Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 26 D.Lgs. 141/2024 – Costruzione ed esercizio di aeroporti

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. L’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

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In sintesi

  • Qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere costruito o esercito senza il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), necessario ai fini della vigilanza doganale.
  • L'assenso ministeriale è condizione di ammissibilità dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per l'aviazione civile: senza di esso, l'autorizzazione non può essere concessa.
  • La norma tutela l'interesse fiscale dello Stato alla corretta applicazione della disciplina doganale unionale e nazionale su ogni infrastruttura aeroportuale del territorio.
  • Il raccordo con il Reg. UE 952/2013 è diretto: gli aeroporti sono tipici punti di ingresso nel territorio doganale dell'Unione e devono essere presidiati secondo le regole CDU.
  • La disposizione integra le norme sui porti e sulle infrastrutture di trasporto contenute nel medesimo decreto, formando un sistema organico di controllo doganale alle frontiere aeree.
Indice dei contenuti

Ratio e inquadramento sistematico

L'articolo 26 del D.Lgs. 141/2024 introduce un vincolo preventivo di natura fiscale-doganale sulla costruzione e sull'esercizio di qualsiasi aeroporto situato nel territorio italiano, compreso quelli privati. La disposizione risponde all'esigenza di garantire che ogni infrastruttura aeroportuale, quale punto potenziale di ingresso e uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione europea, sia preventivamente vagliata dall'autorità pubblica competente per la vigilanza doganale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - che esercita la vigilanza sull'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) - è l'organo a cui spetta esprimere l'assenso preventivo, vale a dire una forma di intesa o nulla osta di natura ministeriale senza la quale l'autorizzazione alla costruzione o all'esercizio dell'aeroporto non può essere rilasciata dall'autorità competente per l'aviazione civile (ENAC).

Il presupposto dell'assenso: la vigilanza doganale

L'assenso del MEF è richiesto specificamente «ai fini della vigilanza doganale». Questo elemento teleologico delimita l'oggetto della valutazione ministeriale: il MEF non esprime un giudizio sul merito aeronautico o urbanistico dell'infrastruttura, bensì valuta se e come l'aeroporto possa essere inserito nel sistema di controllo doganale del territorio, garantendo:

  • la possibilità di istituire uno o più uffici doganali operativi presso lo scalo;
  • la definizione degli spazi doganali ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto;
  • il raccordo con le procedure di presentazione delle merci e di dichiarazione doganale previste dagli articoli 139 e seguenti del codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013);
  • la predisposizione di varchi e percorsi controllati per le merci in arrivo e in partenza.

Ambito soggettivo: aeroporti pubblici e privati

La norma si applica a qualsiasi aeroporto, «anche privato». L'estensione agli aeroporti privati è significativa: anche gli scali non aperti al traffico commerciale di linea - come aviosuperfici private, elisuperfici aziendali o aeroporti cargo privati - che ricevono o inviano merci verso Paesi terzi (extra-UE) sono soggetti alla vigilanza doganale e, pertanto, all'obbligo di assenso preventivo del MEF.

In assenza dell'assenso ministeriale, l'autorizzazione alla costruzione o all'esercizio non può essere concessa: si tratta di un requisito di ammissibilità dell'istanza autorizzativa, non di una mera condizione risolutiva successiva.

Raccordo con il codice doganale dell'Unione

Il CDU (Reg. UE 952/2013) stabilisce che le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono soggette a sorveglianza doganale dalla loro introduzione fino all'attribuzione di un vincolo doganale ovvero fino alla loro uscita (art. 134 CDU). Gli aeroporti internazionali sono i principali punti di ingresso per le merci trasportate via aerea da Paesi terzi; la loro organizzazione fisica - numero di varchi, posizione degli uffici doganali, aree di sosta - condiziona direttamente l'efficacia dei controlli.

