Art. 13 D.Lgs. 141/2024 — Controllo doganale delle persone
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Il personale dell’Agenzia, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all’Agenzia, può invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell’ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.
2. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell’Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.
3. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto ore alla competente autorità giudiziaria.
4. L’autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.
Stesso numero, altri codici
- Art. 13 D.Lgs. 504/1995 — Contrassegni fiscali
- Articolo 13 L. 184/1983: Convocazione dei genitori irreperibili
- Art. 13 Reg. (UE) 2024/1689 — Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer
- Art. 13 Cod. Amb. — Redazione del rapporto ambientale
- Art. 13 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione
- Art. 13 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata