Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 23 D.Lgs. 141/2024 – Esercizio della vigilanza nella zona marittima

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano della nave, se prescritti, il manifesto e gli altri documenti del carico.

2. Se il capitano della nave non è munito del manifesto e degli altri documenti del carico o si rifiuta di presentarli, e in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata al più vicino ufficio dell’Agenzia per i necessari accertamenti.

3. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l’imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell’Agenzia, i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino ufficio dell’Agenzia per i relativi provvedimenti.

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In sintesi

  • Nella zona di vigilanza marittima, la Guardia di finanza può salire a bordo di navi con stazza netta non superiore a 200 tonnellate per farsi esibire manifesto e documenti del carico (se prescritti).
  • Se il capitano non esibisce i documenti o li rifiuta, o se vi è qualsiasi indizio di violazione doganale, la nave viene scortata al più vicino ufficio ADM per gli accertamenti necessari.
  • Per le navi di stazza superiore a 200 tonnellate la vigilanza riguarda i movimenti nella zona; il personale della GdF può salire a bordo solo quando si tenta l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo in luoghi privi di uffici ADM.
  • L'esercizio della vigilanza marittima è strettamente coordinato con le competenze ADM: la GdF può fermare e scortare la nave, ma i provvedimenti definitivi spettano all'ufficio doganale.
Indice dei contenuti

Il sistema di vigilanza doganale marittima: inquadramento generale

L'art. 23 del D.Lgs. 141/2024 disciplina le modalità di esercizio della vigilanza doganale nella zona marittima, confermando il ruolo centrale della Guardia di finanza come braccio operativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) nel controllo del traffico navale. La norma si inserisce nell'impianto del codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), che affida agli Stati membri la definizione delle modalità operative di controllo nel rispetto dei principi unionali, e specifica le modalità di ispezione a bordo in funzione della stazza della nave.

La distinzione tra navi di stazza non superiore e superiore a 200 tonnellate nette non è arbitraria: corrisponde a una prassi consolidata secondo cui i natanti minori sono più facilmente ispezionabili in mare aperto, mentre le grandi navi mercantili richiedono procedure più strutturate e non possono essere fermate in alto mare se non in presenza di tentativi di movimentazione irregolare delle merci.

Navi fino a 200 tonnellate nette: regime di ispezione ordinaria

Per le imbarcazioni di dimensioni contenute (stazza netta non superiore a 200 tonnellate), la Guardia di finanza ha facoltà di salire a bordo nella zona di vigilanza doganale marittima e richiedere al capitano l'esibizione del manifesto di carico e degli altri documenti prescritti. Il manifesto di carico è il documento che elenca le merci trasportate, la loro natura, quantità e destinazione: è lo strumento fondamentale per la verifica della corrispondenza tra il carico dichiarato e quello effettivamente presente a bordo.

L'art. 23, comma 1, precisa «se prescritti», segno che non in tutti i casi i documenti sono obbligatori (ad esempio per alcune categorie di merci esenti da formalità doganali). Qualora i documenti non siano prescritti, l'assenza non può essere sanzionata, ma la GdF mantiene la facoltà di salire a bordo per verificare.

Presupposti per la scorta al più vicino ufficio ADM

Il comma 2 individua tre distinti presupposti che legittimano la misura più incisiva della scorta obbligatoria all'ufficio ADM: (i) mancanza del manifesto e degli altri documenti; (ii) rifiuto del capitano di presentarli; (iii) «qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali». La terza ipotesi è la più ampia: la presenza di un semplice indizio - che non richiede il raggiungimento di una soglia probatoria piena - è sufficiente a giustificare l'intervento coercitivo. Questo presidio è fondamentale per contrastare le importazioni clandestine, il contrabbando e le violazioni dei regimi doganali.

L'espressione «al più vicino ufficio dell'Agenzia» implica che la scorta avviene verso la struttura ADM più prossima al luogo dell'intervento, evitando spostamenti inutili che potrebbero compromettere l'esito degli accertamenti o la catena di custodia delle merci.

