Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 D.Lgs. 141/2024 – Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. L’Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere all’espropriazione o all’occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all’esercizio della vigilanza doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 8 del D.Lgs. 141/2024 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e alla Guardia di finanza il potere di procedere all'espropriazione o all'occupazione temporanea di terreni e locali da destinare all'esercizio della vigilanza doganale. La disposizione si inserisce nel Capo dedicato alla vigilanza doganale e risponde a un'esigenza concreta: garantire che gli organi preposti al controllo doganale dispongano di spazi fisici adeguati per svolgere le proprie funzioni, anche in contesti dove l'organizzazione portuale, aeroportuale o di frontiera non offre strutture sufficienti o prontamente accessibili.
Il raccordo con l'impianto del codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) è evidente: il regolamento unionale impone che le autorità doganali effettuino la vigilanza sulle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione, ma non disciplina le modalità con cui gli Stati membri si dotano delle infrastrutture necessarie. L'art. 8 D.Lgs. 141/2024 colma precisamente questo vuoto sul piano nazionale, assicurando che la lacuna logistica non pregiudichi l'effettività dei controlli.
Presupposti e ambito applicativo
La norma non introduce un regime speciale derogatorio, ma opera un rinvio espresso alla «normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità», vale a dire al DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico Espropriazione, TUE). Ciò significa che l'esercizio del potere deve percorrere le tappe procedimentali ordinarie: dichiarazione di pubblica utilità, decreto di esproprio o di occupazione temporanea, liquidazione dell'indennizzo.
Quanto ai soggetti legittimati, la norma cita congiuntamente l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, rispecchiando la duplicità di strutture operative che concorrono alla vigilanza doganale: ADM come autorità amministrativa principale e GdF come organo di polizia economico-finanziaria con competenze doganali. Nella pratica la scelta tra i due soggetti dipende dall'assetto organizzativo del punto di frontiera interessato e dalla tipologia di esigenza (ufficio doganale stabile versus posto di controllo mobile).
La norma riguarda tanto i «terreni» quanto i «locali», coprendo quindi sia aree scoperte (piazzali di sosta per ispezione di container, corsie di controllo per veicoli pesanti) sia immobili coperti (magazzini di temporanea custodia, uffici di controllo). La destinazione finale deve essere l'«esercizio della vigilanza doganale», formula ampia che comprende il controllo delle merci in entrata e in uscita, la conservazione dei campioni prelevati, le verifiche documentali e gli accertamenti tecnici.
Il rinvio al TUE: garanzie procedurali e indennitarie
Richiamando il DPR 327/2001, l'art. 8 vincola gli organi doganali a rispettare le garanzie che l'ordinamento riconosce ai proprietari e ai titolari di diritti reali sui beni. In particolare:
Occupazione temporanea: fattispecie pratiche nel settore doganale
Il caso più frequente è quello dell'occupazione temporanea (art. 49 TUE), che si distingue dall'espropriazione per il carattere non definitivo dell'ablazione. Nell'ambito doganale si ricorre all'occupazione temporanea quando:
In tali circostanze l'occupazione temporanea consente di acquisire la disponibilità del bene con procedura più snella rispetto all'esproprio definitivo, ferme restando la corresponsione dell'indennità e la restituzione del bene al termine del periodo autorizzato.
Raccordo con le norme doganali unionali
Il Reg. UE 952/2013 (CDU) prevede, all'art. 46, la facoltà per le autorità doganali degli Stati membri di effettuare controlli doganali «in qualsiasi luogo», inclusi i locali degli operatori. Tale norma, tuttavia, attiene ai controlli sulle merci e sui soggetti, non alla disponibilità delle infrastrutture. L'art. 8 D.Lgs. 141/2024 si colloca su un piano diverso e complementare: non disciplina il «dove» del controllo (potere già conferito dal CDU) ma garantisce che l'organo doganale disponga di spazi fisici adeguati per esercitare materialmente quel controllo. Il binomio CDU/norma nazionale risulta quindi coerente e non sovrapposto.
Va segnalato che il Reg. delegato (UE) 2015/2446 e il Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447 non contengono previsioni specifiche sulle infrastrutture doganali degli Stati membri, confermando che la materia rientra nell'autonomia organizzativa nazionale, nel rispetto dei principi di effettività e non discriminazione del diritto unionale.
Domande frequenti
Chi può esercitare il potere di espropriazione o occupazione temporanea ai fini doganali?
L'art. 8 D.Lgs. 141/2024 attribuisce tale potere sia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sia alla Guardia di finanza, in relazione alle rispettive attribuzioni nel campo della vigilanza doganale.
Il procedimento espropriativo doganale segue regole speciali o si applica il TUE ordinario?
Non vi sono deroghe: la norma rinvia espressamente alla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, vale a dire il DPR 327/2001 con tutte le sue garanzie procedurali e indennitarie.
Qual è la differenza tra espropriazione e occupazione temporanea nell'ambito dell'art. 8?
L'espropriazione trasferisce definitivamente la proprietà all'amministrazione; l'occupazione temporanea è reversibile e si usa quando l'esigenza doganale ha carattere non permanente. In entrambi i casi spetta un indennizzo al proprietario.
Un operatore economico titolare di un magazzino doganale può opporsi all'occupazione temporanea?
Può partecipare al procedimento presentando osservazioni e contestare la legittimità del provvedimento davanti al TAR, nonché impugnare la misura dell'indennizzo davanti alla Corte d'appello. Non può però bloccare l'immissione nel possesso una volta emesso il decreto.
L'art. 8 trova applicazione anche per i posti di controllo mobile o solo per strutture fisse?
La norma riguarda sia terreni sia locali, quindi copre tanto le aree aperte destinate a corsie di ispezione temporanea quanto i locali coperti. L'unico requisito è che la destinazione sia l'esercizio della vigilanza doganale.