Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 19 D.Lgs. 141/2024 – Esercizio della vigilanza nella zona terrestre

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Per accertare la legittima provenienza delle merci soggette a diritti di confine, che sono trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte in violazione delle disposizioni del presente allegato nel territorio doganale.

2. Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

3. Nei casi di cui al comma 1, il verbale delle operazioni compiute è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, all’autorità giudiziaria del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, che, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

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In sintesi

  • Nella zona di vigilanza doganale terrestre, l'ADM e la Guardia di finanza possono procedere a perquisizioni, verificazioni e ricerche per accertare la legittima provenienza delle merci soggette a diritti di confine.
  • Le merci possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi di introduzione illecita nel territorio doganale.
  • Il detentore delle merci ha l'onere di dimostrarne la legittima provenienza: il rifiuto o l'incapacità di provare la provenienza determina la sua responsabilità per le violazioni doganali.
  • Il verbale delle operazioni deve essere trasmesso all'autorità giudiziaria entro 48 ore, che lo convalida entro le successive 48 ore se ne ricorrono i presupposti.
  • L'inversione dell'onere della prova a carico del detentore costituisce un presidio fondamentale contro l'evasione dei diritti di confine nella zona terrestre di frontiera.
Indice dei contenuti

La zona di vigilanza doganale terrestre: delimitazione e funzione

Il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) attribuisce alle autorità doganali degli Stati membri il compito di garantire la vigilanza doganale sull'intero territorio, con particolare intensità nelle zone di frontiera. Il D.Lgs. 141/2024 declina sul piano nazionale questo mandato, individuando specifiche modalità operative per la zona di vigilanza terrestre.

La zona di vigilanza doganale terrestre è la fascia di territorio adiacente alla frontiera terrestre all'interno della quale l'ADM e la Guardia di finanza esercitano poteri rafforzati di controllo. La sua ampiezza e delimitazione sono stabilite da disposizioni regolamentari e operative dell'Agenzia, in raccordo con le norme storicamente sedimentate nel testo unico doganale preesistente. L'articolo 19 del D.Lgs. 141/2024 disciplina i poteri di intervento in questa fascia e le conseguenze giuridiche per i detentori di merci di dubbia provenienza.

I poteri di accertamento: perquisizioni, verificazioni e ricerche

L'articolo 19, comma 1, richiama espressamente gli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (legge sulle violazioni delle leggi finanziarie), che costituiscono la base normativa storica dei poteri ispettivi doganali. In forza di questo richiamo, nella zona di vigilanza terrestre è possibile procedere a:

  • Perquisizioni: ispezione di persone, veicoli, bagagli e luoghi, per verificare la presenza di merci non dichiarate o illecitamente introdotte;
  • Verificazioni: accertamento quantitativo e qualitativo delle merci in transito o depositate, con confronto tra quanto dichiarato e quanto effettivamente rilevato;
  • Ricerche: attività esplorativa per individuare merci nascoste o occultate, estesa a qualsiasi luogo o contenitore accessibile nella zona.

Questi poteri possono essere esercitati sia dall'ADM sia dalla Guardia di finanza, che nella vigilanza doganale agisce in qualità di polizia tributaria con funzioni di ausilio all'Agenzia. La collaborazione tra i due enti è regolata da protocolli operativi che definiscono le rispettive competenze e le modalità di intervento congiunto.

Il sequestro delle merci: presupposti e procedura

Il comma 1 dell'articolo 19 prevede che le merci possano essere sottoposte a sequestro quando vi sono «indizi» che esse siano state introdotte in violazione delle disposizioni del D.Lgs. 141/2024 nel territorio doganale. Il termine «indizi» richiama uno standard probatorio inferiore rispetto alla prova piena: è sufficiente la presenza di elementi oggettivi che rendano ragionevolmente sospetta l'introduzione illecita.

Il sequestro in ambito doganale è una misura cautelare finalizzata a garantire sia il pagamento dei diritti di confine eventualmente evasi, sia la disponibilità della merce come corpo del reato o prova delle violazioni. La procedura di sequestro deve essere documentata nel verbale delle operazioni, che assume rilevanza sia amministrativa sia processuale.