Navi oltre 200 tonnellate nette: vigilanza sui movimenti e intervento occasionale

Per le grandi navi (stazza netta superiore a 200 tonnellate), il regime è differenziato. La vigilanza ordinaria si esercita sui movimenti della nave all'interno della zona di vigilanza: si tratta di un controllo a distanza, di monitoraggio delle rotte e degli scali. La ratio è che le navi di maggiori dimensioni portano carichi ingenti e operano secondo percorsi tracciabili, per cui l'intervento diretto a bordo è riservato ai momenti di rischio più elevato.

Il comma 3 consente alla GdF di salire a bordo, richiedere i documenti e scortare la nave al più vicino ufficio ADM quando si verifica o si tenta un imbarco, sbarco o trasbordo in luoghi privi di uffici ADM. Questo è il caso tipico delle operazioni condotte fuori dai normali porti doganali: se una grande nave tenta di movimentare merci in una baia isolata o in un ormeggio privo di presidio doganale, scatta il diritto di intervento. La norma risponde così alla necessità di coprire i vuoti territoriali del sistema doganale, garantendo che anche in assenza di uffici fisici ADM la vigilanza possa essere esercitata.

Raccordo con il CDU e con le competenze ADM

Il Reg. UE 952/2013 all'art. 46 affida alle autorità doganali nazionali la competenza a effettuare controlli doganali sulle merci che entrano o escono dal territorio unionale. L'art. 23 del D.Lgs. 141/2024 attua questo mandato per il versante marittimo, stabilendo concretamente i poteri della GdF - che agisce per conto dell'ADM - e le condizioni di intervento. È importante notare che la GdF può fermare e scortare la nave, ma i provvedimenti definitivi (svincolamento, sequestro, irrogazione di sanzioni, notifica di accertamenti) competono all'ufficio ADM.

Implicazioni pratiche per armatori, capitani e spedizionieri

Armatori, capitani di nave e spedizionieri che operano nella zona marittima italiana devono tenere sempre a bordo i documenti di carico prescritti e assicurarsi che il manifesto sia aggiornato e completo. Il rifiuto di esibire documenti non solo giustifica la scorta forzata, ma può integrare autonomamente una violazione doganale soggetta a sanzione. In caso di trasbordo o operazioni di carico/scarico in zone non servite da uffici ADM, è consigliabile ottenere preventivamente l'autorizzazione doganale per evitare di incorrere nei poteri di fermo previsti dal comma 3.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa deve fare il capitano se la GdF salì a bordo per un controllo?

Il capitano deve collaborare e fornire il manifesto di carico e gli altri documenti prescritti. Il rifiuto costituisce presupposto per la scorta coattiva al più vicino ufficio ADM e può integrare una violazione doganale autonomamente sanzionabile. È consigliabile tenere sempre aggiornati i documenti di bordo e il manifesto.

Qual è la differenza di trattamento tra navi sotto e sopra le 200 tonnellate?

Le navi fino a 200 tonnellate possono essere ispezionate a bordo in qualsiasi momento nella zona di vigilanza. Per le navi di stazza superiore la vigilanza ordinaria è sui movimenti a distanza; il salire a bordo è consentito solo in caso di tentativo di imbarco, sbarco o trasbordo in luoghi privi di uffici ADM.

Cosa si intende per 'zona di vigilanza doganale marittima'?

È la fascia marittima nella quale le autorità doganali esercitano le funzioni di controllo. Comprende le acque territoriali italiane (fino a 12 miglia nautiche) e può estendersi a zone aggiuntive in base ad accordi internazionali e alla normativa doganale nazionale.

Se la GdF nota un semplice indizio di irregolarità, può sempre scortare la nave?

Sì, per le navi fino a 200 tonnellate il comma 2 prevede che 'in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali' la nave è scortata al più vicino ufficio ADM. La soglia dell'indizio è volutamente bassa per consentire accertamenti preventivi.

I provvedimenti definitivi spettano alla GdF o all'ADM?

I provvedimenti definitivi (accertamento, sequestro, irrogazione di sanzioni) spettano all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La GdF opera come organo di vigilanza e polizia, ma la competenza doganale sostanziale rimane in capo all'ADM.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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