi passivi sull'indebito doganale?
Il tasso è determinato dalla normativa doganale unionale (Reg. UE 952/2013 e regolamenti delegati ed esecutivi). L'operatore deve verificare le disposizioni unionali vigenti in materia di rimborso per il periodo di riferimento. Se esistono norme speciali nazionali applicabili alla specifica imposta (es. accise), queste prevalgono in virtù della clausola di salvaguardia dell'art. 55.
È necessario fare una richiesta separata per gli interessi o seguono automaticamente il rimborso?
Gli interessi maturano automaticamente sull'indebito e la loro liquidazione avviene nell'ambito del procedimento di rimborso. Non è necessaria un'istanza separata: l'ADM è tenuta a riconoscerli contestualmente al rimborso del principale.
La clausola 'fatto salvo' dell'art. 55 a quali norme si riferisce?
Si riferisce a tutte le disposizioni speciali nazionali che già disciplinano gli interessi su specifici diritti doganali: ad esempio il T.U. delle accise (D.Lgs. 504/1995), la disciplina IVA o altre leggi di settore. Queste norme speciali continuano ad applicarsi in via preferenziale rispetto all'art. 55.
Un operatore in rappresentanza indiretta può chiedere il rimborso dell'indebito con gli interessi?
La legittimazione attiva al rimborso dipende da chi è debitore dei diritti doganali ai sensi del CDU. Il rappresentante indiretto è debitore solidale, ma di norma il rimborso è chiesto dal dichiarante o dal debitore principale. L'art. 55 si applica al soggetto che ha materialmente corrisposto l'importo non dovuto, indipendentemente dalla forma di rappresentanza.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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Ambito applicativo: i diritti doganali «diversi dal dazio»
L'art. 55 del D.Lgs. 141/2024 regola il regime degli interessi passivi sugli importi dei diritti doganali diversi dal dazio che siano stati indebitamente corrisposti. La distinzione tra dazio e altri diritti doganali è fondamentale per comprendere la portata della norma. Il dazio all'importazione e all'esportazione è una risorsa propria dell'Unione europea e la sua disciplina - compresa quella degli interessi nelle fattispecie di rimborso - è contenuta direttamente nel codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) e nel Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Non vi è spazio per la norma nazionale in questo ambito: il primato del diritto unionale è integrale.
I diritti doganali diversi dal dazio sono invece di competenza nazionale: in primo luogo l'IVA all'importazione (che viene riscossa dalla dogana per conto dell'erario), le accise sulle merci importate (combustibili, tabacchi, alcolici) e altre imposte o diritti che possono essere prelevati al momento dell'introduzione delle merci nel territorio. Per questi, la norma di riferimento per gli interessi è la normativa doganale unionale, in virtù del rinvio che l'art. 55 opera.
La clausola di salvaguardia: «fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni»
Il comma 1 esordisce con «fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni». Questa clausola di salvaguardia è tecnicamente rilevante: significa che se esistono già norme nazionali speciali che disciplinano gli interessi su specifici diritti doganali diversi dal dazio - ad esempio nel D.Lgs. 471/1997 sulle sanzioni in materia tributaria o nel T.U. delle accise (D.Lgs. 504/1995) - quelle norme continuano ad applicarsi. L'art. 55 funge dunque da norma generale residuale, applicabile in assenza di disciplina speciale.
Il meccanismo degli interessi sui pagamenti indebiti
Gli interessi maturano quando il soggetto ha versato all'ADM importi che non erano dovuti, sia per errore nel calcolo del diritto, sia per successivo riconoscimento di esenzione o di classificazione tariffaria diversa, sia in seguito a revisione dell'accertamento favorevole all'operatore. In questi casi, il rimborso dell'indebito è accompagnato dagli interessi passivi, il cui tasso, i termini di decorrenza e le modalità di calcolo sono determinati dalla normativa doganale unionale.
