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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 113 Codice di Procedura Civile: Pronuncia secondo diritto

    Articolo 113 Codice di Procedura Civile: Pronuncia secondo diritto

    Art. 113 c.p.c. – Pronuncia secondo diritto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

    Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento [1] euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile [2].

    [1] A norma dell’art. 27, comma 1a, numero 3, D.L. 13 luglio 2017, n. 116, la parola «millecento» sarà sostituita da «duemilacinquecento» che entrerà in vigore il 31 ottobre 2021.

    [2] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18.

  • Articolo 112 Codice di Procedura Civile: Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Articolo 112 Codice di Procedura Civile: Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

  • Articolo 111 Codice di Procedura Civile: Successione a titolo particolare nel diritto controverso

    Articolo 111 Codice di Procedura Civile: Successione a titolo particolare nel diritto controverso

    Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

    Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

    In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso.

    La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

  • Articolo 110 Codice di Procedura Civile: Successione nel processo

    Articolo 110 Codice di Procedura Civile: Successione nel processo

    Art. 110 c.p.c. – Successione nel processo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

  • Articolo 109 Codice di Procedura Civile: Estromissione dell’obbligato

    Articolo 109 Codice di Procedura Civile: Estromissione dell’obbligato

    Art. 109 c.p.c. – Estromissione dell’obbligato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l’obbligato dal processo.

  • Articolo 108 Codice di Procedura Civile: Estromissione del garantito

    Articolo 108 Codice di Procedura Civile: Estromissione del garantito

    Art. 108 c.p.c. – Estromissione del garantito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.

  • Articolo 107 Codice di Procedura Civile: Intervento per ordine del giudice

    Articolo 107 Codice di Procedura Civile: Intervento per ordine del giudice

    Art. 107 c.p.c. – Intervento per ordine del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento.

  • Articolo 106 Codice di Procedura Civile: Intervento su istanza di parte

    Articolo 106 Codice di Procedura Civile: Intervento su istanza di parte

    Art. 106 c.p.c. – Intervento su istanza di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

  • Articolo 105 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Articolo 105 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Art. 105 c.p.c. – Intervento volontario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

    Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

  • Articolo 104 Codice di Procedura Civile: Pluralità di domande contro la stessa parte

    Articolo 104 Codice di Procedura Civile: Pluralità di domande contro la stessa parte

    Art. 104 c.p.c. – Pluralità di domande contro la stessa parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’articolo 10 secondo comma.

    È applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

    Articolo così sostituito dalla 14 luglio 1950, n. 581.