Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Diritto di assemblea in azienda: ore retribuite e regole

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    L’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori garantisce ai lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea, al di fuori o all’interno dell’orario di lavoro, per un totale di 10 ore annue retribuite. Le assemblee in orario di lavoro sono indette da RSA, RSU o organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del CCNL.

    Riferimento normativo

    L. 300/1970, art. 20

    Tabella riepilogativa

    Diritto di assemblea (art. 20 L. 300/1970): schema operativo
    Aspetto Regola
    Ore retribuite annue 10 ore per ogni lavoratore
    Chi può indire RSA, RSU, organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato
    Preavviso al datore Di norma comunicato con congruo anticipo (CCNL specifici)
    Luogo Locali aziendali o in luoghi diversi (accordo con il datore)
    Diritto di intervento Dirigenti sindacali esterni possono partecipare
    Ore aggiuntive CCNL e accordi aziendali possono aumentare il monte ore

    Le 10 ore annue retribuite: contenuto del diritto

    L’art. 20 dello Statuto riconosce il diritto di assemblea durante l’orario di lavoro per un totale di 10 ore annue retribuite, individualmente per ciascun lavoratore. Le ore di assemblea si computano come ore lavorate a tutti gli effetti: non incidono su ferie, TFR o altri istituti. I CCNL possono prevedere un monte ore più elevato.

    Chi può convocare l'assemblea

    Hanno diritto di convocare assemblee le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e unitarie (RSU) costituite ai sensi dello Statuto, nonché le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del CCNL applicato. La convocazione deve essere comunicata al datore con un preavviso ragionevole (spesso disciplinato dal CCNL) per consentire l’organizzazione delle attività aziendali.

    Modalità, luogo e diritto di intervento esterno

    L’assemblea si svolge di norma nei locali aziendali messi a disposizione dal datore. Possono partecipare, su invito delle RSA/RSU, dirigenti sindacali esterni all’azienda: il datore non può opporsi. Se i locali aziendali sono inadeguati, le assemblee possono tenersi in luoghi diversi concordati. Assemblee fuori orario non incidono sul monte ore retribuito.

    Casi pratici

    Tizio – assemblea in orario di lavoro indetta dalla RSU

    La RSU della fabbrica convoca un’assemblea di due ore durante il turno pomeridiano, comunicandola al datore con tre giorni di anticipo. Tizio vi partecipa: le due ore sono retribuite e scalano dal monte di 10 ore annue.

    Caia – assemblea con dirigente sindacale esterno

    La RSA invita un funzionario del sindacato provinciale a tenere un’assemblea sull’apertura del CCNL. Il datore non può vietare l’ingresso al funzionario esterno. Caia partecipa nell’orario di lavoro, con le ore computate come lavorate.

    Sempronio – supera le 10 ore: cosa succede

    Sempronio ha già usato 10 ore di assemblea retribuite. Il sindacato indice un’undicesima ora: Sempronio può partecipare, ma questa ora non sarà retribuita ai sensi dell’art. 20, salvo che il CCNL preveda un monte ore più alto o l’accordo aziendale copra l’eccedenza.

    Domande frequenti

    Quante ore di assemblea retribuite spettano ogni anno?

    L’art. 20 dello Statuto garantisce 10 ore annue retribuite per ciascun lavoratore. I CCNL possono prevedere monte ore superiori.

    Chi può convocare un'assemblea aziendale?

    RSA, RSU e organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del CCNL. I singoli lavoratori non possono indire assemblee retribuite ai sensi dell’art. 20.

    Il datore può rifiutarsi di concedere i locali?

    Il datore ha l’obbligo di mettere a disposizione spazi adeguati. Se i locali aziendali sono oggettivamente insufficienti, si concorda una sede alternativa.

    Le ore di assemblea incidono su ferie e TFR?

    No. Le ore di assemblea retribuite entro il monte di 10 ore annue sono computate come ore di lavoro ordinario a tutti gli effetti.

