Art. 113 c.p.c. – Pronuncia secondo diritto
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento [1] euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile [2].
[1] A norma dell’art. 27, comma 1a, numero 3, D.L. 13 luglio 2017, n. 116, la parola «millecento» sarà sostituita da «duemilacinquecento» che entrerà in vigore il 31 ottobre 2021.
[2] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18.
