Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 D.Lgs. 141/2024 – Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell’ufficio dell’Agenzia… competente per territorio, che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell’ambito del procedimento di cui all’ articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l’autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell’ articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all’esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti.

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In sintesi

  • Chi intende realizzare costruzioni, opere permanenti o modificare edifici esistenti in prossimità della linea di vigilanza doganale o nel mare territoriale deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'ufficio ADM territorialmente competente.
  • L'ADM si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, nell'ambito del procedimento edilizio del DPR 380/2001 (testo unico edilizia); se non risponde nel termine, l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso ex art. 20 della L. 241/1990.
  • L'autorizzazione doganale è presupposto di legittimità di qualsiasi altra autorizzazione riguardante le medesime attività costruttive: senza di essa le successive abilitazioni amministrative sono inefficaci.
  • L'obbligo non si applica alle opere interne a edifici già esistenti, che non richiedono quindi autorizzazione doganale preventiva.
Indice dei contenuti

Ratio della norma: presidio doganale del territorio costiero

L'art. 7 del D.Lgs. 141/2024 riproduce e attualizza una regola già presente nell'ordinamento doganale previgente: il controllo preventivo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sulle trasformazioni edilizie che interessano la fascia di territorio più sensibile ai fini della sorveglianza doganale, vale a dire la linea di vigilanza doganale terrestre e il mare territoriale. La ratio è evidente: costruzioni, moli, pontili, capannoni, strutture galleggianti o qualsiasi altra opera permanente collocata in prossimità dei varchi doganali o delle coste può incidere significativamente sulle attività di vigilanza, rendendo più ardua l'ispezione delle merci o facilitando operazioni illecite. Il legislatore ha pertanto mantenuto la regola del nulla osta doganale preventivo, coordinandola con la disciplina edilizia generale.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Sul piano oggettivo, la norma abbraccia un campo ampio: «costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti». La dizione «di ogni specie» è volutamente omnicomprensiva e include non solo fabbricati civili o industriali, ma anche strutture portuali, pontili, piattaforme, depositi costieri e qualsiasi manufatto che, per le sue caratteristiche fisiche, possa interferire con la vigilanza. L'aggettivo «galleggianti» estende l'obbligo anche a piattaforme o pontoni stabilmente ormeggiati. Sono altresì soggette ad autorizzazione le modifiche e gli spostamenti di opere preesistenti, non solo le nuove costruzioni.

Il comma 2 delimita chiaramente un'eccezione: le opere interne a edifici già esistenti non richiedono l'autorizzazione doganale. Si tratta di una scelta ragionevole, in quanto i lavori interni non alterano la sagoma o la posizione dell'edificio rispetto alla linea di vigilanza e dunque non incidono sulle attività di sorveglianza.

Procedimento e raccordo con il DPR 380/2001

L'autorizzazione ADM si inserisce nel procedimento edilizio ordinario disciplinato dall'art. 5, comma 3, del testo unico edilizia (DPR 380/2001). Questo coordinamento è fondamentale: l'impresa o il privato che intende costruire nell'area sensibile deve presentare l'istanza all'ufficio ADM competente per territorio, il quale dispone di 30 giorni per pronunciarsi. Il termine è perentorio nel senso che, una volta decorso, scatta il meccanismo del silenzio-assenso previsto dall'art. 20 della L. 241/1990. L'ADM non può quindi bloccare sine die il progetto: la propria valutazione è vincolata da una tempistica certa a garanzia del privato.

Il raccordo con il testo unico edilizia significa che l'istanza all'ADM viene presentata nell'ambito del procedimento unico per il titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, ecc.): non si tratta di una procedura parallela e autonoma, ma di un sub-procedimento interno al procedimento edilizio. In pratica, il Comune acquisisce il parere/nulla osta dell'ADM come atto endoprocedimentale.