L'articolo 26 D.Lgs. 141/2024 garantisce che l'ADM possa valutare preventivamente, attraverso il MEF, se la struttura aeroportuale progettata sia compatibile con i requisiti operativi della vigilanza doganale unionale e nazionale, evitando che vengano realizzate infrastrutture inaccessibili o inidonee al controllo.

Conseguenze operative per costruttori e gestori

Chi intenda costruire un nuovo aeroporto - anche privato o di dimensioni limitate - ovvero chi voglia ottenere una licenza di esercizio per uno scalo esistente deve includere nel proprio iter autorizzativo la richiesta di assenso al MEF, da presentare prima della domanda all'ENAC. La mancata acquisizione dell'assenso rende l'autorizzazione aeronautica invalida per violazione di norma imperativa.

Sul piano pratico, i gestori aeroportuali devono confrontarsi con l'ADM fin dalle fasi di progettazione per verificare:

  • il dimensionamento delle aree dedicate alle operazioni doganali;
  • la separazione fisica tra flussi di merci unionali ed extra-unionali;
  • la disponibilità di locali per i controlli fisici delle merci, ivi compresi controlli veterinari e fitosanitari integrati nella procedura doganale;
  • la predisposizione di sistemi informativi compatibili con le piattaforme ADM (ICS2, AES, NCTS).

Profilo sanzionatorio e conseguenze dell'inosservanza

L'esercizio di un aeroporto in assenza dell'assenso del MEF o in difformità dalle condizioni poste dallo stesso può dar luogo a provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione aeronautica, nonché a contestazioni doganali per le merci eventualmente introdotte o uscite al di fuori dei presidi di controllo. Le specifiche sanzioni amministrative si rinvengono nelle disposizioni sanzionatorie del D.Lgs. 141/2024, mentre per le ipotesi di introduzione fraudolenta di merci si applicano le norme penali sul contrabbando.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'assenso del MEF è richiesto anche per aeroporti privati di piccole dimensioni?

Sì. L'articolo 26 D.Lgs. 141/2024 non distingue in base alle dimensioni o alla natura pubblica o privata dell'aeroporto: il requisito si applica a 'qualsiasi aeroporto, anche privato'. La ratio è garantire la vigilanza doganale su ogni infrastruttura che possa essere utilizzata per l'introduzione o l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione.

Chi rilascia l'assenso e con quale procedura?

L'assenso è rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 26 non prescrive una procedura dettagliata; nella prassi, il MEF acquisisce il parere tecnico dell'ADM, che verifica la compatibilità del progetto aeroportuale con i requisiti della vigilanza doganale. L'assenso deve essere ottenuto prima della presentazione della domanda di autorizzazione all'ENAC.

Cosa succede se un aeroporto viene autorizzato senza il previo assenso del MEF?

L'autorizzazione rilasciata in assenza dell'assenso ministeriale è viziata da illegittimità per violazione di norma imperativa. Ciò può comportare l'annullamento in autotutela o in sede giurisdizionale dell'autorizzazione stessa, con conseguente obbligo di sospendere l'esercizio dell'aeroporto fino alla regolarizzazione.

L'assenso del MEF riguarda anche le modifiche a un aeroporto già esistente?

Sì, qualora le modifiche alterino la struttura degli spazi doganali o amplino le attività dell'aeroporto a nuove rotte internazionali. In tali casi, occorre verificare se la variante progettuale rientri nel perimetro della norma e, in caso affermativo, acquisire un nuovo assenso prima di procedere all'iter autorizzativo.

Quali requisiti tecnici può richiedere l'ADM in sede di istruttoria?

L'ADM può richiedere la predisposizione di aree fisicamente separate per le merci unionali ed extra-unionali, uffici doganali operativi, varchi controllati, locali per i controlli fisici e sistemi informativi compatibili con le piattaforme doganali (ICS2, AES, NCTS). I requisiti specifici dipendono dalla tipologia e dal volume di traffico previsto dallo scalo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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