Autore: Andrea Marton

  • CCNL Sanità Privata: periodo di prova

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il CCNL Sanità Privata prevede periodo di prova variabile per livello: 1 mese per A (ausiliari generici), 3 mesi per CS (OSS), 4 mesi per D (infermieri), 6 mesi per DS (coordinatori). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso né indennità sostitutiva. Va indicata per iscritto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Nursind · NurSing-Up
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018 (ultrattività), accordi ponte 2023-2025
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    ~150.000 (infermieri, OSS, ausiliari, amministrativi in case di cura, RSA, cliniche)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova CCNL Sanità Privata
    Livello Profilo Durata prova
    DS Coordinatori, dirigenti non medici 6 mesi
    D Infermieri, tecnici sanitari 4 mesi
    CS OSS 3 mesi
    C, BS Ausiliari socio-assistenziali, qualificati 2 mesi
    B Ausiliari sanitari 1-2 mesi
    A Ausiliari generici, addetti pulizie 1 mese

    Durata graduata per livello

    Il CCNL gradua la prova in base alla complessità della mansione:

    • A: 1 mese (mansioni elementari)
    • B, BS, C: 1-2 mesi (ausiliari)
    • CS: 3 mesi (OSS)
    • D: 4 mesi (infermieri)
    • DS: 6 mesi (coordinatori, massimo legale)

    Forma scritta obbligatoria

    La lettera di assunzione deve indicare espressamente la durata del periodo di prova. Senza clausola scritta: prova non pattuita, rapporto definitivo dall’inizio.

    Per gli infermieri: è anche prassi indicare nella lettera il numero di Albo e l’obbligo di iscrizione al Collegio IPASVI/FNOPI.

    Recesso libero

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né indennità sostitutiva. Il recesso non può essere discriminatorio.

    Il lavoratore riceve: retribuzione per i giorni lavorati, quota 13ª, ferie maturate non godute.

    Sospensione della prova

    Il periodo si sospende per malattia, infortunio, ferie, maternità, permessi retribuiti. I giorni sospesi NON contano nei mesi di prova.

    L’anzianità decorre dal primo giorno di lavoro, non dalla fine della prova.

    Casi pratici

    Tizio – Infermiere D in prova 4 mesi
    Tizio è assunto come infermiere D, prova di 4 mesi. Dopo 3 mesi la caposala valuta positivamente. Tizio continua, anzianità decorre dal 1° giorno. Mesi di prova contano per ferie/13ª/TFR.
    Caia – OSS CS in prova 3 mesi
    Caia è OSS in prova. Dopo 2 mesi il datore comunica recesso per «mancato superamento». Recesso libero, nessun preavviso. Caia riceve giorni lavorati + ferie e 13ª maturate.
    Sempronio – Coordinatore DS in prova 6 mesi
    Sempronio è assunto come coordinatore DS con prova di 6 mesi (massimo legale). È il periodo per valutare leadership, gestione team, capacità organizzativa. Al termine: conferma definitiva.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un infermiere?
    4 mesi per il livello D (infermiere professionale). Per coordinatori DS: 6 mesi. Per OSS: 3 mesi. Per ausiliari: 1-2 mesi. Va sempre indicata per iscritto.
    Posso essere licenziata durante la prova?
    Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, quota 13ª e ferie maturate. Il recesso non può essere discriminatorio.
    La malattia sospende la prova?
    Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e permessi NON contano nei mesi di prova. La prova si sospende e riprende al rientro.
    La prova deve essere scritta?
    Sì, OBBLIGATORIAMENTE nella lettera di assunzione. Senza clausola scritta: prova non pattuita e rapporto definitivo dall’inizio.
    L'iscrizione all'Albo è obbligatoria?
    Sì, per infermieri (FNOPI), fisioterapisti (FNOFI), tecnici radiologi (FNCTSRMPSTRP). Senza iscrizione regolare non si può esercitare. L’iscrizione deve essere conservata durante tutto il periodo di lavoro.
    I mesi di prova contano per anzianità?
    Sì, l’anzianità decorre dal PRIMO giorno di lavoro effettivo. I mesi di prova contano integralmente per ferie, 13ª, TFR, scatti di anzianità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1160 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1160 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per delitto previsto nell'articolo 1150 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. La condanna per i delitti previsti dall'articolo 1152, 1153, importa, per il comandante, l'interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell'equipaggio, l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

  • Art. 55 D.Lgs. 150/2022 – Svolgimento degli incontri

    Art. 55 D.Lgs. 150/2022 – Svolgimento degli incontri

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza.

