Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 27 D.Lgs. 141/2024 – Diritti doganali e diritti di confine

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l’Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea o da disposizioni di legge.

2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato.

3. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea; b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

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In sintesi

  • I diritti doganali comprendono tutti i diritti che l'ADM è tenuta a riscuotere in forza di obblighi unionali o di legge; ne costituiscono la categoria più rilevante i diritti di confine.
  • I diritti di confine includono, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, prelievi, IVA all'importazione, accise, diritti di monopolio e ogni altra imposta di consumo dovuta all'atto dell'importazione.
  • L'IVA all'importazione non è diritto di confine nei casi in cui la merce sia immessa in libera pratica senza pagamento dell'IVA per successiva immissione in consumo in altro Stato UE, oppure vincolata a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.
  • La distinzione tra diritti doganali e diritti di confine è rilevante sul piano procedurale: per i diritti di confine si applica l'intero apparato doganale di accertamento, riscossione e contenzioso.
  • La norma raccorda la disciplina nazionale con il CDU (Reg. UE 952/2013), specificando le componenti dell'obbligazione doganale che il sistema nazionale assegna all'ADM.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico: obbligazione doganale e diritti riscossi dall'ADM

L'articolo 27 del D.Lgs. 141/2024 introduce la distinzione fondamentale tra diritti doganali in senso lato e diritti di confine in senso stretto, tratteggiando la mappa delle entrate che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituzionalmente tenuta a riscuotere. La disposizione ha un'importanza sistematica cruciale: definisce il perimetro dell'obbligazione riscossoria dell'ADM e delimita il campo applicativo dell'intero apparato procedurale - accertamento, riscossione, contenzioso, sanzioni - disciplinato nelle altre parti del decreto.

Il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, «CDU») disciplina l'obbligazione doganale come l'obbligo di corrispondere i dazi all'importazione o all'esportazione applicabili a una determinata merce (art. 5, punto 18, CDU). Tuttavia, il CDU non esaurisce il novero delle entrate riscosse in dogana: accanto ai dazi, l'operazione di importazione fa sorgere obblighi fiscali nazionali - IVA, accise - che, pur non essendo propriamente «obbligazione doganale» ai sensi del CDU, sono anch'essi riscossi dall'ADM al momento dello sdoganamento. L'articolo 27 chiarisce in modo organico questo quadro.

I diritti doganali: definizione ampia e fondamento normativo

Il comma 1 adotta una nozione ampia di diritti doganali: sono tali tutti i diritti che l'ADM è tenuta a riscuotere in forza di:

  • vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: dazi all'importazione e all'esportazione, diritti antidumping, misure compensative, prelievi agricoli e altri oneri previsti dalla normativa unionale sulle politiche commerciali comuni;
  • disposizioni di legge nazionale: tributi e oneri che la legge italiana attribuisce alla competenza riscossoria dell'ADM, anche quando la loro disciplina sostanziale (presupposto, aliquota, base imponibile) è contenuta in normativa settoriale.

La formula «è tenuta a riscuotere» sottolinea la natura obbligatoria e non discrezionale della funzione: l'ADM non può rinunciare alla riscossione salvo che la legge preveda espressamente procedure di remissione, sgravio o condono.

I diritti di confine: la categoria nucleare

Il comma 2 individua i diritti di confine come sottocategoria dei diritti doganali, caratterizzata da una serie di componenti tassativamente elencate:

  • Dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale: costituiscono il nucleo dell'obbligazione doganale ai sensi del CDU e sono determinati sulla base della tariffa doganale comune (TARIC) e del valore in dogana della merce.
  • Prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione: misure di politica commerciale (dazi antidumping, dazi compensativi) o prelievi previsti da accordi internazionali applicabili nell'ordinamento unionale.
  • Diritti di monopolio: oneri connessi ai prodotti soggetti a regime di monopolio statale (in Italia, essenzialmente i tabacchi lavorati).
  • Accise dovute all'atto dell'importazione: le accise nazionali su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, tabacchi lavorati sorgono all'atto dell'immissione in consumo nel territorio nazionale; quando l'immissione in consumo coincide con l'importazione da Paesi terzi, sono riscosse dall'ADM contestualmente alle operazioni doganali.
  • IVA all'importazione: l'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione di beni da Paesi terzi (art. 67 e ss. del D.P.R. 633/1972), riscossa dall'ADM al momento dello sdoganamento.
  • Ogni altra imposta di consumo dovuta all'atto dell'importazione a favore dello Stato: clausola di chiusura che ricomprende eventuali tributi speciali non rientranti nelle categorie precedenti.

Le eccezioni all'IVA come diritto di confine: il comma 3

Il comma 3 introduce due deroghe alla qualificazione dell'IVA come diritto di confine. Si tratta di eccezioni sistematicamente coerenti con la natura dell'IVA come tributo armonizzato a livello unionale e con il principio della tassazione nel Paese di destinazione del consumo.

Prima eccezione (lett. a): immissione in libera pratica senza IVA per successiva immissione in consumo in altro Stato membro UE. In questo caso la merce viene sdoganata in Italia ma è destinata al mercato di un diverso Paese membro; l'IVA sarà assolta nel Paese di destinazione finale. Applicare l'IVA come diritto di confine in Italia creerebbe una doppia imposizione ingiustificata. È il meccanismo alla base delle operazioni triangolari e degli acquisti intracomunitari successivi a importazione.