    Un sindacato non firmatario del CCNL può indire assemblee?

    Il diritto di assemblea retribuita ex art. 20 spetta alle RSA/RSU e ai sindacati firmatari del CCNL applicato. Sindacati non firmatari possono tenere assemblee, ma il monte ore retribuito non è garantito dalla stessa norma.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 119 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 119 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 119 L. Fall. – Decreto di chiusura

    Decreto di chiusura

  • Art. 83 Reg. (UE) 2022/2065 – Atti di esecuzione relativi all’intervento della Commissione

    Art. 83 Reg. (UE) 2022/2065 – Atti di esecuzione relativi all’intervento della Commissione

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    In relazione all'intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per:

    a) il procedimento a norma degli articoli 69 e 72;

    b) le audizioni previste dall'articolo 79;

    c) la divulgazione negoziata di informazioni di cui all'articolo 79.

    Prima di adottare qualunque misura a norma del primo comma del presente articolo, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

  • Art. 152 TUEL – Articolo 152

    Art. 152 TUEL – Articolo 152

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni , con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile. 83

    2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi.

    3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell’amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.

    4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell’ente rechi una differente disciplina: a) art. 177; 83 b) art. 185, comma 3; 83 c) articoli 197 e 198; 83 d) art. 205; 83 e) articoli 213 e 219 ; 83 f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.

  • Art. 1 IRAP – Istituzione dell’imposta

    Art. 1 IRAP – Istituzione dell’imposta

    Art. 1 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Istituzione dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1998

    1. È istituita l’imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni. 2. L’imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

  • Art. 195 Cod. Amb. – Competenze dello Stato

    Art. 195 Cod. Amb. – Competenze dello Stato

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato: a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all’attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell’ articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , nei limiti di quanto stabilito dall’ articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ; b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti,; b-bis) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216; b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per le attività di recupero energetico dei rifiuti; c) l’individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità; d) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi; e) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti; f) l’individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l’individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , le risorse necessarie, anche ai fini del l’erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili; g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione; h) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; i) l’individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell’ articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , e del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 ; l) l’individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti; m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all’articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell’articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi; n) la determinazione, relativamente all’assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , delle linee guida per la definizione delle gare d’appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti; o) la determinazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità; p) l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; q) l’indicazione dei criteri generali , ivi inclusa l’emanazione di specifiche linee guida, per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; r) la determinazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell’impatto sull’ambiente connesso all’estensione dell’area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale; s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l’attuazione dell’articolo 196, comma 1, lettera p); t) l’adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell’Unione europea.

    2. Sono inoltre di competenza dello Stato: a) l’indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell’articolo 177, comma 6 ; b) l’adozione delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli; c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi; d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive; e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 ; f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l’analisi dei rifiuti; g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo; h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all’articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti; i) l’individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica; l) l’adozione di un modello uniforme del registro di cui all’articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l’individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; m) l’individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all’articolo 227, comma 1, lettera a); n) l’aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto; o) l’adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all’utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 , e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; p) l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire; q) l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all’ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell’attività esercitata; r) l’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina; s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; t) predisposizione di linee guida per l’individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE , e sue modificazioni; u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211; v) predisposizione di linee guida per l’individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’allegato D della parta quarta del presente decreto.

    3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell’interno, sentite la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell’interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.

    5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

    5-bis. Nelle more dell’esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l’obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.

  • Art. 116 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 116 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 116 L. Fall. – Rendiconto del curatore

    Rendiconto del curatore

  • Sanzioni disciplinari nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: contestazione e difesa

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    Sanzioni disciplinari nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: contestazione e difesa

    Nei settori a contatto con il pubblico e negli uffici un errore con il cliente, alla cassa o sull’orario può dare luogo a un provvedimento disciplinare. Prima di multa o sospensione, però, il datore deve rispettare una procedura precisa: contestazione scritta, tempo per difendersi, proporzionalità. Conoscerla è il modo migliore per far valere i propri diritti.

    In sintesi

    Nessuna sanzione disciplinare è valida senza la procedura dell’art. 7 Statuto: contestazione scritta e tempestiva, almeno 5 giorni per le giustificazioni, possibile assistenza sindacale. La scala va da rimprovero verbale e scritto a multa (max 4 ore) e sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento. La sanzione deve essere proporzionata e si impugna entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione e difesa · Scala delle sanzioni · Impugnazione
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    Anche per una contestazione su cassa, clienti o orario il datore deve rispettare l’art. 7 dello Statuto: è la procedura che rende valida la sanzione.

    1. Il codice disciplinare conoscibile

    Le mancanze sanzionabili e le relative sanzioni devono risultare da un codice disciplinare reso conoscibile ai lavoratori (di norma affisso). L’elenco di dettaglio è quello del CCNL applicato.

    2. La contestazione scritta e tempestiva

    Il datore deve contestare l’addebito per iscritto, in modo specifico e tempestivo rispetto al fatto: una contestazione tardiva o generica è viziata e la sanzione cade.

    3. I 5 giorni per difendersi

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per replicare e portare le proprie ragioni, con facoltà di farsi assistere dal sindacato. Solo dopo, e valutate le giustificazioni, il datore può decidere la sanzione.

    4. Proporzionalità e oblio

    La sanzione va commisurata alla gravità effettiva del comportamento; le sanzioni anteriori a 2 anni non possono più essere richiamate per aggravare quelle successive.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — contestazione tardiva sull’ammanco di cassa
    A Tizio viene contestato un ammanco di cassa avvenuto due mesi prima. Poiché la contestazione non è tempestiva rispetto al fatto, il provvedimento disciplinare risulta viziato sul piano procedurale e può essere annullato, a prescindere dal merito.
    Caia — difesa con assistenza sindacale
    Caia, addetta alla vendita, riceve la contestazione di un comportamento scorretto verso un cliente. Entro 5 giorni chiede di essere sentita con l’assistenza del rappresentante sindacale e fornisce la sua versione; il datore, valutate le giustificazioni, si limita a un rimprovero scritto.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    La sanzione è valida se non mi hanno contestato nulla per iscritto?
    No. Salvo il semplice rimprovero verbale, ogni sanzione richiede una contestazione scritta, specifica e tempestiva e il rispetto dei 5 giorni per la difesa. Senza questi passaggi la sanzione è illegittima, a prescindere dal merito del fatto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 118 T.U. Stupefacenti – Organizzazione dei SerD presso le ASL

    Art. 118 T.U. Stupefacenti – Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le UU.SS.LL

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale.

    2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi: a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunita' in numero necessario a svolgere attivita' di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari a ambulatoriali; b) il servizio deve svolgere un'attivita' nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositivita' nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualita', della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

    3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unita' sanitaria locale e' istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformita' alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedono entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato con decreto del Ministro della sanita'.

    4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede: a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127; b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n.

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  • Art. 198 bis Cod. Amb. – Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

    Art. 198 Bis Cod. Amb. – Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, ed è approvato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare.

    2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del presente decreto.

    3. Il Programma nazionale contiene: a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte; b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; c) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi stessi; d) l’indicazione dei criteri generali per l’individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell’ articolo 117, ottavo comma, della Costituzione , che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera f); e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l’individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi; f) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale; g) l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo; h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare; i) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36 .

    4. Il Programma nazionale può, inoltre, contenere: a) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.

    5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.

  • Art. 18 L. 24/2017 – Clausola di invarianza finanziaria

    Art. 18 L. 24/2017 – Clausola di invarianza finanziaria

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  • Art. 114 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 114 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 114 L. Fall. – Restituzione di somme riscosse

    Restituzione di somme riscosse