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Art. 12 D.Lgs. 141/2024 — Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone

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Art. 12 D.Lgs. 141/2024 — Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Il personale dell’Agenzia, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata all’Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

2. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

3. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l’esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.