Seconda eccezione (lett. b): immissione in libera pratica senza IVA con vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale (tipicamente: deposito IVA ex art. 50-bis D.L. 331/1993). Anche qui la logica è la sospensione dell'IVA fino al momento dell'effettiva immissione in consumo: la merce resta in deposito senza che scatti il presupposto impositivo dell'IVA, che sarà invece assolta all'uscita dal deposito.

Rilevanza pratica per gli operatori economici

La classificazione dei diritti doganali e di confine non è un esercizio teorico: ha conseguenze dirette sulle procedure e sulle responsabilità degli operatori:

  • Calcolo dell'obbligazione all'importazione: l'importatore deve calcolare correttamente l'importo complessivo dei diritti di confine dovuti - dazi, IVA, eventuali accise - prima di presentare la dichiarazione doganale, verificando l'applicabilità di esenzioni, regimi preferenziali o sospensioni.
  • Responsabilità del dichiarante: lo spedizioniere doganale che agisce in rappresentanza diretta risponde solidalmente con il committente per il pagamento dei diritti di confine; in caso di rappresentanza diretta, la responsabilità è limitata alle informazioni fornite dal cliente.
  • Contestazioni e revisione dell'accertamento: le controversie sull'importo dei diritti di confine accertati dall'ADM seguono il rito del contenzioso tributario doganale; la distinzione tra diritti doganali (in senso stretto) e tributi nazionali riscossi in dogana può rilevare per individuare la normativa procedurale applicabile.
  • Gestione del deposito IVA: le imprese che utilizzano depositi IVA devono monitorare con attenzione le condizioni di applicazione della seconda eccezione del comma 3, per evitare che la fuoriuscita di merci dal deposito avvenga senza il previo assolvimento dell'IVA.

Raccordo con il CDU e la normativa tributaria nazionale

L'articolo 27 opera come norma di raccordo tra il CDU - che disciplina in modo autonomo l'obbligazione doganale stricto sensu - e la legislazione tributaria nazionale che attribuisce all'ADM la competenza alla riscossione di tributi non doganali in occasione delle operazioni di importazione. Questa sovrapposizione di competenze riscossorie giustifica l'esistenza di un ufficio specializzato come l'ADM, che concentra in un unico momento procedurale la liquidazione e la riscossione di tutte le componenti del costo fiscale dell'importazione.

Sul piano del contenzioso, la distinzione tra diritti doganali di origine unionale e tributi nazionali riscossi in dogana può rilevare anche per le questioni di interpretazione: per i primi è competente in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell'UE (art. 267 TFUE); per i secondi, il giudice nazionale applica la normativa tributaria interna, fatta salva l'eventuale questione di compatibilità con il diritto unionale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra diritti doganali e diritti di confine?

I diritti doganali (comma 1) sono la categoria generale: includono tutti i diritti che l'ADM è tenuta a riscuotere in base alla normativa unionale o alla legge nazionale. I diritti di confine (comma 2) sono una sottocategoria più specifica: comprendono dazi all'importazione/esportazione, prelievi, accise, IVA all'importazione e altri tributi di consumo dovuti all'atto dell'importazione. La distinzione rileva sul piano procedurale e per la determinazione del regime di accertamento e contenzioso applicabile.

L'IVA all'importazione è sempre un diritto di confine?

No. L'IVA all'importazione costituisce diritto di confine nella generalità dei casi (comma 2), ma non quando la merce è immessa in libera pratica senza IVA per successiva immissione in consumo in un altro Stato membro UE (comma 3, lett. a), oppure quando è vincolata a un regime di deposito diverso dal deposito doganale - tipicamente un deposito IVA ex art. 50-bis D.L. 331/1993 (comma 3, lett. b). In questi casi l'IVA è sospesa fino all'effettiva immissione in consumo.

Chi è responsabile del pagamento dei diritti di confine all'importazione?

Il debitore principale è il dichiarante in dogana (il soggetto che presenta la dichiarazione doganale). Se lo spedizioniere doganale agisce in rappresentanza diretta, risponde solidalmente con il committente; in caso di rappresentanza indiretta, lo spedizioniere risponde in proprio. L'ADM può agire nei confronti di qualunque debitore solidale per il recupero integrale dell'obbligazione.

Come vengono calcolati i diritti di confine in una tipica operazione di importazione?

La base di calcolo è il valore in dogana della merce (artt. 70-74 CDU), determinato in primo luogo come prezzo di transazione. Su questa base si applicano le aliquote dei dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune (TARIC). L'IVA all'importazione si calcola sul valore in dogana aumentato dei dazi e di ogni altra imposizione dovuta. Le accise, ove applicabili, si calcolano in base a criteri specifici (quantità, grado alcolico, ecc.) previsti dalla normativa di settore.

Cosa succede se l'ADM accerta che i diritti di confine dichiarati sono inferiori al dovuto?

L'ADM emette un avviso di accertamento (o di revisione dell'accertamento ex art. 78 CDU) con cui determina la differenza dovuta. Il contribuente può pagare entro i termini indicati per evitare l'iscrizione a ruolo oppure presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Gli importi accertati sono maggiorati degli interessi di mora dal giorno in cui l'obbligazione è sorta fino al pagamento.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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