Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 40 D.Lgs. 141/2024 – Controlli a posteriori

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni doganali unionali, l’Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere, dopo lo svincolo delle merci, al controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali.

2. Nello svolgimento dei controlli a posteriori i soggetti di cui al comma 1 possono: a) invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire, anche a mezzo rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti inerenti alle merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie e i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano comunque interessati dalle operazioni doganali; b) accedere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all’esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all’eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.

3. Nello svolgimento dei controlli a posteriori si applicano le disposizioni previste dall’ articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le autorizzazioni per le richieste di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono rilasciate, per l’Agenzia, dal direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal direttore provinciale nonché, per la Guardia di finanza, dal Comandante regionale o equiparato.

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In sintesi

  • ADM e GdF possono effettuare controlli sulle dichiarazioni doganali anche dopo lo svincolo delle merci, senza limiti temporali specifici fissati dall'articolo (rinvio alle norme unionali).
  • I poteri includono la convocazione dell'operatore, la richiesta di documenti con preavviso minimo di 15 giorni e l'accesso fisico ai luoghi di attività produttiva e commerciale.
  • L'accesso ai luoghi aziendali richiede apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio competente (direttore regionale/interregionale per ADM; comandante regionale per GdF).
  • Si applicano le garanzie procedurali del DPR 633/1972 (normativa IVA), in quanto compatibili: la disciplina doganale si avvale del medesimo impianto dei controlli fiscali.
  • Le autorizzazioni per accesso a dati bancari e finanziari richiedono il nulla osta del direttore regionale ADM o del comandante regionale GdF.
Indice dei contenuti

Funzione e collocazione sistematica del controllo a posteriori

L'articolo 40 del D.Lgs. 141/2024 disciplina il controllo a posteriori («post-clearance audit» nella terminologia del codice doganale dell'Unione), vale a dire il controllo che si effettua dopo lo svincolo delle merci. Si tratta di uno strumento essenziale nel sistema di controllo doganale moderno: il Reg. UE 952/2013 (CDU), all'art. 48, prevede espressamente che le autorità doganali possano controllare l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni doganali anche dopo la conclusione del procedimento di sdoganamento. L'art. 40 D.Lgs. 141/2024 costituisce la norma nazionale di attuazione, definendo poteri, procedure e garanzie per l'esercizio di tale controllo da parte di ADM e della Guardia di finanza.

Il controllo a posteriori risponde a una logica di risk management: in un contesto di elevatissimi volumi di scambi, il controllo sistematico ante-svincolo di tutte le merci sarebbe impossibile senza pregiudicare la fluidità del commercio internazionale. Le autorità doganali operano quindi per campionamento ante-svincolo e riserv ano un controllo più approfondito a un numero selezionato di operazioni, individuate sulla base di profili di rischio.

Comma 1 - Ambito e legittimazione

Il primo comma afferma che il controllo a posteriori si affianca («fermo restando») alle disposizioni doganali unionali: l'art. 40 non deroga all'art. 48 CDU né lo sostituisce, ma lo integra con le specificità procedurali nazionali. Soggetti legittimati sono ADM e la Guardia di finanza, «dopo lo svincolo delle merci». Lo svincolo è il momento in cui la merce viene «liberata» per la destinazione doganale richiesta (art. 195 CDU), cioè resa disponibile al dichiarante. Da tale momento inizia il periodo in cui i controlli a posteriori possono essere attivati.

Il termine entro cui ADM può procedere alla revisione dell'accertamento è fissato dall'art. 78 CDU a tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale. Questo termine - non richiamato esplicitamente dall'art. 40 D.Lgs. 141/2024 ma pienamente applicabile in quanto norma di diritto unionale direttamente efficace - è il limite temporale entro cui il controllo a posteriori può sfociare in una rettifica dell'accertamento e in una richiesta di maggiori dazi.

Comma 2 - Poteri di indagine: convocazione e accesso

Il secondo comma elenca i poteri concreti degli organi di controllo.

Convocazione e richiesta documentale (lett. a): gli organi possono invitare gli operatori a comparire o a fornire documenti e notizie, indicando il motivo e fissando un termine non inferiore a 15 giorni. Il rispetto del termine minimo tutela l'operatore da richieste «a sorpresa» che non lascino tempo sufficiente per raccogliere la documentazione. La richiesta può essere estesa a «altri soggetti pubblici o privati» comunque interessati dalle operazioni doganali: spedizionieri, magazzinieri, vettori, banche, assicuratori. Questa previsione è particolarmente rilevante per gli spedizionieri doganali che hanno agito in nome proprio: pur non essendo i destinatari finali della merce, sono stati parte del procedimento doganale e conservano copia delle dichiarazioni presentate.

Accesso ai luoghi (lett. b): gli organi possono accedere, muniti di apposita autorizzazione, nei luoghi adibiti ad attività produttive e commerciali, nonché nei luoghi di conservazione della documentazione. L'autorizzazione deve essere rilasciata «dai responsabili dei rispettivi uffici»: nel testo non si identifica direttamente chi sia il «responsabile», ma il comma 4 chiarisce che per le richieste più invasive (dati bancari) la competenza è del direttore regionale/interregionale per ADM e del comandante regionale per GdF. Ragionevolmente, per i semplici accessi ai locali aziendali la competenza è del direttore dell'ufficio doganale territorialmente competente.