L'inversione dell'onere della prova a carico del detentore

Uno degli aspetti più rilevanti dell'articolo 19 sotto il profilo operativo è l'inversione dell'onere della prova stabilita dal comma 2. Il detentore delle merci deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora:

  • rifiuti di fornire tale dimostrazione;
  • non sia in grado di fornirla;
  • le prove addotte risultino inattendibili;

egli è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal decreto. Si tratta di una presunzione relativa di illiceità, che il detentore può superare solo fornendo prova contraria adeguata. La presunzione si fonda sulla considerazione che chi detiene merci in una zona di frontiera è nella migliore posizione per conoscerne e documentarne la provenienza.

Importante eccezione: la responsabilità non si applica quando risulta che il detentore si trova in possesso della merce «in conseguenza di altro reato da lui commesso». In tal caso, il soggetto risponderà del reato a monte (ad esempio furto o ricettazione), ma non delle violazioni doganali in quanto tali, poiché la sua detenzione non è riconducibile a un'autonoma scelta di evasione doganale.

Il verbale e il controllo dell'autorità giudiziaria

Il comma 3 introduce un fondamentale meccanismo di garanzia giurisdizionale: il verbale delle operazioni compiute (perquisizioni, verificazioni, ricerche) deve essere trasmesso senza ritardo - e comunque non oltre le 48 ore - all'autorità giudiziaria del luogo dove la perquisizione è stata eseguita. L'autorità giudiziaria, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive 48 ore.

Questo meccanismo di doppio termine (48+48 ore) riflette i principi costituzionali in materia di libertà personale e inviolabilità del domicilio (artt. 13 e 14 Cost.), adattati al contesto delle operazioni doganali. La convalida giudiziaria serve a verificare che le perquisizioni siano state eseguite nel rispetto dei limiti normativi e a garantire che i diritti fondamentali degli interessati non siano stati compromessi.

La mancata trasmissione del verbale nei termini previsti costituisce un vizio procedurale che può incidere sulla validità degli atti compiuti e sulla utilizzabilità degli elementi acquisiti nel procedimento sanzionatorio o penale.

Profili pratici per lo spedizioniere e l'operatore doganale

Per l'operatore che transita nella zona di vigilanza terrestre con merci soggette a diritti di confine, l'articolo 19 impone alcune precauzioni fondamentali. È essenziale disporre sempre di documentazione completa che attesti la provenienza legittima delle merci: fatture di acquisto, documenti di trasporto (CMR, DDT), certificati di origine, dichiarazioni doganali di importazione o di transito. La mancanza di questi documenti, anche se non intenzionale, espone il detentore alla presunzione di responsabilità ex comma 2.

In caso di perquisizione o verificazione, il soggetto interessato ha il diritto di essere presente alle operazioni, di ricevere copia del verbale e di formulare osservazioni. È opportuno avvalersi di assistenza di uno spedizioniere doganale o di un legale specializzato, soprattutto quando le merci siano di valore elevato o quando le contestazioni riguardino possibili fattispecie penali (contrabbando).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può effettuare perquisizioni nella zona di vigilanza doganale terrestre?

Le perquisizioni possono essere effettuate sia dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sia dalla Guardia di finanza, che opera in qualità di polizia tributaria ausiliaria dell'ADM. I due enti agiscono spesso in coordinamento, con protocolli operativi che ne definiscono le rispettive competenze.

Cosa deve fare chi viene fermato con merci nella zona di vigilanza terrestre?

Il detentore deve dimostrare la legittima provenienza delle merci, presentando documenti come fatture di acquisto, CMR, DDT e dichiarazioni doganali. La mancanza di documentazione - anche involontaria - determina la presunzione di responsabilità per violazioni doganali.

Entro quanto tempo il verbale della perquisizione deve essere trasmesso all'autorità giudiziaria?

Il verbale deve essere trasmesso senza ritardo e comunque non oltre 48 ore dall'operazione. L'autorità giudiziaria, se ne ricorrono i presupposti, deve convalidare il verbale entro le successive 48 ore.

Quando scatta il sequestro delle merci nella zona di vigilanza terrestre?

Il sequestro è disposto quando vi sono indizi che le merci siano state introdotte in violazione delle disposizioni del D.Lgs. 141/2024. Non è necessaria la prova piena: è sufficiente la presenza di elementi oggettivi che rendano ragionevolmente sospetta l'introduzione illecita.

Il detentore di merci rubate è responsabile delle violazioni doganali?

No. L'art. 19, comma 2, prevede che la presunzione di responsabilità non si applichi quando risulta che il detentore si trova in possesso della merce in conseguenza di un altro reato da lui commesso. In tal caso risponderà di quel reato, ma non delle violazioni doganali in senso stretto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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