Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 D.Lgs. 141/2024 — Orario degli uffici dell’Agenzia
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. L’Agenzia, compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l’orario ordinario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale verso il pagamento del costo del servizio, previo parere favorevole delle altre autorità competenti per lo svolgimento delle formalità doganali. Gli oneri ovvero il costo dei servizi per le attività di cui al primo periodo sono determinati dall’Agenzia.
Stesso numero, altri codici
- Art. 5 D.Lgs. 504/1995 — Regime del deposito fiscale
- Articolo 5 L. 184/1983: Obblighi dell'affidatario e ruolo del servizio sociale
- Art. 5 Reg. (UE) 2024/1689 — Pratiche di IA vietate
- Art. 5 Cod. Amb. — Definizioni
- Art. 5 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione addizionale
- Art. 5 D.Lgs. 159/2011 — Titolarità della proposta. Competenza