L'autorizzazione come presupposto di legittimità

Il comma 2 stabilisce che l'autorizzazione ADM è presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al comma 1. Questo è il profilo operativo più rilevante per imprese e professionisti. La conseguenza è che qualsiasi altro titolo abilitativo (permesso di costruire comunale, nulla osta portuale, concessione demaniale marittima, ecc.) ottenuto in assenza del preventivo via libera doganale è viziato ab origine. L'operatore che inizia i lavori senza l'autorizzazione ADM si espone dunque non solo a un illecito doganale, ma anche all'invalidità derivata di tutti gli atti amministrativi successivi, con le conseguenti responsabilità in sede edilizia e penale.

Inquadramento nel sistema del D.Lgs. 141/2024 e raccordo con il CDU

L'art. 7 si colloca nel Titolo I del decreto, dedicato alla vigilanza doganale. Il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) fissa i principi generali di vigilanza doganale, ma non scende al livello di dettaglio delle costruzioni nelle aree costiere: questa è esattamente la tipologia di norma nazionale complementare che il D.Lgs. 141/2024 è chiamato a dettare. Il legislatore italiano presidia così, con uno strumento di diritto pubblico interno, una fascia territoriale particolarmente esposta al rischio di elusione doganale, integrando il sistema unionale con regole organizzative e procedurali nazionali.

Profili pratici per gli operatori

Per le imprese che operano in area portuale o costiera - spedizionieri, operatori logistici, terminal portuali, società di navigazione - la norma impone una verifica preventiva ogniqualvolta si pianifichino interventi edilizi. È buona prassi verificare con l'ufficio ADM competente se l'area d'intervento ricada nella fascia protetta prima di avviare qualsiasi iter edilizio. La mancata autorizzazione espone all'ordine di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, oltre alle sanzioni doganali applicabili per inosservanza di provvedimenti amministrativi (si vedano gli artt. 96 e 103 del medesimo decreto).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per 'linea di vigilanza doganale'?

La linea di vigilanza doganale è il perimetro entro cui l'ADM esercita le funzioni di sorveglianza sulle merci in entrata e uscita. Per il territorio terrestre coincide generalmente con i confini nazionali e le zone adiacenti ai valichi; per il mare territoriale si estende alle acque soggette alla sovranità italiana fino a 12 miglia nautiche dalla costa.

Il silenzio-assenso scatta automaticamente dopo 30 giorni?

Sì, ai sensi dell'art. 7 comma 1, in combinato con l'art. 20 della L. 241/1990. Se l'ADM non risponde entro 30 giorni dall'istanza, l'autorizzazione si intende rilasciata. Tuttavia è consigliabile documentare la data di ricezione dell'istanza (ad esempio tramite PEC con ricevuta di avvenuta consegna) per poter dimostrare il decorso del termine.

Cosa succede se si iniziano i lavori senza l'autorizzazione ADM?

L'assenza dell'autorizzazione doganale invalida il presupposto di legittimità di qualsiasi altro titolo edilizio o abilitativo. Ne consegue che il permesso di costruire o la SCIA del Comune sono privi di un requisito essenziale e possono essere annullati. L'operatore è inoltre esposto alle sanzioni doganali per inosservanza di provvedimenti amministrativi.

Le opere su strutture galleggianti ormeggiate stabilmente richiedono l'autorizzazione?

Sì, il comma 1 include espressamente le 'opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti'. Un pontile galleggiante, una piattaforma ormeggiata o qualsiasi altra struttura permanente che si trovi nella zona di vigilanza è soggetta all'obbligo di autorizzazione preventiva ADM.

La ristrutturazione interna di un magazzino doganale richiede l'autorizzazione ex art. 7?

No. Il comma 2 esenta le 'opere interne a edifici o fabbricati già esistenti'. La ristrutturazione interna di un edificio già autorizzato non incide sulla posizione o sulla sagoma dello stabile rispetto alla linea di vigilanza e non richiede pertanto il nulla osta doganale preventivo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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