Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 D.Lgs. 141/2024 – Esercizio della vigilanza nei laghi di confine
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di violazioni previste dal presente allegato, e scortarle al più vicino ufficio dell’Agenzia per i necessari accertamenti.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La specificità geografica: laghi di confine come frontiere esterne UE
L'articolo 21 del D.Lgs. 141/2024 disciplina una fattispecie del tutto peculiare nel panorama della vigilanza doganale italiana: il controllo doganale esercitato sulle acque interne dei laghi di confine con la Svizzera, in particolare il lago Maggiore e il lago di Lugano. Questi bacini presentano caratteristiche uniche: sono in parte svizzeri e in parte italiani, ed essendo la Svizzera un Paese terzo rispetto all'Unione europea (non membro dell'UE, ancorché parte dell'accordo di Schengen in materia di libera circolazione delle persone), le loro sponde italiane costituiscono frontiere esterne dell'Unione ai fini doganali.
Ciò significa che le merci che attraversano le acque di questi laghi tra la sponda svizzera e quella italiana sono soggette alle formalità doganali del codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, «CDU») come qualsiasi importazione da Paese terzo. La vigilanza di cui all'art. 21 è dunque una manifestazione concreta del presidio della linea di vigilanza doganale in un contesto geografico di difficile controllo.
Il soggetto preposto: la Guardia di finanza
La norma assegna espressamente alla Guardia di finanza il potere-dovere di fermare e visitare le navi nelle acque nazionali di questi laghi. L'uso del verbo «debbono» (forma imperativa) chiarisce che si tratta di un obbligo e non di una mera facoltà: in presenza di indizi di violazioni, la GdF è tenuta ad intervenire.
La scelta di attribuire il potere alla GdF, e non direttamente all'ADM, riflette la struttura del sistema doganale italiano, in cui la Guardia di finanza svolge funzioni di polizia economica e finanziaria con competenza specifica sui controlli in mare, nelle acque interne e nelle zone di frontiera. L'ADM interviene nella fase successiva, a terra, per i procedimenti di accertamento. La norma istituisce così un meccanismo bifase: controllo in acqua (GdF) → accertamento a terra (ADM).
Il presupposto dell'intervento: gli indizi di violazione
Il potere di fermare e visitare le navi non è esercitabile indiscriminatamente: la norma richiede che vi siano indizi di violazioni previste dal decreto. Il termine «indizi» - mutuato dal lessico processuale - indica un livello di probabilità superiore al mero sospetto ma inferiore alla prova: occorre un elemento concreto, percepibile oggettivamente, che faccia ritenere plausibile la commissione di un'infrazione doganale.
Esempi tipici di indizi rilevanti in questo contesto: comportamento evasivo dell'imbarcazione (cambi di rotta improvvisi, spegnimento dei segnali di posizione), presenza di merci non dichiarate visibili a bordo, anomalia nel numero di passeggeri rispetto alle caratteristiche dell'imbarcazione, segnalazioni di informatori o intercettazioni di comunicazioni, correlazione con attività di contrabbando già note sulla sponda opposta del lago.
In assenza di indizi, la visita dell'imbarcazione si configurerebbe come ispezione arbitraria, censurabile sia sul piano del diritto interno (lesione della libertà di circolazione e dei diritti della difesa) sia su quello del diritto internazionale dei trattati con la Svizzera.
Il vincolo dell'ordinamento UE e degli obblighi internazionali
La norma fa salvi espressamente i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Questo richiamo ha un contenuto preciso:
La procedura: fermo, visita e scorta all'ufficio ADM
Una volta individuati gli indizi, la GdF procede al fermo dell'imbarcazione nelle acque nazionali. Segue la visita - termine tecnico-doganale che indica l'ispezione fisica delle merci presenti a bordo - condotta dai militari. L'ispezione mira a verificare la presenza di merci non dichiarate, di merci soggette a restrizioni o divieti di importazione, o di prodotti per i quali siano stati elusi i controlli in frontiera.
Conclusa la visita, l'imbarcazione viene scortata all'ufficio ADM più vicino. Questa fase è cruciale: la scorta garantisce che la situazione doganale non si «normalizzi» nel tragitto (ad esempio con lo sbarco di merci prima dell'arrivo in porto) e che il flusso documentale tra GdF e ADM avvenga in modo ordinato. L'ufficio ADM procede poi ai propri accertamenti, potendo avvalersi delle risultanze della visita svolta in acqua dalla GdF.
Implicazioni per gli operatori del settore nautico e del trasporto lacustre
Per gli operatori che svolgono attività di trasporto merci o passeggeri sui laghi di confine, la norma ha implicazioni pratiche significative:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
La Guardia di finanza può fermare qualsiasi imbarcazione sui laghi di confine?
No. L'art. 21 richiede la presenza di indizi concreti di violazioni previste dal decreto. In assenza di elementi indiziari obiettivi, il fermo dell'imbarcazione sarebbe privo di base legale e censurabile sul piano sia interno sia internazionale.
Le merci portate da privati dalla Svizzera in Italia via lago sono soggette a dazi?
Sì, in linea di principio: la Svizzera è un Paese terzo rispetto all'UE, per cui le importazioni sono soggette al CDU. Esistono tuttavia franchigie per le merci al seguito dei viaggiatori (ex Reg. CE 1186/2009), che consentono l'importazione in esenzione entro determinate soglie di valore e quantità.
Chi effettua gli accertamenti doganali dopo il fermo in acqua?
La GdF effettua la visita in acqua e scorta l'imbarcazione; gli accertamenti doganali veri e propri (revisione della dichiarazione, determinazione del valore, applicazione dei diritti) spettano all'ufficio ADM competente per territorio, a cui l'imbarcazione viene condotta.
Qual è la base giuridica per la navigazione e i controlli sul lago di Lugano?
Oltre al D.Lgs. 141/2024, rilevano gli accordi internazionali italo-svizzeri sulla navigazione lacustre. La norma fa espressamente salvi i vincoli derivanti dall'ordinamento UE e dagli obblighi internazionali, compresi i trattati bilaterali in materia.
Il battello fermato può rifiutare la scorta all'ufficio ADM?
No. Una volta disposta la scorta dai militari della GdF in presenza dei presupposti di legge, l'operatore è tenuto a cooperare. Il rifiuto può integrare condotte rilevanti ai fini del procedimento penale o amministrativo e aggravare la posizione del soggetto controllato.