leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 93 Codice di Procedura Civile: Distrazione delle spese

    Articolo 93 Codice di Procedura Civile: Distrazione delle spese

    Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

    Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

  • Articolo 92 Codice di Procedura Civile: Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

    Articolo 92 Codice di Procedura Civile: Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

    Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte.

    Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero [1]

    Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;

  • Articolo 91 Codice di Procedura Civile: Condanna alle spese

    Articolo 91 Codice di Procedura Civile: Condanna alle spese

    Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma

    dell’articolo 92 [1].

    Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.

    I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.

    Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda [2].

    La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

    [1] Periodo così sostituito dall’art. 45, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Comma aggiunto dal’art. 13, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.

  • Articolo 90 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 90 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 90 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 89 Codice di Procedura Civile: Espressioni sconvenienti od offensive

    Articolo 89 Codice di Procedura Civile: Espressioni sconvenienti od offensive

    Art. 89 c.p.c. – Espressioni sconvenienti od offensive

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

    Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.

  • Articolo 88 Codice di Procedura Civile: Dovere di lealtà e di probità

    Articolo 88 Codice di Procedura Civile: Dovere di lealtà e di probità

    Art. 88 c.p.c. – Dovere di lealtà e di probità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

    In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

  • Articolo 87 Codice di Procedura Civile: Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

    Articolo 87 Codice di Procedura Civile: Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

    Art. 87 c.p.c. – Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

  • Articolo 86 Codice di Procedura Civile: Difesa personale della parte

    Articolo 86 Codice di Procedura Civile: Difesa personale della parte

    Art. 86 c.p.c. – Difesa personale della parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

  • Articolo 85 Codice di Procedura Civile: Revoca e rinuncia alla procura

    Articolo 85 Codice di Procedura Civile: Revoca e rinuncia alla procura

    Art. 85 c.p.c. – Revoca e rinuncia alla procura

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

  • Articolo 84 Codice di Procedura Civile: Poteri del difensore

    Articolo 84 Codice di Procedura Civile: Poteri del difensore

    Art. 84 c.p.c. – Poteri del difensore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

    In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.