Testo dell'articoloVigente
Art. 18 D.Lgs. 141/2024 – Zona di vigilanza doganale terrestre
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. È istituita una zona di vigilanza doganale terrestre, nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.
2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende, verso l’interno: a) per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre; b) per cinque chilometri dal lido del mare.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze: a) la zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata; b) l’estensione territoriale indicata nel comma 2, lettera b), può essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade; c) sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l’interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e dieci chilometri.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 18 del D.Lgs. 141/2024 istituisce la zona di vigilanza doganale terrestre, una fascia di territorio a ridosso della linea di vigilanza doganale definita dall'art. 2 del medesimo decreto, nella quale le merci non unionali sono assoggettate a sorveglianza doganale rafforzata. La norma risponde alla necessità di prevenire il contrabbando terrestre e le introduzioni illecite di merci prima ancora che queste raggiungano il primo ufficio doganale: le fasce di profondità consentono all'ADM e alla Guardia di Finanza di svolgere controlli «di territorio» su veicoli, depositi e magazzini situati nell'area.
Il raccordo con il diritto dell'Unione europea è fondamentale: il Regolamento UE 952/2013 (CDU) affida ai legislatori nazionali la definizione delle misure di sorveglianza sul territorio, senza però specificare fasce kilometriche di controllo. Il D.Lgs. 141/2024, in veste di norma complementare nazionale, colma questo spazio con regole geografiche precise, mutuate dalla tradizione doganale italiana preesistente e adattate al contesto unionale.
La struttura delle fasce di profondità
Il comma 2 fissa due distanze di riferimento: dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre (ossia dai confini con gli Stati non unionali) e cinque chilometri dal lido del mare. La differenziazione non è casuale: la costa è storicamente la via di ingresso più utilizzata per le importazioni illegali di merci, e la fascia costiera ridotta (cinque chilometri) riflette la densità insediativa e l'intensità dei traffici marittimi.
Nelle zone in cui la fascia standard risulta inadeguata alla conformazione del territorio, il comma 3 consente ampi aggiustamenti ministeriali. La lett. b) permette di superare o ridurre i cinque chilometri costieri «quando, per il miglior esercizio della sorveglianza, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, rive di fiumi o tratti navigabili, lagune, strade ferrate, strade ordinarie e autostrade». Si tratta di un'opzione di conformità geografica che evita le incongruenze pratiche di confini meramente astratti: è più efficiente che la zona si arresti a un fiume o a un'autostrada piuttosto che «tagliare» a metà un comune o un magazzino.
La clausola delle particolari esigenze di sorveglianza
La lettera c) del comma 3 è la disposizione più incisiva: in presenza di «particolari esigenze di sorveglianza doganale», il decreto ministeriale può fissare distanze fino a trenta chilometri dalla linea terrestre e fino a dieci chilometri dal lido del mare. Questa clausola consente ampliamenti significativi della zona di controllo in aree a rischio elevato - ad esempio tratti di confine montano poco presidiati, zone costiere caratterizzate da approdi non sorvegliati o aree con storico flusso di contrabbando.
L'applicazione di questa clausola ha rilevanza concreta per le imprese logistiche con depositi o centri di smistamento nelle fasce di profondità: se la zona viene estesa con decreto ministeriale, i relativi obblighi di documentazione e sorveglianza sulle merci non unionali si estendono di conseguenza.
Obblighi pratici per operatori e depositari
All'interno della zona di vigilanza, chiunque trasporti o depositi merci non unionali è soggetto a speciale sorveglianza. In pratica questo si traduce nel dovere di: (i) essere in grado di esibire in qualsiasi momento la documentazione doganale (dichiarazione di importazione, documenti di transito, prova dello status doganale della merce); (ii) non opporre resistenza ai controlli degli agenti ADM o della Guardia di Finanza; (iii) non spostare le merci da un deposito all'altro all'interno della zona senza disporre delle relative autorizzazioni doganali.
Per i vettori terrestri (autotrasportatori, corrieri, operatori ferroviari) la zona di vigilanza è particolarmente critica: il fermo del veicolo e il controllo dei documenti di trasporto sono misure ordinarie di vigilanza esercitabili in tutto il perimetro della fascia. In caso di mancanza di documentazione o di difformità tra merce dichiarata e merce effettivamente trasportata, l'ADM può procedere al sequestro delle merci e all'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 141/2024.
Raccordo con altri istituti del decreto e con la vigilanza doganale unionale
La zona di vigilanza terrestre si raccorda con le disposizioni del CDU in materia di sorveglianza doganale (artt. 134-137) e con le norme del D.Lgs. 141/2024 relative ai controlli, all'accertamento e alle sanzioni. In particolare, un'ispezione effettuata nella zona di vigilanza che riveli merci non dichiarate o in irregolarità può sfociare nell'apertura di un procedimento di accertamento ai sensi dell'art. 34 del decreto, con conseguente notifica del verbale di constatazione e avvio del contraddittorio.
ADM può avvalersi, nell'ambito della zona di vigilanza, anche della collaborazione della Guardia di Finanza (che esercita in via concorrente compiti di polizia doganale) e delle autorità di polizia ordinaria per i controlli su strada. Il coordinamento tra le diverse forze di controllo è essenziale per garantire l'efficacia della sorveglianza senza duplicazioni e sovrapposizioni procedurali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa succede se si trasportano merci non unionali nella zona di vigilanza senza documenti?
ADM e Guardia di Finanza possono fermare il mezzo e richiedere la documentazione doganale. In assenza di documenti validi la merce può essere sequestrata e si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 141/2024. È sempre necessario avere a bordo i documenti di transito (es. T1) o la prova dello status doganale delle merci.
Quanto è profonda la zona di vigilanza doganale terrestre in condizioni ordinarie?
In condizioni ordinarie la zona si estende per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre (confine con Stati non UE) e per cinque chilometri dal lido del mare. Con decreto ministeriale motivato, in presenza di particolari esigenze, la profondità può arrivare rispettivamente a trenta e dieci chilometri.
Un deposito fiscale situato nella zona di vigilanza ha obblighi aggiuntivi?
Sì. Il depositario deve essere in grado di documentare in ogni momento lo status doganale delle merci non unionali presenti, segregarle dalle merci unionali e consentire le ispezioni degli agenti doganali. La speciale sorveglianza si sovrappone agli obblighi ordinari del regime di deposito.
Chi emette il decreto che delimita la zona di vigilanza terrestre?
Il decreto è emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze (comma 3). Può delimitare la zona standard, modificarla per ragioni di conformità geografica (fiumi, rilievi, strade) o ampliarla in presenza di particolari esigenze di sorveglianza doganale.
La zona di vigilanza si applica anche alle merci in uscita dall'Italia?
La norma riguarda il trasporto e il deposito di merci non unionali, che tipicamente interessano le importazioni. Tuttavia ADM esercita la vigilanza anche sulle esportazioni; la zona di profondità può essere rilevante in caso di merci oggetto di divieti o restrizioni all'esportazione o di merci per le quali è richiesta la restituzione di dazi.