Art. 217 RD 12/1941
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato
1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19.
2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, e della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell’annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l’imposta sia stata corrisposta per l’intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.
3. Se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non può essere inferiore al minimo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il CCNL Chimica prevede due enti di welfare: Faschim (Cassa di Assistenza Sanitaria) e Fonchim (Fondo Pensione Complementare). Faschim eroga rimborsi sanitari (visite, esami, ricoveri, odontoiatria) ai dipendenti e familiari; Fonchim accumula il TFR + contributi azienda e dipendente per la pensione complementare. Iscrizione obbligatoria per i lavoratori del settore.
| Ente | Funzione | Contributo |
|---|---|---|
| Faschim | Assistenza sanitaria integrativa | €10-20/mese azienda + €5/mese dip. |
| Fonchim | Previdenza complementare | TFR + 1,2% dip + 2-3% azienda |
| Cassa Welfare | Conversione PdR in beni/servizi | Su scelta lavoratore |
La Faschim (Cassa di Assistenza Sanitaria del Settore Chimico-Farmaceutico) eroga rimborsi sanitari integrativi al SSN:
Sono coperti anche i familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli). Iscrizione obbligatoria per tutti i dipendenti.
Il Fonchim è il Fondo Pensione Complementare del settore chimico-farmaceutico, uno dei più solidi e performanti in Italia. Caratteristiche:
L’adesione è una scelta (entro 6 mesi dall’assunzione). In caso di silenzio: adesione TACITA per aziende >50 dipendenti.
Le aziende possono prevedere una Cassa Welfare per la conversione del Premio di Risultato in beni e servizi (con vantaggi fiscali). Modalità:
L’azienda gestisce la piattaforma welfare e i rimborsi tramite enti terzi (Edenred, Sodexo, etc).
I contributi a Faschim e Fonchim sono obbligatori per i lavoratori del settore. Modalità:
L’iscrizione avviene automaticamente all’assunzione. Per Fonchim il lavoratore deve scegliere comparto di investimento e percentuale di contribuzione (1,2% minima per attivare contributo azienda).
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . (81) 84

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Gli atti previsti dall’articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del debitore.

Vendita dell’azienda, di rami, di beni e
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 .
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione , le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma, ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.
2. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
(Norme in materia di competenza).
1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 : a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario; d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario