Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 13 D.Lgs. 141/2024 – Controllo doganale delle persone

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Il personale dell’Agenzia, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all’Agenzia, può invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell’ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.

2. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell’Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.

3. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto ore alla competente autorità giudiziaria.

4. L’autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

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In sintesi

  • Il personale ADM può invitare chiunque si trovi negli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona, nell'ambito della vigilanza doganale.
  • In caso di rifiuto e in presenza di fondati motivi di sospetto, è possibile disporre la perquisizione personale con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia.
  • Dell'esecuzione della perquisizione viene redatto processo verbale, trasmesso all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore insieme al provvedimento che l'ha autorizzata.
  • L'autorità giudiziaria convalida il provvedimento entro le successive quarantotto ore se lo riconosce legittimo, garantendo il controllo giurisdizionale sull'atto restrittivo.
  • La norma bilancia l'esigenza di controllo doganale con le garanzie costituzionali della libertà personale: la perquisizione richiede motivazione scritta e successiva convalida giudiziaria.
Indice dei contenuti

La vigilanza doganale sulle persone: fondamento normativo e ambito applicativo

L'articolo 13 del D.Lgs. 141/2024 disciplina una delle misure di controllo più delicate nell'ambito della vigilanza doganale: il controllo sulle persone fisiche presenti negli spazi doganali. La norma attribuisce al personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) il potere di richiedere l'esibizione di oggetti e valori portati sulla persona, e - in presenza di presupposti qualificati - di procedere a perquisizione personale.

L'ambito applicativo è circoscritto agli spazi doganali, definiti dall'art. 1 del decreto come i locali e le aree su cui ADM esercita vigilanza e controllo. Ne consegue che il potere di cui all'art. 13 non è esercitabile nei confronti di chiunque, bensì esclusivamente di coloro che circolano in tali spazi: passeggeri negli aeroporti internazionali, personale di banchina nei porti, operatori nei depositi doganali, conducenti di mezzi in transito attraverso punti doganali. Il criterio di attivazione è puramente spaziale e non richiede che la persona sia già individuata come sospettata di violazioni.

Il raccordo con il Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) è essenziale per inquadrare la norma. Il CDU prevede, agli artt. 46 e seguenti, il potere di controllo delle autorità doganali sulle merci, ma rimette agli Stati membri la disciplina delle misure di controllo sulle persone fisiche. L'art. 13 del D.Lgs. 141/2024 è quindi espressione di questa competenza nazionale residuale: integra il sistema di vigilanza unionale con strumenti operativi adeguati alla realtà nazionale.

Il potere di esibizione: natura, contenuto e limiti

Il comma 1 attribuisce al personale ADM il potere di invitare le persone presenti negli spazi doganali a esibire «gli oggetti e i valori portati sulla persona». Il termine «invitare» non è neutro: richiama una forma di richiesta collaborativa che precede - e condiziona - l'adozione di misure coercitive. Tuttavia, il contesto normativo chiarisce che si tratta di un invito con valore precettivo: il rifiuto integra il presupposto che può condurre alla perquisizione.

Gli «oggetti e valori portati sulla persona» includono: valuta contante (rilevante ai fini degli obblighi di dichiarazione ex Reg. UE 1672/2018 sui controlli sul denaro contante), beni soggetti a dazi o divieti di importazione, documenti di viaggio e certificati di origine delle merci, dispositivi elettronici con dati rilevanti ai fini doganali. La norma non limita l'oggetto dell'esibizione alle merci dichiarate: la funzione di controllo si estende a tutto ciò che la persona porta con sé nello spazio doganale.

Il personale ADM abilitato a esercitare questo potere è quello preposto alle funzioni di vigilanza doganale. Il decreto non qualifica ulteriormente i soggetti legittimati, ma la prassi operativa di ADM individua il personale di frontiera, gli ispettori doganali e i funzionari di servizio presso gli spazi doganali come titolari di questa competenza.

La perquisizione personale: presupposti e garanzie procedurali

Il comma 2 disciplina la misura più invasiva: la perquisizione personale. I presupposti sono cumulativi e non alternativi: (a) rifiuto dell'invito a esibire gli oggetti; (b) sussistenza di «fondati motivi di sospetto». L'aggettivo «fondati» non è meramente stilistico: esclude che la perquisizione possa essere disposta sulla base di mere congetture o in modo sistematico e indiscriminato. Occorre un elemento concreto che giustifichi il sospetto di trasporto di merci in violazione della normativa doganale.

Sul piano procedurale, la perquisizione richiede un provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia. Si tratta di una garanzia formale significativa: la motivazione scritta consente il controllo successivo sulla legittimità della misura e la tracciabilità delle operazioni di controllo. Il provvedimento non è adottato dal singolo funzionario sul campo, ma dall'Agenzia in quanto istituzione: questo implica un passaggio autorizzativo interno che filtra le richieste di perquisizione infondate.

La perquisizione personale in ambito doganale si distingue dalla perquisizione penale disciplinata dal codice di procedura penale (artt. 247 ss. c.p.p.): non richiede l'intervento di un giudice ex ante (salvo che emergano elementi di reato) ed è finalizzata alla verifica doganale, non alla ricerca di prove di un reato. Tuttavia, qualora dalla perquisizione emergano elementi di illecito penale (contrabbando), la disciplina processuale penale si applica nella fase successiva.

Il processo verbale e il controllo giudiziario

I commi 3 e 4 delineano il meccanismo di controllo giurisdizionale ex post sulla perquisizione. Sono previsti due adempimenti distinti: (a) redazione del processo verbale della perquisizione; (b) trasmissione all'autorità giudiziaria competente del verbale e del provvedimento autorizzativo entro quarantotto ore.

Il termine di quarantotto ore per la trasmissione è perentorio e mutuato dalla disciplina costituzionale della libertà personale (art. 13 Cost.), che impone che ogni misura restrittiva adottata dall'autorità di pubblica sicurezza senza preventiva autorizzazione giudiziaria sia comunicata all'autorità giudiziaria entro un termine breve per la convalida. L'autorità giudiziaria ricevente - il Tribunale ordinario o, se emergono profili penali, il GIP - esamina il provvedimento e, se lo riconosce legittimo, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

La convalida riguarda la legittimità formale e sostanziale del provvedimento: verifica la sussistenza dei presupposti (rifiuto di esibizione + fondati motivi di sospetto), la forma scritta e la motivazione, nonché la competenza territoriale di ADM. In assenza di convalida nel termine, il provvedimento non produce effetti giuridici definitivi e le informazioni acquisite con la perquisizione non possono essere utilizzate in modo autonomo come prova.

Raccordo con il sistema delle garanzie costituzionali e convenzionali

L'art. 13 Cost. sancisce l'inviolabilità della libertà personale e riserva all'autorità giudiziaria il potere di adottare misure restrittive, salve le misure provvisorie dell'autorità di pubblica sicurezza soggette a convalida entro quarantotto ore. La perquisizione personale disposta da ADM, pur non essendo una misura restrittiva della libertà in senso stretto (non comporta detenzione), incide sulla sfera personale e richiede lo stesso schema garantistico: provvedimento motivato + convalida giudiziaria in termini brevi.

Anche l'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sono rilevanti: le misure di controllo personale devono essere previste dalla legge, perseguire uno scopo legittimo (controllo doganale e prevenzione del contrabbando) e risultare proporzionate. L'art. 13 D.Lgs. 141/2024 soddisfa questi requisiti grazie alla base legale espressa, alla limitazione degli spazi doganali e al doppio filtro del rifiuto + fondati motivi.

Implicazioni operative per i soggetti presenti negli spazi doganali

Per l'operatore economico, lo spedizioniere e il personale di banchina che quotidianamente transitano negli spazi doganali, la norma impone una consapevolezza precisa: l'invito a esibire oggetti e valori da parte del personale ADM è un atto legittimo che non richiede motivazione espressa e al quale la collaborazione è doverosa. Il rifiuto non è sanzionato in modo autonomo dalla norma in esame, ma integra il presupposto per la perquisizione - misura ben più invasiva.

Il consiglio pratico è di mantenere documentazione immediata dei propri beni, valori e merci trasportate negli spazi doganali (fatture, distinte di carico, dichiarazioni di valore), in modo da rendere agevole e rapida l'esibizione richiesta e prevenire situazioni di fraintendimento che possano sfociare nel provvedimento di perquisizione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il personale ADM può controllare qualsiasi persona o solo chi è sospettato di violazioni?

Il controllo può riguardare chiunque circoli negli spazi doganali, indipendentemente da un sospetto previamente individuato. Il comma 1 parla di coloro che «per qualsiasi motivo circolano» negli spazi doganali: il presupposto è spaziale, non soggettivo. Solo per la perquisizione personale occorrono fondati motivi di sospetto.

Cosa si intende per «fondati motivi di sospetto» che giustificano la perquisizione?

La norma non fornisce una definizione tassativa, ma il termine «fondati» richiede elementi concreti e verificabili: anomalie nel comportamento della persona, incongruenze tra beni trasportati e documentazione, precedenti segnalazioni o violazioni doganali. Non è sufficiente un generico sospetto o una perquisizione sistematica senza ragione specifica.

Cosa succede se l'autorità giudiziaria non convalida il provvedimento di perquisizione?

Il provvedimento non convalidato perde efficacia giuridica. Le informazioni e i beni eventualmente acquisiti durante la perquisizione non possono essere utilizzati come fondamento autonomo per atti amministrativi o penali. La mancata convalida accerta l'illegittimità della misura, con possibili profili di responsabilità per l'amministrazione.

La perquisizione personale doganale è la stessa della perquisizione prevista dal codice di procedura penale?

No. La perquisizione dell'art. 13 D.Lgs. 141/2024 è una misura amministrativa di controllo doganale, adottata senza intervento giudiziario preventivo e soggetta a convalida ex post. La perquisizione penale (artt. 247 ss. c.p.p.) richiede invece decreto motivato dell'autorità giudiziaria o dell'ufficiale di polizia giudiziaria in casi di flagranza. Se dalla perquisizione doganale emergono reati, si passa alla disciplina processuale penale.

I dipendenti di un'impresa che lavorano in un deposito doganale sono soggetti al controllo dell'art. 13?

Sì. Chiunque circoli negli spazi doganali - inclusi i dipendenti di operatori economici autorizzati - è soggetto all'invito di esibizione di cui al comma 1. La qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) dell'impresa non esonera i singoli dipendenti dai controlli personali negli spazi doganali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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