Art. 22 D.Lgs. 141/2024 — Zona di vigilanza doganale marittima
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. È sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è notificato agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia.
Stesso numero, altri codici
- Art. 22 D.Lgs. 504/1995 — Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione
- Articolo 22 L. 184/1983: Domanda di adozione e affidamento preadottivo
- Art. 22 Reg. (UE) 2024/1689 — Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 22 Cod. Amb. — (Studio di impatto ambientale)
- Art. 22 D.Lgs. 148/2015 — Durata
- Art. 22 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza