Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 D.Lgs. 141/2024 – Fonti della disciplina doganale e definizioni

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Costituiscono fonti della disciplina doganale le direttive e i regolamenti dell’Unione europea e, in particolare: a) il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione; b) il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’unione; c) il regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione;

2. Per quanto non espressamente previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, si applicano: a) le norme del diritto internazionale, generale e pattizio; b) le disposizioni contenute nel presente allegato, che costituisce la disciplina nazionale di riferimento in materia doganale, e in ogni altro provvedimento normativo contenente disposizioni rilevanti ai fini doganali; c) i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti di carattere attuativo.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa doganale unionale, ai fini del presente allegato si intende per: a) Codice: il codice doganale dell’Unione di cui al citato regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013; b) Agenzia: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) Guardia di finanza: il Corpo della Guardia di finanza; d) parte: il dichiarante, il rappresentante, i soggetti obbligati o ogni altro soggetto interessato dall’applicazione della normativa doganale unionale; e) circuito doganale: le aree e i locali, all’interno degli spazi doganali, destinati dall’Agenzia al compimento delle operazioni doganali; f) spazi doganali: i locali nonché le aree sulle quali l’Agenzia esercita la vigilanza e il controllo direttamente o a mezzo della Guardia di finanza; g) tabacchi lavorati: i tabacchi lavorati non unionali, ai sensi della normativa doganale unionale; h) comandanti e capitani: rispettivamente, i conduttori di aeromobili e i conduttori di navi utilizzati per il trasporto di persone e cose; i) navi: le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe e ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.

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In sintesi

  • Le fonti primarie della disciplina doganale sono i regolamenti UE: il Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), il regolamento delegato 2015/2446 e il regolamento di esecuzione 2015/2447.
  • In via subordinata si applicano il diritto internazionale (generale e convenzionale), il D.Lgs. 141/2024 e ogni altro provvedimento nazionale rilevante in materia doganale.
  • L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) è il soggetto istituzionale di riferimento per l'attuazione della normativa doganale nazionale.
  • Sono definiti «spazi doganali» i locali e le aree su cui ADM esercita vigilanza e controllo, e «circuito doganale» le aree destinate al compimento delle operazioni doganali all'interno degli spazi doganali.
  • La norma definisce i soggetti rilevanti («parte»), i mezzi di trasporto aereo e navale e i tabacchi lavorati non unionali, chiarendo l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del decreto.
Indice dei contenuti

Il sistema delle fonti in materia doganale: primato del diritto UE

L'articolo 1 del D.Lgs. 141/2024 svolge una funzione ordinamentale fondamentale: stabilisce la gerarchia delle fonti applicabili alla disciplina doganale e introduce le definizioni operative indispensabili per l'interpretazione dell'intero decreto. La norma si apre con un'affermazione netta: le fonti primarie della materia doganale sono i regolamenti dell'Unione europea. Questo riconoscimento non è meramente formale. Il diritto doganale è, nella sua ossatura strutturale, diritto UE direttamente applicabile: i regolamenti non necessitano di recepimento interno e prevalgono sulla legislazione nazionale in virtù del principio del primato stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il Codice doganale dell'Unione, adottato con Reg. UE n. 952/2013, è il testo cardine: disciplina le procedure doganali, le dichiarazioni, l'accertamento del valore in dogana, le origini delle merci, i regimi doganali speciali, le garanzie e il contenzioso doganale su base unionale. Il regolamento delegato 2015/2446 e il regolamento di esecuzione 2015/2447 ne specificano le modalità applicative con un dettaglio tecnico elevatissimo, rilevante quotidianamente per spedizionieri doganali, operatori AEO e uffici doganali.

Il ruolo del D.Lgs. 141/2024: complementarietà e non sostituzione

Il D.Lgs. 141/2024 non sostituisce il CDU né si pone in concorrenza con esso. La sua funzione è complementare: disciplina i profili che il Codice doganale dell'Unione rimette agli Stati membri o che richiedono un'articolazione nazionale. Tra questi: la vigilanza doganale sul territorio nazionale, le sanzioni penali e amministrative per le violazioni doganali, i profili processuali del contenzioso tributario doganale, la rappresentanza doganale, lo sportello unico doganale, i regimi e le procedure speciali di rilevanza interna.

Il comma 2 dell'art. 1 chiarisce questa architettura in modo trasparente: le norme nazionali operano «per quanto non espressamente previsto» dai regolamenti UE. Si tratta di una clausola di sussidiarietà normativa che deve orientare l'interprete: in caso di lacuna apparente, occorre prima verificare se la risposta non si trovi già nel CDU o nei suoi regolamenti di attuazione, prima di fare ricorso al diritto interno.

Il diritto internazionale come fonte: convenzioni e accordi rilevanti

Il comma 2, lettera a), richiama il diritto internazionale «generale e pattizio». In materia doganale, questo ha un rilievo pratico significativo. Tra le fonti internazionali rilevanti vi sono la Convenzione di Kyoto riveduta (Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali), gli accordi di libero scambio conclusi dall'UE con Paesi terzi (che incidono sulla determinazione dell'origine preferenziale e sull'applicazione dei dazi convenzionali ridotti), nonché gli accordi bilaterali in materia di mutua assistenza amministrativa doganale. Per l'operatore import/export, questo livello normativo è rilevante soprattutto quando le merci transitano attraverso Paesi con cui l'UE ha accordi preferenziali.

