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Art. 17 D.Lgs. 141/2024 — Servizio di vigilanza

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Art. 17 D.Lgs. 141/2024 — Servizio di vigilanza

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. I responsabili degli uffici dell’Agenzia, d’intesa con i competenti comandanti del Corpo della Guardia di finanza, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato e attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi diversi dagli spazi doganali e dal circuito doganale.