Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 D.Lgs. 141/2024 — Costruzione ed esercizio di aeroporti
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. L’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della vigilanza doganale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 D.Lgs. 504/1995 — Gas naturale
- Articolo 26 L. 184/1983: Impugnazione e trascrizione della sentenza di adozione
- Art. 26 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 26 Cod. Amb. — (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)
- Art. 26 D.Lgs. 148/2015 — Fondi di solidarietà bilaterali
- Art. 26 D.Lgs. 159/2011 — Intestazione fittizia