Le definizioni operative: spazi doganali, circuito doganale e soggetti

Il comma 3 introduce un vocabolario tecnico-giuridico vincolante per l'applicazione del decreto. Le definizioni non sono mere glosse linguistiche: delimitano l'ambito spaziale e soggettivo entro cui si esercitano poteri e obblighi doganali.

Gli spazi doganali sono i locali e le aree su cui ADM esercita vigilanza e controllo, direttamente o tramite la Guardia di finanza. Il circuito doganale è invece il sottoinsieme degli spazi doganali destinato al compimento effettivo delle operazioni: sdoganamento, verifica delle merci, svincolo. Questa distinzione ha implicazioni pratiche per gli operatori: l'accesso al circuito doganale è regolato, e le operazioni compiute al suo interno hanno valenza formale ai fini dell'accertamento.

La definizione di «parte» comprende il dichiarante, il rappresentante doganale (diretto o indiretto), i soggetti obbligati e ogni altro soggetto interessato dalla normativa unionale. Si tratta di una nozione ampia, funzionale a includere nell'ambito di applicazione del decreto tutti i soggetti che, a vario titolo, interagiscono con l'amministrazione doganale: importatori, esportatori, spedizionieri, vettori, depositari di merci in custodia temporanea o in regime di deposito doganale.

Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza: riparto di funzioni

Il decreto distingue chiaramente tra ADM e Guardia di finanza, entrambe menzionate come soggetti istituzionali con ruoli distinti ma complementari. ADM è l'autorità doganale in senso stretto: esercita le funzioni amministrative di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dei diritti doganali, rilascia autorizzazioni (AEO, regimi speciali, rappresentanza), gestisce il contenzioso amministrativo. La Guardia di finanza concorre alla vigilanza doganale, con poteri di polizia giudiziaria e tributaria, soprattutto per la prevenzione e repressione dei reati doganali (contrabbando) e delle frodi.

La menzione congiunta di entrambe le autorità già nell'articolo definitorio segnala che il decreto tiene conto di questa dualità istituzionale nell'organizzazione della vigilanza e del controllo sul territorio nazionale, come poi sarà sviluppato nelle disposizioni specifiche sulla vigilanza doganale (artt. 4 ss.).

Implicazioni pratiche per l'operatore economico

Per l'impresa import/export, lo spedizioniere doganale e il doganalista, la lettura dell'art. 1 offre una mappa delle fonti applicabili. Quando si affronta un problema operativo - la classificazione tariffaria di una merce, la contestazione di un accertamento, la richiesta di un regime sospensivo - occorre interrogarsi in sequenza: (1) il CDU e i suoi regolamenti di esecuzione forniscono già la risposta? (2) Se no, il D.Lgs. 141/2024 o altra norma nazionale specifica disciplina il punto? (3) Esiste un accordo internazionale (es. accordo preferenziale con il Paese di origine della merce) che incide sulla risposta?

Questa sequenza non è un esercizio teorico: nella prassi, frequenti controversie con ADM nascono dall'applicazione di una norma nazionale che il CDU non prevede o che va coordinata con esso. La conoscenza della gerarchia delle fonti consente di individuare il perimetro di legittimità degli atti amministrativi doganali e di costruire argomenti difensivi fondati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il D.Lgs. 141/2024 sostituisce il Codice doganale dell'Unione?

No. Il D.Lgs. 141/2024 è la disciplina nazionale complementare al Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), che rimane la fonte primaria e prevale in caso di conflitto. Il decreto nazionale disciplina i profili rimessi agli Stati membri (vigilanza, sanzioni, contenzioso, rappresentanza) e opera solo «per quanto non espressamente previsto» dai regolamenti UE.

Cosa si intende per «spazi doganali» e perché rilevano per l'operatore?

Gli spazi doganali sono i locali e le aree su cui ADM esercita vigilanza e controllo, direttamente o tramite la Guardia di finanza. Rientrarvi comporta l'assoggettamento al regime di sorveglianza doganale: l'operatore deve rispettare le regole di accesso, comunicazione e movimentazione delle merci stabilite da ADM.

Quali sono le norme di diritto internazionale rilevanti in materia doganale?

Le principali sono: la Convenzione di Kyoto riveduta (semplificazione doganale), gli accordi di libero scambio UE con Paesi terzi (origine preferenziale e dazi ridotti), gli accordi di mutua assistenza amministrativa doganale. Per l'operatore, gli accordi preferenziali sono i più rilevanti: determinano se le merci importate beneficiano di dazi agevolati o zero.

Chi è la «parte» ai sensi del decreto?

La nozione di «parte» comprende il dichiarante, il rappresentante doganale (diretto o indiretto), i soggetti obbligati e ogni altro soggetto interessato dalla normativa doganale unionale. In pratica: l'importatore, l'esportatore, lo spedizioniere doganale, il vettore e il depositario di merci in custodia temporanea o in regime di deposito doganale.

In caso di conflitto tra una norma nazionale del decreto e una disposizione del CDU, quale prevale?

Prevale sempre il CDU e i regolamenti UE, in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione europea. La norma nazionale è applicabile solo in via sussidiaria, «per quanto non espressamente previsto» dai regolamenti UE. ADM non può emanare atti amministrativi che derogano al diritto UE direttamente applicabile.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.