    2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso.

    3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacità, fermo quanto previsto dall’articolo 54, comma

    2. 4. Il mediatore, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.

  • Art. 145 bis TUEL – Articolo 145-bis

    Art. 145 Bis TUEL – Articolo 145-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, il Ministero dell’interno provvede all’anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L’anticipazione è subordinata all’approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell’interno, su parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali , di cui all’articolo 155.

    2. L’importo dell’anticipazione di cui al comma 1 è pari all’importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell’entrata, come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell’ IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l’anno nel quale perviene la richiesta. Dall’ anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell’IRPEF per l’esercizio in corso. A decorrere dall’esercizio successivo il Ministero dell’interno provvederà, in relazione al confronto tra l’anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell’anticipazione medesima.

    3. L’organo di revisione dell’ente locale è tenuto a vigilare sull’attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all’amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell’organo di revisione è considerato grave inadempimento.

    4. Il finanziamento dell’anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall’ente sciolto ai sensi dell’articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell’anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell’ annualità sono indicate dal Ministero dell’interno all’ente locale secondo le norme vigenti.

  • Art. 171 Cod. Amb. – canoni per le utenze di acqua pubblica

    Art. 171 Cod. Amb. – canoni per le utenze di acqua pubblica

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all’articolo 96, comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni annui: a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda; b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro; c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro, minimo 300,00 euro; d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo 1.750,00 euro. Il canone è ridotto del cinquanta per cento se il concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651 , non si applicano per l’uso industriale; e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l’irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro; f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro; g) per ogni modulo di acqua assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente l’utilizzo dell’acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.

    2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.

  • CCNL Logistica: maternità, paternità e congedi

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica applica il Testo Unico Maternità (D.Lgs. 151/2001) con integrazione aziendale al 100% per i 5 mesi di congedo obbligatorio (l’INPS paga 80%, azienda integra 20%). Paternità obbligatoria 10 giorni al 100%. Per autiste e magazziniere in stato interessante: spostamento a mansioni non a rischio o maternità anticipata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2021 (rinnovo economico 2025-2027)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Tutele maternità/paternità CCNL Logistica
    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 100% (INPS 80% + integraz. 20%)
    Maternità anticipata Da inizio gravidanza 100% (autoriz. ITL)
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% (INPS)
    Congedo parentale Fino a 12 mesi tra 2 genitori 30% (primi 9 mesi)
    Riposi giornalieri 2h/giorno (1° anno bambino) 100% INPS
    Divieto licenziamento Da gravidanza a 1° anno

    Maternità: 5 mesi integrati al 100%

    La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi:

    • 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto (modalità classica)
    • 1 mese prima + 4 mesi dopo il parto (flessibile, con attestazione medica)

    L’indennità INPS è all’80% della retribuzione; il CCNL Logistica integra al 100%. Tutela rafforzata.

    Rischi specifici del settore

    La logistica presenta rischi specifici per le lavoratrici in gravidanza:

    • Guida veicoli pesanti: rischio di urti, vibrazioni, postura prolungata
    • Sollevamento carichi: max 5 kg in gravidanza (vs 25 kg normale)
    • Mulettisti: vibrazioni e urti del mezzo
    • Turno notturno: vietato fino al 1° anno del bambino

    Su valutazione del medico competente: spostamento a mansioni non a rischio o, se impossibile, maternità anticipata dall’inizio della gravidanza (sempre al 100%).

    Paternità: 10 giorni al 100%

    Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni al 100% INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Tutela frequente nel settore con prevalenza maschile.

    I 10 giorni possono essere fruiti anche frazionati (es. 5 alla nascita + 5 dopo). Sono autonomi rispetto al congedo parentale.

    Divieto di licenziamento

    Dal momento della comunicazione della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino è VIETATO il licenziamento (eccetto giusta causa documentata).

    Anche le dimissioni in questo periodo devono essere convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro (ITL) per essere valide, a tutela contro dimissioni “forzate” del datore.

