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Categoria: Dogane — D.Lgs. 141/2024

  • Art. 13 D.Lgs. 141/2024 — Controllo doganale delle persone

    Art. 13 D.Lgs. 141/2024 — Controllo doganale delle persone

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il personale dell’Agenzia, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all’Agenzia, può invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell’ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.

    2. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell’Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.

    3. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto ore alla competente autorità giudiziaria.

    4. L’autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

  • Art. 14 D.Lgs. 141/2024 — Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali

    Art. 14 D.Lgs. 141/2024 — Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano, al fine di assicurare l’osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonché nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l’estero ovvero in arrivo dall’estero. In tali casi alla competenza del personale dell’Agenzia è sostituita quella dei militari della Guardia di finanza.

  • Art. 15 D.Lgs. 141/2024 — Servizio di riscontro

    Art. 15 D.Lgs. 141/2024 — Servizio di riscontro

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extra-doganali e ai varchi degli spazi doganali, i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio di riscontro è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine e internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l’imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi e aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.

    2. I militari della Guardia di finanza addetti al servizio di riscontro possono prescindere dall’eseguire il riscontro, ovvero limitarlo a una parte soltanto del carico, salvo che non sia espressamente richiesto dall’Agenzia ovvero dai superiori gerarchici del Corpo della Guardia di finanza.

    3. Nel caso in cui dal riscontro emergono discordanze o comunque se sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della Guardia di finanza inoltrano, immediatamente, motivata richiesta all’Agenzia affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

    4. Delle attività di riscontro, ovvero della loro mancata o parziale esecuzione ai sensi del comma 2, è data attestazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia.

    5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non sono effettuati presso gli uffici di passaggio, limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito. Tuttavia, i militari della Guardia di finanza, quando nell’esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta all’Agenzia, affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

    6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse.

  • Art. 16 D.Lgs. 141/2024 — Servizio visita approdi

    Art. 16 D.Lgs. 141/2024 — Servizio visita approdi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. All’arrivo delle imbarcazioni in porto, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo per verificare sommariamente lo stato del carico rispetto alla dichiarazione, al manifesto e agli altri documenti del carico e riscontrare le provviste di bordo esistenti, apponendo i sigilli sui generi soggetti a vincolo fiscale che ne facciano parte in quantità superiore ai limiti consentiti.

    2. Gli esiti dell’attività svolta sono riportati in apposito verbale consegnato in copia al capitano dell’imbarcazione e, in caso di irregolarità, inoltrato all’Agenzia.

  • Art. 17 D.Lgs. 141/2024 — Servizio di vigilanza

    Art. 17 D.Lgs. 141/2024 — Servizio di vigilanza

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I responsabili degli uffici dell’Agenzia, d’intesa con i competenti comandanti del Corpo della Guardia di finanza, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato e attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi diversi dagli spazi doganali e dal circuito doganale.

  • Art. 18 D.Lgs. 141/2024 — Zona di vigilanza doganale terrestre

    Art. 18 D.Lgs. 141/2024 — Zona di vigilanza doganale terrestre

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È istituita una zona di vigilanza doganale terrestre, nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.

    2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende, verso l’interno: a) per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre; b) per cinque chilometri dal lido del mare.

    3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze: a) la zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata; b) l’estensione territoriale indicata nel comma 2, lettera b), può essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade; c) sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l’interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e dieci chilometri.

  • Art. 19 D.Lgs. 141/2024 — Esercizio della vigilanza nella zona terrestre

    Art. 19 D.Lgs. 141/2024 — Esercizio della vigilanza nella zona terrestre

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per accertare la legittima provenienza delle merci soggette a diritti di confine, che sono trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte in violazione delle disposizioni del presente allegato nel territorio doganale.

    2. Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

    3. Nei casi di cui al comma 1, il verbale delle operazioni compiute è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, all’autorità giudiziaria del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, che, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

  • Art. 20 D.Lgs. 141/2024 — Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre

    Art. 20 D.Lgs. 141/2024 — Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.

  • Art. 21 D.Lgs. 141/2024 — Esercizio della vigilanza nei laghi di confine

    Art. 21 D.Lgs. 141/2024 — Esercizio della vigilanza nei laghi di confine

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di violazioni previste dal presente allegato, e scortarle al più vicino ufficio dell’Agenzia per i necessari accertamenti.

  • Art. 22 D.Lgs. 141/2024 — Zona di vigilanza doganale marittima

    Art. 22 D.Lgs. 141/2024 — Zona di vigilanza doganale marittima

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale.

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è notificato agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia.

  • Art. 23 D.Lgs. 141/2024 — Esercizio della vigilanza nella zona marittima

    Art. 23 D.Lgs. 141/2024 — Esercizio della vigilanza nella zona marittima

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano della nave, se prescritti, il manifesto e gli altri documenti del carico.

    2. Se il capitano della nave non è munito del manifesto e degli altri documenti del carico o si rifiuta di presentarli, e in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata al più vicino ufficio dell’Agenzia per i necessari accertamenti.

    3. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l’imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell’Agenzia, i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino ufficio dell’Agenzia per i relativi provvedimenti.

  • Art. 24 D.Lgs. 141/2024 — Casi di naufragio

    Art. 24 D.Lgs. 141/2024 — Casi di naufragio

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. In caso di naufragio l’Agenzia e la Guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, provvedono, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi con la Capitaneria di Porto.

    2. Alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia accertata la relativa posizione unionale, è data una destinazione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie procedure doganali.