L'accesso fisico ai locali aziendali consente agli organi di procedere all'ispezione delle merci ancora presenti (es. merci in giacenza che erano state sdoganate) e alla verifica della documentazione (fatture, polizze di carico, certificati di origine, scritture contabili). È uno strumento potenzialmente incisivo che richiede un'accurata preparazione da parte dell'impresa verificata.

Comma 3 - Rinvio alle garanzie del DPR 633/1972

Il terzo comma prevede che ai controlli a posteriori si applichino le disposizioni dell'art. 52, commi 4-10, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), in quanto compatibili. Il richiamo è significativo perché quelle disposizioni contengono le garanzie fondamentali dell'operatore durante le verifiche fiscali:

  • il diritto di essere assistito da un professionista durante le operazioni di accesso;
  • la necessità che le operazioni avvengano durante il normale orario di esercizio dell'attività;
  • l'obbligo di redigere un verbale delle operazioni compiute;
  • il diritto a ottenere copia dei documenti acquisiti;
  • la possibilità di formulare osservazioni e riserve nel verbale.

Il rinvio al DPR 633/1972 riflette una scelta di sistema: il legislatore ha ritenuto più efficiente richiamare la disciplina già rodata delle verifiche fiscali piuttosto che riscrivere ex novo analoghe garanzie nel testo doganale. La compatibilità va valutata caso per caso: alcune disposizioni del DPR 633/1972 sono strettamente legate all'IVA e non si prestano al contesto doganale (es. quelle relative ai registri IVA), mentre altre (es. le garanzie procedurali dell'accesso) sono pienamente trasponibili.

Comma 4 - Autorizzazioni per l'accesso ai dati bancari e finanziari

Le richieste di dati bancari e finanziari (art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, DPR 633/1972) richiedono un'autorizzazione di livello superiore rispetto ai normali accessi. Per ADM la competenza è del direttore regionale o interregionale (e, per le province autonome di Trento e Bolzano, del direttore provinciale); per la GdF, del comandante regionale o equiparato. Tale meccanismo di autorizzazione gerarchica superiore mira a bilanciare l'efficacia investigativa con la tutela della riservatezza finanziaria degli operatori, garantendo che l'acquisizione di informazioni bancarie sia disposta solo da chi abbia piena cognizione del caso e responsabilità adeguata.

Implicazioni operative per gli operatori economici

Per un'impresa importatrice o uno spedizioniere doganale che riceva un invito a comparire o a fornire documenti nell'ambito di un controllo a posteriori, è fondamentale:

  • verificare che il preavviso rispetti il termine minimo di 15 giorni e, se insufficiente, eccepirlo formalmente;
  • raccogliere tempestivamente tutte le dichiarazioni doganali, fatture, prove di origine, documenti di trasporto e scritture contabili relative al periodo controllato;
  • coinvolgere uno spedizioniere doganale o un consulente tributario specializzato fin dall'inizio;
  • in caso di accesso ai locali, redigere accurate riserve nel verbale su eventuali irregolarità procedurali riscontrate;
  • ricordare che il controllo a posteriori può sfociare in una revisione dell'accertamento con richiesta di maggiori dazi entro tre anni.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanto tempo ADM può effettuare un controllo a posteriori e richiedere maggiori dazi?

Il termine è di tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, come previsto dall'art. 78 CDU (Reg. UE 952/2013), direttamente applicabile. L'art. 40 D.Lgs. 141/2024 disciplina le modalità procedurali nazionali ma non modifica questo termine unionale.

L'operatore può rifiutarsi di comparire o di fornire documenti ricevuto l'invito ADM?

No, l'obbligo di cooperazione è vincolante. Il rifiuto può configurare una violazione doganale sanzionabile. Tuttavia l'operatore può eccepire la nullità dell'invito se il preavviso è inferiore ai 15 giorni previsti dall'art. 40, comma 2, lett. a).

Uno spedizioniere doganale che ha agito per conto terzi può essere soggetto a controllo a posteriori?

Sì. L'art. 40, comma 2, lett. a), prevede che la richiesta possa essere rivolta anche ad 'altri soggetti pubblici o privati che risultano comunque interessati dalle operazioni doganali', il che include spedizionieri e vettori.

Quali garanzie ha l'impresa durante l'accesso ai locali aziendali da parte di ADM o GdF?

Si applicano le garanzie dell'art. 52, commi 4-10, DPR 633/1972: accesso nelle ore lavorative, redazione del verbale, diritto di assistenza da parte di un professionista, possibilità di formulare osservazioni e riserve nel verbale.

Chi autorizza la richiesta dei dati bancari di un'impresa nell'ambito di un controllo a posteriori?

Per ADM: il direttore regionale o interregionale (o il direttore provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano). Per la GdF: il comandante regionale o equiparato. Non è sufficiente l'autorizzazione del direttore dell'ufficio locale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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