    Casi pratici

    Tizio – Padre autista con 10 giorni paternità
    Tizio è autista 3°, padre di un neonato. 10 giorni di paternità al 100% INPS. Stipendio €1.615/mese: retribuzione giornaliera ~€62. 10 × €62 = €620 al 100%.
    Caia – Autista in gravidanza spostata in ufficio
    Caia è autista 3° Super, scopre di essere incinta. Medico competente valuta i rischi (guida, vibrazioni). Spostata a mansioni d’ufficio (back office) con stesso livello retributivo. Resta operativa fino al congedo obbligatorio.
    Sempronio – Mulettista con maternità anticipata
    Caia è mulettista 4°, in gravidanza. Mansioni non sostituibili (no smart working, no mansioni alternative non a rischio). ITL autorizza maternità anticipata dal 4° mese. Stipendio al 100% per tutto il periodo.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una lavoratrice della logistica?
    5 mesi obbligatori (2+3 o 1+4) al 100% della retribuzione (INPS 80% + integraz. CCNL 20%). Tutela rafforzata rispetto al minimo legale.
    Sono autista incinta: come funziona?
    Il medico competente valuta i rischi (guida, vibrazioni, postura). Se possibile: spostamento a mansioni non a rischio (uffici, controllo). Se non possibile: maternità anticipata dall’inizio gravidanza al 100%.
    Posso fare la magazziniera incinta?
    Solo per mansioni non a rischio: niente sollevamento carichi >5 kg, niente muletto, niente turni notturni. Se le mansioni alternative non esistono: maternità anticipata su autorizzazione ITL.
    Il padre quanti giorni ha?
    10 giorni di paternità obbligatoria al 100% INPS, fruibili entro 5 mesi dalla nascita, anche frazionati. Sono autonomi rispetto al congedo parentale (6 mesi al 30%).
    Posso essere licenziata in gravidanza?
    NO, è VIETATO dal momento della comunicazione della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino. Anche le dimissioni in questo periodo devono essere convalidate dall’ITL.
    I miei contributi maturano durante la maternità?
    Sì, durante la maternità obbligatoria (5 mesi) maturano contributi previdenziali figurativi (INPS) al 100% della retribuzione. Anche TFR, ferie, 13ª e scatti continuano a maturare normalmente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, tredicesima e premi annuali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Logistica: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica prevede un periodo di comporto di 6-12 mesi in base ad anzianità. Durante la malattia il lavoratore percepisce l’integrazione aziendale al 100% (l’INPS paga 50-66,66%, l’azienda integra il resto). Per gli autisti la malattia richiede comunicazione tempestiva all’azienda per riprogrammazione carichi e veicoli.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2021 (rinnovo economico 2025-2027)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Comporto malattia CCNL Logistica
    Anzianità Comporto Note
    Fino a 6 mesi 3 mesi 180 giorni
    6 mesi – 2 anni 6 mesi
    2-10 anni 9 mesi
    Oltre 10 anni 12 mesi
    Gravi patologie Raddoppio comporto Con certificato spec.

    Comporto graduato per anzianità

    Il CCNL Logistica gradua il comporto in base all’anzianità di servizio:

    • Fino a 6 mesi: 3 mesi (90 giorni)
    • 6 mesi-2 anni: 6 mesi (180 giorni)
    • 2-10 anni: 9 mesi (270 giorni)
    • Oltre 10 anni: 12 mesi (365 giorni)

    Per gravi patologie certificate (oncologiche, cronico-degenerative): comporto raddoppiato. Superato il comporto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

    Retribuzione durante la malattia

    Durante la malattia il lavoratore riceve:

    • Giorni 1-3 (carenza): 100% a carico del datore
    • Giorni 4-20: INPS 50% + integrazione azienda al 100%
    • Giorni 21-180: INPS 66,66% + integrazione azienda al 100%

    L’azienda anticipa l’intero stipendio al lavoratore e si fa rimborsare dall’INPS la quota di sua competenza (sistema di “anticipazione”).

    Obblighi del lavoratore

    In caso di malattia il lavoratore deve:

    1. Comunicare tempestivamente all’azienda (entro 2h dall’inizio del turno per autisti, entro 4h per magazzino/uffici)
    2. Far visitare dal medico curante che trasmette telematicamente il certificato all’INPS
    3. Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore entro 24h
    4. Permettere visite di controllo (fasce reperibilità: 10-12 e 17-19)

    Per autisti: comunicazione tempestiva è essenziale per riprogrammazione carichi (no scaricabarile su colleghi).