Il Reg. UE 952/2013 all'art. 116 e seguenti disciplina il rimborso e lo sgravio dei dazi; per i diritti non-dazio, l'art. 55 del D.Lgs. 141/2024 stabilisce il rinvio alle medesime regole unionali in materia di interessi. In pratica, l'operatore che ottiene un rimborso di IVA all'importazione pagata in eccesso applicherà le stesse regole sugli interessi previste per i rimborsi doganali in senso stretto, salvo che una norma speciale (ad esempio quella IVA) disponga diversamente.
Profili procedurali: chi chiede gli interessi e come
L'operatore economico (importatore, spedizioniere in rappresentanza diretta, o depositario doganale) che ha corrisposto un importo non dovuto deve presentare istanza di rimborso all'ADM nei termini previsti dalla normativa doganale. La richiesta di interessi si accompagna automaticamente alla richiesta di rimborso: non è necessaria un'istanza separata. L'ADM liquida gli interessi secondo i parametri unionali, garantendo la coerenza con il sistema di rimborsi doganali standardizzato a livello europeo.
Raccordo con il CDU e rilevanza per la prassi
L'art. 55 è espressione del principio di raccordo sistematico tra la disciplina nazionale complementare e il Reg. UE 952/2013 che pervade l'intero D.Lgs. 141/2024. Per i diritti di pertinenza unionale (dazi), la norma tace perché il CDU è autosufficiente. Per i diritti nazionali accessori all'operazione doganale, la norma opera un rinvio mobile alla normativa unionale, assicurando uniformità di trattamento e prevedibilità per gli operatori internazionali. Dal punto di vista pratico, spedizionieri e doganalisti devono consultare il testo aggiornato del CDU e dei regolamenti delegati ed esecutivi per determinare il tasso e i termini degli interessi applicabili nei singoli casi di rimborso.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Qual è la differenza tra dazio e diritti doganali diversi dal dazio?
Il dazio è una risorsa propria dell'UE disciplinata interamente dal CDU (Reg. UE 952/2013). I diritti doganali diversi dal dazio sono imposte nazionali riscosse dalla dogana: in primo luogo IVA all'importazione e accise. L'art. 55 riguarda solo questi ultimi, poiché per il dazio gli interessi sono già regolati dal CDU.
Come si calcola il tasso degli interessi passivi sull'indebito doganale?
Il tasso è determinato dalla normativa doganale unionale (Reg. UE 952/2013 e regolamenti delegati ed esecutivi). L'operatore deve verificare le disposizioni unionali vigenti in materia di rimborso per il periodo di riferimento. Se esistono norme speciali nazionali applicabili alla specifica imposta (es. accise), queste prevalgono in virtù della clausola di salvaguardia dell'art. 55.
È necessario fare una richiesta separata per gli interessi o seguono automaticamente il rimborso?
Gli interessi maturano automaticamente sull'indebito e la loro liquidazione avviene nell'ambito del procedimento di rimborso. Non è necessaria un'istanza separata: l'ADM è tenuta a riconoscerli contestualmente al rimborso del principale.
La clausola 'fatto salvo' dell'art. 55 a quali norme si riferisce?
Si riferisce a tutte le disposizioni speciali nazionali che già disciplinano gli interessi su specifici diritti doganali: ad esempio il T.U. delle accise (D.Lgs. 504/1995), la disciplina IVA o altre leggi di settore. Queste norme speciali continuano ad applicarsi in via preferenziale rispetto all'art. 55.
Un operatore in rappresentanza indiretta può chiedere il rimborso dell'indebito con gli interessi?
La legittimazione attiva al rimborso dipende da chi è debitore dei diritti doganali ai sensi del CDU. Il rappresentante indiretto è debitore solidale, ma di norma il rimborso è chiesto dal dichiarante o dal debitore principale. L'art. 55 si applica al soggetto che ha materialmente corrisposto l'importo non dovuto, indipendentemente dalla forma di rappresentanza.