    Infortunio sul lavoro per autisti

    L’infortunio sul lavoro è frequente nel settore (manovre di carico, incidenti stradali). Copertura INAIL:

    • Giorni 1-3: 100% a carico del datore
    • Giorni 4-90: INAIL 60% + integrazione azienda al 100%
    • Oltre 90 giorni: INAIL 75% + integrazione 100%

    L’infortunio in itinere (durante il tragitto casa-lavoro) è coperto dall’INAIL come infortunio sul lavoro. Per autisti: l’incidente durante la guida è quasi sempre infortunio sul lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – Autista influenza 7 giorni
    Tizio è 3° Super (€1.615/mese), 4 anni anzianità. Influenza 7 giorni. INPS paga: 50% giorni 4-7 = ~€110. Azienda integra al 100%: €390 totali per la settimana. Comporto residuo: ~9 mesi – 7 gg.
    Caia – Mulettista incidente con muletto
    Caia si infortuna con il muletto in magazzino (frattura). Infortunio sul lavoro INAIL. Dal 4° al 90° giorno INAIL 60% + azienda integra al 100%. Convalescenza 4 mesi: tutto coperto. L’infortunio non consuma il comporto malattia.
    Sempronio – Autista infortunio in itinere
    Sempronio cade in moto andando al lavoro. Infortunio in itinere coperto INAIL. Dal 4° giorno: INAIL 60% + azienda 100%. Pratica aperta da medico INAIL. Sempronio percepisce intero stipendio per 2 mesi di convalescenza.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in Logistica?
    Dipende dall’anzianità: 3 mesi fino a 6 mesi di servizio, 6 mesi da 6 mesi a 2 anni, 9 mesi da 2 a 10 anni, 12 mesi oltre 10 anni. Per gravi patologie: raddoppio (es. oltre 10 anni = 24 mesi).
    Come comunico la malattia se sono autista?
    Tempestivamente, entro 2 ore dall’inizio del turno (telefonata al responsabile, SMS). È essenziale per riprogrammazione carichi e veicoli. Successivamente: certificato medico telematico INPS + numero protocollo al datore entro 24h.
    La malattia è pagata al 100%?
    Sì, il CCNL Logistica integra al 100% l’indennità INPS (che paga 50-66,66%) per l’intero periodo di comporto. Il datore anticipa l’intero stipendio e si fa rimborsare dall’INPS la quota.
    L'incidente stradale è coperto?
    Sì, sempre come infortunio sul lavoro INAIL se l’autista è in servizio. Anche l’incidente in itinere (tragitto casa-lavoro) è coperto. Pratica aperta automaticamente dal medico del Pronto Soccorso.
    Quali sono le fasce di reperibilità?
    10-12 e 17-19, per tutti i giorni della malattia (incluse domeniche e festivi). Il medico fiscale può visitare in queste fasce. Assenza ingiustificata: sanzione (riduzione indennità).
    Dopo il comporto posso essere licenziato?
    Sì, per giustificato motivo oggettivo (impossibilità di tenere il posto). Il preavviso si applica secondo anzianità. Le tutele crescenti (Jobs Act) si applicano per assunti post-2015.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 108 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 108 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 108 L. Fall. – Poteri del giudice delegato

    Poteri del giudice delegato

  • Art. 193 D.P.R. 115/2002

    Art. 193 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

    2. 2. Con la convenzione sono stabiliti: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme; c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3; d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

  • Art. 180 Cod. Amb. – (Prevenzione della produzione di rifiuti)

    Art. 180 Cod. Amb. – (Prevenzione della produzione di rifiuti)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.

    2. Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che: a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili; b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione; e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza; f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili; g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il

    2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l’impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 ; h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari; i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione; l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio; m) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; n) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento acquatico di ogni tipo; o) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.

    3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell’ articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , trasmette le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell’ articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE . L’attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli.

    4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare controlla e valuta l’attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma

    2. 5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell’ articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE , valuta l’attuazione delle misure sul riutilizzo.

    6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell’ articolo 9, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE .

  • Art. 3 D.Lgs. 42/2004 – Tutela del patrimonio culturale

    Art. 3 D.Lgs. 42/2004 – Tutela del patrimonio culturale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

    2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura .

  • Art. 147 bis TUEL – Articolo 147-bis

    Art. 147 Bis TUEL – Articolo 147-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

    2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

    3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.